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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28893/2026

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te di appello di L'Aquilavisti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 gennaio 2026 dalla Cortedi appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale diPescara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattrodi reclusione per aver esibito, mentre era alla guida di un veicolo, a seguito di uncontrollo stradale, un permesso di guida internazionale, risultato poi contraffatto.2.

Il ricorrente ha presentato ricorso avverso detta decisione, articolandodue motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché ilfatto ascritto all’imputato non doveva essere inquadrato nell’ambito di operativitàdell’art. 477 cod. pen.In particolare, il ricorrente assume che il permesso di guida internazionaleda lui esibito, al momento del controllo, non poteva essere consideratoun’autorizzazione amministrativa rilevante ex art. 477 cod. pen., in quanto nonrispondente ai requisiti di cui all’art. 135 cod. strada, e, precisamente, da un lato,l’imputato, al momento del controllo, non era in possesso né aveva esibito alcunapatente di guida straniera, e, dall’altro lato, il ricorrente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di un anno, come risultava dalla carta d’identità rilasciata dalcomune di Montesilvano nell’anno 2018, prodotta nel corso dell’istruttoriadibattimentale, e dai suoi precedenti penali, anch’essi risalenti nel tempo.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all’imputato dovevaessere qualificato quale falso grossolano.In particolare, il ricorrente sostiene che la grossolanità del falso apparivachiara già al momento del controllo, atteso che gli agenti operanti rilevavanonumerosi difetti di stampa e di scrittura e l’assenza dei consueti sistemi disicurezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge, perché ilfatto ascritto all’imputato non doveva essere inquadrato nell’ambito di operativitàdell’art. 477 cod. pen.− è infondato.Nel caso in esame, deve trovare applicazione l’orientamento, oramaiprevalente e consolidato, in forza del quale la contraffazione della patente di guidaestera integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod.pen., anche qualora non ricorrano le condizioni fissate dal codice della stradaperché tale documento consenta al suo possessore di guidare nel territorionazionale.

La patente di guida extracomunitaria deve considerarsi, pertanto, attotipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 cod. pen., con la conseguenza che la suacontraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delittoprevisto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cuiall'art. 482 dello stesso codice (Sez.

U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023,Rv. 284210 – 01).Tale orientamento, che riguarda in maniera specifica l’ipotesi in cui la falsitàabbia riguardo alla patente di guida rilasciata da uno Stato non facente partedell’Unione europea, deve trovare applicazione anche nel caso in cui oggetto dellafalsificazione sia un permesso di guida internazionale, atteso che quest’ultimo èemesso dalla stessa autorità competente che ha rilasciato la patente di guida, haparimenti una sua intrinseca funzione documentale, che è quella di comprovare ilconseguimento in uno Stato estero del titolo abilitativo alla guida, presuppostoprimo ed ineludibile, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione di Vienna, perchévenga internazionalmente riconosciuto al suo titolare il diritto a circolare su stradaanche al di fuori dei confini nazionali del paese che ha rilasciato il documento, ead esso, così come alla patente di guida straniera, l'ordinamento italiano riconnettela produzione di effetti giuridicamente rilevanti e precisamente, per quanto dispecifico interesse ai fini della risoluzione della questione controversa, è sufficientericordare che il comma 8 dell'articolo 135 cod. strada prevede la sanzioneamministrativa pecuniaria da 408 a 1.634 euro per il titolare di patente rilasciatada uno Stato extra UE o extra SEE che circoli sul territorio italiano senza ilpermesso internazionale ovvero senza la traduzione ufficiale della suddettapatente, quando il possesso di tali documenti è necessario.Del resto, in senso conforme, si è già espressa Sez. 5, n. 30740 del12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276922, che ha affrontato analoga questione, macon riferimento alla fattispecie di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), contestatain relazione all'esibizione, nel corso di un controllo di polizia, di un falso permessointernazionale di guida.

Anche in tale decisione si è affermato che il permessointernazionale di guida falso ha un suo rilievo giuridico e una sua valenza intrinsecaprobatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti previsti dallalegge per l'abilitazione alla guida, con la conseguenza che l'utilizzo che di essovenga fatto ha rilevanza penale, trattandosi comunque di uso di un atto falso cheesprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guidache si intende attraverso di esso falsamente dimostrare.Dunque, anche il permesso di guida internazionale deve considerarsi attotipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 cod. pen., con la conseguenza che la suacontraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delittoprevisto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cuiall'art. 482 dello stesso codice.3.

Il secondo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all’imputato dovevaessere qualificato quale falso grossolano – è generico e si risolve nella pedissequareiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dallaCorte di merito.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazioneè inammissibile per genericità dei motivi, allorquando le censure non risultinospecificamente enunciate e argomentate in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoposte a base della decisione impugnata, risolvendosi in mere doglianze di stile oin una pedissequa riproposizione delle tesi difensive già disattese (cfr. Sez.

U., n.8825 del 27/19/2016, Galtelli, RV 268822-01).Parimenti, il requisito della specificità dei motivi comporta l’onere per ilricorrente di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano lecensure, così da consentire al giudice di legittimità l’esatta individuazione dei rilievidedotti e l’esercizio del sindacato demandatogli (fra le altre, vedi Sez. 6, n. 17372del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01), onere cui non ha ottemperato ilricorrente nel caso oggetto di giudizio.Ciò premesso, deve, in particolare, essere rimarcato che la sentenzaimpugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudicidi appello ad escludere la grossolanità del falso, evidenziando che gli agentioperanti che avevano effettuato il controllo, al fine di accertare la non genuinitàdel permesso di guida, avevano trasmesso quest’ultimo alla Polizia scientifica diAncona per l’esecuzione di accertamenti tecnici più approfonditi e la Poliziascientifica, nella relazione depositata, aveva rilevato la presenza di plurimielementi di contraffazione percepibili solamente da personale specializzato,mediante l’impiego del microscopio e del comparatore video-spettrale.Ne discende l’irrilevanza delle deduzioni difensive, prive di una puntualeconfutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnatae, dunque, sfornite di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativoseguito dai giudici di appello.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di L'Aquilavisti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 gennaio 2026 dalla Cortedi appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale diPescara con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattrodi reclusione per aver esibito, mentre era alla guida di un veicolo, a seguito di uncontrollo stradale, un permesso di guida internazionale, risultato poi contraffatto.2. Il ricorrente ha presentato ricorso avverso detta decisione, articolandodue motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché ilfatto ascritto all’imputato non doveva essere inquadrato nell’ambito di operativitàdell’art. 477 cod. pen.In particolare, il ricorrente assume che il permesso di guida internazionaleda lui esibito, al momento del controllo, non poteva essere consideratoun’autorizzazione amministrativa rilevante ex art. 477 cod. pen., in quanto nonrispondente ai requisiti di cui all’art. 135 cod. strada, e, precisamente, da un lato,l’imputato, al momento del controllo, non era in possesso né aveva esibito alcunapatente di guida straniera, e, dall’altro lato, il ricorrente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di un anno, come risultava dalla carta d’identità rilasciata dalcomune di Montesilvano nell’anno 2018, prodotta nel corso dell’istruttoriadibattimentale, e dai suoi precedenti penali, anch’essi risalenti nel tempo.2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all’imputato dovevaessere qualificato quale falso grossolano.In particolare, il ricorrente sostiene che la grossolanità del falso apparivachiara già al momento del controllo, atteso che gli agenti operanti rilevavanonumerosi difetti di stampa e di scrittura e l’assenza dei consueti sistemi disicurezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge, perché ilfatto ascritto all’imputato non doveva essere inquadrato nell’ambito di operativitàdell’art. 477 cod. pen.− è infondato.Nel caso in esame, deve trovare applicazione l’orientamento, oramaiprevalente e consolidato, in forza del quale la contraffazione della patente di guidaestera integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod.pen., anche qualora non ricorrano le condizioni fissate dal codice della stradaperché tale documento consenta al suo possessore di guidare nel territorionazionale. La patente di guida extracomunitaria deve considerarsi, pertanto, attotipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 cod. pen., con la conseguenza che la suacontraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delittoprevisto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cuiall'art. 482 dello stesso codice (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023,Rv. 284210 – 01).Tale orientamento, che riguarda in maniera specifica l’ipotesi in cui la falsitàabbia riguardo alla patente di guida rilasciata da uno Stato non facente partedell’Unione europea, deve trovare applicazione anche nel caso in cui oggetto dellafalsificazione sia un permesso di guida internazionale, atteso che quest’ultimo èemesso dalla stessa autorità competente che ha rilasciato la patente di guida, haparimenti una sua intrinseca funzione documentale, che è quella di comprovare ilconseguimento in uno Stato estero del titolo abilitativo alla guida, presuppostoprimo ed ineludibile, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione di Vienna, perchévenga internazionalmente riconosciuto al suo titolare il diritto a circolare su stradaanche al di fuori dei confini nazionali del paese che ha rilasciato il documento, ead esso, così come alla patente di guida straniera, l'ordinamento italiano riconnettela produzione di effetti giuridicamente rilevanti e precisamente, per quanto dispecifico interesse ai fini della risoluzione della questione controversa, è sufficientericordare che il comma 8 dell'articolo 135 cod. strada prevede la sanzioneamministrativa pecuniaria da 408 a 1.634 euro per il titolare di patente rilasciatada uno Stato extra UE o extra SEE che circoli sul territorio italiano senza ilpermesso internazionale ovvero senza la traduzione ufficiale della suddettapatente, quando il possesso di tali documenti è necessario.Del resto, in senso conforme, si è già espressa Sez. 5, n. 30740 del12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276922, che ha affrontato analoga questione, macon riferimento alla fattispecie di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), contestatain relazione all'esibizione, nel corso di un controllo di polizia, di un falso permessointernazionale di guida. Anche in tale decisione si è affermato che il permessointernazionale di guida falso ha un suo rilievo giuridico e una sua valenza intrinsecaprobatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti previsti dallalegge per l'abilitazione alla guida, con la conseguenza che l'utilizzo che di essovenga fatto ha rilevanza penale, trattandosi comunque di uso di un atto falso cheesprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guidache si intende attraverso di esso falsamente dimostrare.Dunque, anche il permesso di guida internazionale deve considerarsi attotipico ai fini ed ai sensi dell'art. 477 cod. pen., con la conseguenza che la suacontraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, integra il delittoprevisto e punito da tale articolo, in combinato disposto con la previsione di cuiall'art. 482 dello stesso codice.3. Il secondo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto all’imputato dovevaessere qualificato quale falso grossolano – è generico e si risolve nella pedissequareiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dallaCorte di merito.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazioneè inammissibile per genericità dei motivi, allorquando le censure non risultinospecificamente enunciate e argomentate in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoposte a base della decisione impugnata, risolvendosi in mere doglianze di stile oin una pedissequa riproposizione delle tesi difensive già disattese (cfr. Sez. U., n.8825 del 27/19/2016, Galtelli, RV 268822-01).Parimenti, il requisito della specificità dei motivi comporta l’onere per ilricorrente di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano lecensure, così da consentire al giudice di legittimità l’esatta individuazione dei rilievidedotti e l’esercizio del sindacato demandatogli (fra le altre, vedi Sez. 6, n. 17372del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01), onere cui non ha ottemperato ilricorrente nel caso oggetto di giudizio.Ciò premesso, deve, in particolare, essere rimarcato che la sentenzaimpugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudicidi appello ad escludere la grossolanità del falso, evidenziando che gli agentioperanti che avevano effettuato il controllo, al fine di accertare la non genuinitàdel permesso di guida, avevano trasmesso quest’ultimo alla Polizia scientifica diAncona per l’esecuzione di accertamenti tecnici più approfonditi e la Poliziascientifica, nella relazione depositata, aveva rilevato la presenza di plurimielementi di contraffazione percepibili solamente da personale specializzato,mediante l’impiego del microscopio e del comparatore video-spettrale.Ne discende l’irrilevanza delle deduzioni difensive, prive di una puntualeconfutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnatae, dunque, sfornite di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativoseguito dai giudici di appello.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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