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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06972/2026

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ORDINANZAsul ricorso 27865-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 1302/2019;Numero registro generale 27865/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/202612/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 24/03/20261.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 305/2020,confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accoltol’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di addebito, emessi dall’Inps e relativi allacontribuzione addizionale Aspi e poi Naspi.Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fossedovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8, l. n.423/91, leUniversità non statali sono equiparate a quelle statali ai finidell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e questeultime sono escluse dal pagamento del contributo addizionale.2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso ulteriormente illustrato da memoria.4.

All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, edell’art.4, co.8, l. n.243/91, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionalein forza dell’art.4, co.8, l. n.243/91, senza considerare che lanorma speciale dell’art 2, commi 28-30, l. 92/2012 sancisce la nonapplicazione del suddetto contributo ai lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni, in cui non possono includersi leuniversità non statali, come la Bocconi.2.

Il motivo è fondatoNumero registro generale 27865/2020La questione è stata già decisa da questa Corte con precedeNnumteer o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, che ha chiarito cheData pubblicazione 24/03/2026la norma di carattere generale dell’art.4, co.8, l. n.243/91 risalead epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazioneinvolontaria e non ricomprende lo specifico istituto contributivo -contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI- introdottosolo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ai lavoratoriassunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi esclusedall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quindi,da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensiNumero registro generale 27865/2020dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento nonNu mseir o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026applica alle università private, per le quali continuano a valere leData pubblicazione 24/03/2026disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».2.1.

Le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, nonscalfiscono l’evidenziato rapporto di genere a specie tra ladisposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della leggen.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia dicontribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce ilnucleo essenziale dell’esposto ragionamento.2.2.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazionedella sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.2.3.

Le spese dell’intero processo sono compensateconsiderato l’orientamento formatosi solo di recente.Numero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E [OSCURATO:PERSONA].G.N.27865/2020Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 27865-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 1302/2019;Numero registro generale 27865/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/202612/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 24/03/20261.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 305/2020,confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accoltol’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di addebito, emessi dall’Inps e relativi allacontribuzione addizionale Aspi e poi Naspi.Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fossedovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8, l. n.423/91, leUniversità non statali sono equiparate a quelle statali ai finidell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e questeultime sono escluse dal pagamento del contributo addizionale.2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso ulteriormente illustrato da memoria.4.

All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, edell’art.4, co.8, l. n.243/91, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionalein forza dell’art.4, co.8, l. n.243/91, senza considerare che lanorma speciale dell’art 2, commi 28-30, l. 92/2012 sancisce la nonapplicazione del suddetto contributo ai lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni, in cui non possono includersi leuniversità non statali, come la Bocconi.2.

Il motivo è fondatoNumero registro generale 27865/2020La questione è stata già decisa da questa Corte con precedeNnumteer o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, che ha chiarito cheData pubblicazione 24/03/2026la norma di carattere generale dell’art.4, co.8, l. n.243/91 risalead epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazioneinvolontaria e non ricomprende lo specifico istituto contributivo -contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI- introdottosolo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ai lavoratoriassunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi esclusedall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quindi,da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensiNumero registro generale 27865/2020dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento nonNu mseir o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026applica alle università private, per le quali continuano a valere leData pubblicazione 24/03/2026disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».2.1.

Le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, nonscalfiscono l’evidenziato rapporto di genere a specie tra ladisposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della leggen.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia dicontribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce ilnucleo essenziale dell’esposto ragionamento.2.2.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazionedella sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.2.3.

Le spese dell’intero processo sono compensateconsiderato l’orientamento formatosi solo di recente.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.

Compensale spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.

