CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 febbraio 2020 dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Milano il 25 ottobre 2017. Con riguardo al primo motivo di ricorso, laddove deduce omessa motivazione in replica alla censura inerente al tempus commissi delicti, si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto in calce al capo d'imputazione è stata correttamente indicata la data del 25 ottobre 2017; laddove deduce omessa motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, tende ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa lettura delle emergenze istruttorie, che avvalorerebbe l'atteggiamento colposo, non consentita in questa fase del giudizio. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa riduzione del trattamento sanzionatorio, si tratta di censura che non supera il vaglio di ammissibilità, a fronte di congrua e analitica indicazione a pagina 3 della sentenza delle ragioni della decisione. Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 / estensore [OSCURATO:PERSONA]' Presici te rrao Erriapt,ígíe [OSCURATO:PERSONA] 3 i C