CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27114/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. uditi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6/07/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha riqualificato il reato di cui al capo b) della rubrica in quello di cui agli artt. 56-640 cod. pen., rideterminando la pena e confermando le statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado in favore del comune di Milano. Al riguardo, deduce: 1.1. nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 468 cod. proc. pen. sul rilievo di avere considerato sanato l'errore in cui era incorso il primo giudice - che non aveva ammesso la lista testi della difesa ritenendo erroneamente decorso il termine di legge nonostante il differimento dell'apertura del dibattimento - in ragione del fatto che la teste indicata dalla difesa era stata sentita nel contraddittorio delle parti come testimone indicato dal pubblico ministero; 1.2. nullità della sentenza per violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. considerato che la teste avrebbe dovuto essere sentita, con le garanzie difensive, nella veste di imputata in procedimento connesso poiché originariamente coindagata nello stesso procedimento, con posizione successivamente archiviata. Invece, la circostanza che la teste, mentendo, avesse affermato di essere stata "assolta", aveva indotto i giudici di merito a sentirla come teste, nonostante fosse portatrice di un interesse a discolparsi ai danni dell'imputato, al fine anche di ottenere lo sgravio dal pagamento della cartella notificatole ed evitare l'azione di recupero del credito fatta valere dell'Amministrazione. Le dichiarazioni rese, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altri elementi di prova acquisiti; 1.3. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 221 cod. proc. civ. e 111 Cost., sul rilievo che si era omesso di apprezzare, ai fini del giudizio di attendibilità della testimone di accusa, la circostanza che questa aveva indicato l'imputato presente sul luogo e al momento della verbalizzazione dell'infrazione, nonostante il verbale redatto per la contestazione della sanzione amministrativa - dotato di efficacia probatoria di atto pubblico - non ne attestasse la presenza. Con la conseguenza che parimenti mendaci erano da considerarsi anche le dichiarazioni rese dalla teste su ciò che l'imputato avrebbe in quella occasione affermato; 1.4. vizio di motivazione con riguardo al rilievo probatorio assegnato alla testimonianza dell'altro teste del P.M., considerato che si trattava di un operante che non coincideva con quello che aveva accertato la contravvenzione. Si censura poi la decisività che la Corte d'appello ha attribuito alla circostanza che sulle copie dei bollettini di versamento c/c vi fosse indicato il nome dell'imputato quale esecutore del pagamento, posto che chiunque avrebbe potuto recarsi alla Posta per effettuare il pagamento; inoltre, non si era considerato che l'imputato rispondeva in solido quale proprietario del veicolo per un'infrazione materialmente commessa dalla teste, la quale, in ossequio a quanto disposto dal c.d.s., aveva l'onere di accertarsi della validità della copertura assicurativa del veicolo condotto; 1.5. nullità della sentenza per violazione dell'art. 27 Cost. e falsa applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., sul rilievo che si era avvalorata la consistenza del quadro probatorio a carico facendosi riferimento alla scelta dell'imputato di restare assente nel corso del procedimento, attribuendosi a tale legittima condotta processuale una sorta di "approvazione" del mendacio della teste d'accusa; 1.6. nullità della sentenza per mancanza di perizia calligrafa della sottoscrizione apposta sui bollettini di cui al capo di imputazione, che la Corte - dopo avere escluso l'attribuzione della paternità alla teste sulla scorta di uno scritto presuntivamente da costei redatto - aveva finito per attribuire all'imputato in assenza di un confronto con la sua grafia; 1.7. nullità della sentenza per mancata concessione delle attenuanti generiche. Eccessività della pena. Non si era tenuto conto che l'unico precedente penale annoverato dall'imputato era datato nel tempo e oggetto di riabilitazione, essendo altro relativo a reato depenalizzato, del tempo trascorso dai fatti e dell'assenza di allarme sociale. Carente era la motivazione anche con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, superiore al minimo editale, fondato anche sulla base di una presunta irreperibilità dell'imputato, contrastante con la sua presenza all'udienza; 1.8. nullità della sentenza per intervenuta prescrizione del reato. La Corte d'appello aveva indicato la data di consumazione al 14/07/2022 senza specificarne le ragioni, mentre ricorrendo il tentativo il reato - in difetto di demínutío patrimonil della persona offesa - doveva ritenersi consumato nelle date del 27 marzo e 16 maggio 2012, ossia al momento in cui il reo poneva in essere atti diretti ad ingannare il terzo (epoca di registrazione dei bollettini). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 1. Il primo motivo è generico, in quanto la lesione del diritto di difesa viene fatta discendere dalla preclusione per la difesa di esaminare in modo diretto la teste, omettendosi di allegare la lista testi con l'indicazione delle circostanze che avrebbero formato oggetto della prova e le carenze istruttorie che sarebbero state colmate laddove la difesa avesse svolto l'esame, peraltro indicate nell'odierno ricorso in modo esplorativo e non ravvisabili nel fatto che la teste, in ragione della sua originaria posizione di coindagata, poi archiviata, avrebbe avuto interesse ad incolpare l'imputato, in quanto profili attinenti alla valutazione del dichiarato e non all'oggetto della prova.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per come affermato dalle S.U. non sussiste, infatti, incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. (La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis, cod. proc. pen.).(Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 246376 - 01). Di conseguenza, correttamente i giudici di merito ne hanno valutato le dichiarazioni alla stregua delle regole probatorie che disciplinano l'esame testimoniale. 3. I motivi di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'indicazione di elementi probatori certi a corredo dell'affermazione di responsabilità nell'ordito truffaldino, sono fondati. In particolare: - del tutto assertiva è l'affermazione secondo cui l'indicazione del nominativo dell'imputato sulla ricevuta di versamento dei bollettini "basterebbe a individuare in costui il responsabile del reato", posto che si tratta di indicazioni che possono inserirsi in un momento antecedente al pagamento del bollettino presso l'ufficio postale e, soprattutto, non risultando alcun obbligo dell'incaricato allo sportello delle poste di identificare colui che materialmente effettua il versamento; - parimenti l'affermazione secondo la quale non sarebbe stata la testimone Fortugno a compilare i bollettini in quanto la grafia utilizzata sulle copie dei bollettini e, in particolare, sulla ricevuta di versamento sarebbe differente da quella che la stessa ha utilizzato nel compilare la manoscritta risposta all'ingiunzione di pagamento ricevuta il 16/12/2014, si fonda su un presupposto di "paternità" dato per assodato, ossia che il foglio manoscritto inviato alla Polizia municipale sia stato compilato dalla teste (tanto che la Corte lo utilizza come scrittura di comparazione), in assenza dell'acquisizione di altri atti autografi della teste di provenienza certa e tanto a prescindere dal rilievo che, semmai, la comparazione, in ragione del disposto di cui all'art. 187 cod. proc. pen., doveva riguardare la sottoscrizione dell'imputato, ritenuto di essere l'artefice di tale illecito; - la circostanza che le parti non abbiano esplorato nel corso dell'esame dei testi le ragioni per cui nel verbale di contestazione della sanzione amministrativa non si dia atto della affermata presenza dell'imputato, quale trasgressore coobbligato della violazione al c.d.s. e delle dichiarazioni che questi avrebbe reso al p.u., non è argomento idoneo a risolvere il differente tema della portata probatoria di detto verbale, riferibile alla sua natura fidefacente di atto pubblico per quanto constatato dla p.u., con la conseguenza che non del tutto sfornito di rilievo era la sollecitazione istruttoria sollevata al riguardo dalla difesa nei motivi di appello. 4. In conclusione: - il corretto instaurarsi del rapporto di impugnazione a seguito della fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso dedotti dalla difesa, impone alla Corte di legittimità di rilevare la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata; sul punto non può, infatti, accogliersi la prospettazione difensiva volta a retrodatare la prescrizione già al momento della sentenza di primo grado sul rilievo che la "consumazione" del delitto tentato dovrebbe collocarsi alla data di registrazione dei bollettini. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione nel delitto tentato deve aversi riguardo, a norma dell'art. 158 cod. pen., al momento in cui è cessata l'attività del colpevole. Nel caso in esame, la condotta truffaldina è consistita nell'alterare i bollettini successivamente al versamento e trasmetterli alla [OSCURATO:PERSONA] la fine di indurla in errore sulla realità del pagamento effettuato, così ottenendo indebitamente l'annullamento in autotutela delle sanzioni comminate con l'ingiunzione. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha individuato il termine in quello in cui vennero per la prima volta trasmessi i bollettini alterati alla [OSCURATO:PERSONA], ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il reato, quindi, considerando le sospensioni accertate dal giudice del merito (60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato e 28 giorni per legittimo impedimento del difensore) si è prescritto il 14/09/2022; - deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, con assorbimento degli altri motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio; - ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., va annullata la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello a cui va rimessa anche la decisione sulle spese inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per v