Compensale spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 27865-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 1302/2019;Numero registro generale 27865/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/202612/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/03/20261.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 305/2020,confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accoltol’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di addebito, emessi dall’Inps e relativi allacontribuzione addizionale Aspi e poi Naspi.Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fossedovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8, l. n.423/91, leUniversità non statali sono equiparate a quelle statali ai finidell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e questeultime sono escluse dal pagamento del contributo addizionale.2. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.3. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso ulteriormente illustrato da memoria.4. All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, edell’art.4, co.8, l. n.243/91, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionalein forza dell’art.4, co.8, l. n.243/91, senza considerare che lanorma speciale dell’art 2, commi 28-30, l. 92/2012 sancisce la nonapplicazione del suddetto contributo ai lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni, in cui non possono includersi leuniversità non statali, come la Bocconi.2. Il motivo è fondatoNumero registro generale 27865/2020La questione è stata già decisa da questa Corte con precedeNnumteer o  sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, che ha chiarito cheData pubblicazione 24/03/2026la norma di carattere generale dell’art.4, co.8, l. n.243/91 risalead epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazioneinvolontaria e non ricomprende lo specifico istituto contributivo -contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI- introdottosolo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ai lavoratoriassunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi esclusedall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quindi,da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensiNumero registro generale 27865/2020dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento nonNu mseir o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026applica alle università private, per le quali continuano a valere leData pubblicazione 24/03/2026disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».2.1. Le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, nonscalfiscono l’evidenziato rapporto di genere a specie tra ladisposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della leggen.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia dicontribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce ilnucleo essenziale dell’esposto ragionamento.2.2. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazionedella sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.2.3. Le spese dell’intero processo sono compensateconsiderato l’orientamento formatosi solo di recente.Numero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  [OSCURATO:PERSONA].G.N.27865/2020Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.Dott. [OSCURATO:PERSONA]  - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 27865-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 1302/2019;Numero registro generale 27865/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/202612/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/03/20261.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 305/2020,confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accoltol’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di addebito, emessi dall’Inps e relativi allacontribuzione addizionale Aspi e poi Naspi.Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fossedovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8, l. n.423/91, leUniversità non statali sono equiparate a quelle statali ai finidell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e questeultime sono escluse dal pagamento del contributo addizionale.2. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.3. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso ulteriormente illustrato da memoria.4. All’esito della camera di consiglio, il collegio ha riservatotermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, edell’art.4, co.8, l. n.243/91, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’Appello escluso l’obbligo contributivo addizionalein forza dell’art.4, co.8, l. n.243/91, senza considerare che lanorma speciale dell’art 2, commi 28-30, l. 92/2012 sancisce la nonapplicazione del suddetto contributo ai lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni, in cui non possono includersi leuniversità non statali, come la Bocconi.2. Il motivo è fondatoNumero registro generale 27865/2020La questione è stata già decisa da questa Corte con precedeNnumteer o  sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026n.13519/2025, a cui si intende dare continuità, che ha chiarito cheData pubblicazione 24/03/2026la norma di carattere generale dell’art.4, co.8, l. n.243/91 risalead epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazioneinvolontaria e non ricomprende lo specifico istituto contributivo -contributo addizionale per l’ASpI e poi per la NASpI- introdottosolo successivamente, con l. n. 92/12, con riguardo ai lavoratoriassunti con contratto a tempo determinato, per i periodicontributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si condividono e di seguito si riportano, pertanto, gli argomentiesposti nel precedente di questa Corte, sopra richiamato:«L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazioneinvolontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità delsoppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratoriitaliani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciutesono soggette alla disciplina delle università statali.”L’art.2, co.28, l. n.92/12 esclude dal contributo addizionale lesole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, tra cui,alla lettera d), sono indicati i lavoratori assunti a tempodeterminato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2d.lgs. n.165/01.Tale articolo include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali, mentre nel caso di specie si tratta di universitànon statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzionenon qualificabile come pubblica amministrazione.;….lacontribuzione addizionale ASpI è disciplinata espressamentedall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi esclusedall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale, quindi,da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 lamisura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensiNumero registro generale 27865/2020dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento nonNu mseir o sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026applica alle università private, per le quali continuano a valere leData pubblicazione 24/03/2026disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquotaaddizionale».2.1. Le deduzioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, nonscalfiscono l’evidenziato rapporto di genere a specie tra ladisposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della leggen.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia dicontribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce ilnucleo essenziale dell’esposto ragionamento.2.2. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazionedella sentenza impugnata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.2.3. Le spese dell’intero processo sono compensateconsiderato l’orientamento formatosi solo di recente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Compensale spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Compensale spese di lite dell’intero processo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 27865/2020Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 6972/2026Data pubblicazione 24/03/2026
Sentenza Cassazione n. 06972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris