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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 14526/2026

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llo di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con declaratoria di nonesecutività della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta a ottenere la dichiarazione dinon esecutività del giudicato parziale di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzarodel 30 ottobre 2023, con sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla locale Procuragenerale in data 30 maggio 2025.Dato atto che con la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto daaffermazione di responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso, con le aggravantidella disponibilità di armi e dell'illecito finanziamento di attività economiche, nonché pernumerosi reati connessi, venendo condannato alla pena di anni 19 e mesi 10 di reclusione, eche questa Corte di cassazione in data 22 maggio 2025, su ricorso dell’imputato, avevaannullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente all'aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., rigettando nel resto l’impugnazione e rinviando al giudice dimerito per la rideterminazione della pena, il giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato iprincipi di diritto espressi da Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, ha ritenutoeseguibile la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., aumentata per la continuazione ed operata lariduzione di un terzo in considerazione dell’opzione per il rito abbreviato espressadall’interessato nel processo di cognizione.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,tramite i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, concui ha eccepito violazione di legge.Ha denunciato l’insussistenza di un giudicato parziale eseguibile, a fronte del rinvio perla determinazione della pena disposto dalla sentenza rescindente.Si è doluto che con l’ordine di esecuzione la Procura generale avesse provveduto alladeterminazione della pena da eseguire, arrogandosi una competenza spettante al giudicedel rinvio.3.

In data 12 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso richiesta ditrattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezionedel 15 dicembre 2025, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. non è possibilechiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione conl’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] è destinatario di una statuizione di condanna relativa a più capid’imputazione, in ordine alla quale con la decisione rescindente è stato disposto rinvio per ladeterminazione della pena, a seguito di annullamento senza rinvio riguardo alla circostanzaaggravante accedente al reato più grave.Secondo il principio di diritto sancito da Sez.

U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021,Gialluisi, Rv 280261-01, «in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, aisensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad uncapo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per ilquale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione diresponsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione dellapena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione edimmodificabile nel giudizio di rinvio».A fronte di un annullamento parziale l’eseguibilità della pena postula che «sia statoirrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la penastessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudiziodi rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudiziodi cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici» (Sez.

U., n. 3423 del 29/10/2020, dep.2021, Gialluisi, Rv 280261-03).In mancanza delle sopra menzionate condizioni non può esservi alcuna esecuzione,ancorché la pena sia determinabile.L’ordinanza impugnata non si conforma all’autorevole precedente, pur richiamandolo.Nel caso in esame la pena non risulta determinata, posto che con la decisionerescindente questa Corte, esclusa per il delitto di associazione di tipo mafioso la circostanzaaggravante prevista al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., non ha esercitato il potere dicui all’art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., ma ha affidato al giudice del rinvio il compitodi rideterminare il trattamento sanzionatorio.3.

Va pertanto riconosciuta l’assenza di eseguibilità della sentenza emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro in data 30 ottobre 2023, conle conseguenze di cui al dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiara la non esecutività della sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023, disponendo la scarcerazione delricorrente se non detenuto per altra causa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con declaratoria di nonesecutività della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta a ottenere la dichiarazione dinon esecutività del giudicato parziale di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzarodel 30 ottobre 2023, con sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla locale Procuragenerale in data 30 maggio 2025.Dato atto che con la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto daaffermazione di responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso, con le aggravantidella disponibilità di armi e dell'illecito finanziamento di attività economiche, nonché pernumerosi reati connessi, venendo condannato alla pena di anni 19 e mesi 10 di reclusione, eche questa Corte di cassazione in data 22 maggio 2025, su ricorso dell’imputato, avevaannullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente all'aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., rigettando nel resto l’impugnazione e rinviando al giudice dimerito per la rideterminazione della pena, il giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato iprincipi di diritto espressi da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, ha ritenutoeseguibile la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., aumentata per la continuazione ed operata lariduzione di un terzo in considerazione dell’opzione per il rito abbreviato espressadall’interessato nel processo di cognizione.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,tramite i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, concui ha eccepito violazione di legge.Ha denunciato l’insussistenza di un giudicato parziale eseguibile, a fronte del rinvio perla determinazione della pena disposto dalla sentenza rescindente.Si è doluto che con l’ordine di esecuzione la Procura generale avesse provveduto alladeterminazione della pena da eseguire, arrogandosi una competenza spettante al giudicedel rinvio.3. In data 12 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso richiesta ditrattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezionedel 15 dicembre 2025, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. non è possibilechiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione conl’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] è destinatario di una statuizione di condanna relativa a più capid’imputazione, in ordine alla quale con la decisione rescindente è stato disposto rinvio per ladeterminazione della pena, a seguito di annullamento senza rinvio riguardo alla circostanzaaggravante accedente al reato più grave.Secondo il principio di diritto sancito da Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021,Gialluisi, Rv 280261-01, «in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, aisensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad uncapo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per ilquale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione diresponsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione dellapena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione edimmodificabile nel giudizio di rinvio».A fronte di un annullamento parziale l’eseguibilità della pena postula che «sia statoirrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la penastessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudiziodi rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudiziodi cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici» (Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep.2021, Gialluisi, Rv 280261-03).In mancanza delle sopra menzionate condizioni non può esservi alcuna esecuzione,ancorché la pena sia determinabile.L’ordinanza impugnata non si conforma all’autorevole precedente, pur richiamandolo.Nel caso in esame la pena non risulta determinata, posto che con la decisionerescindente questa Corte, esclusa per il delitto di associazione di tipo mafioso la circostanzaaggravante prevista al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., non ha esercitato il potere dicui all’art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., ma ha affidato al giudice del rinvio il compitodi rideterminare il trattamento sanzionatorio.3. Va pertanto riconosciuta l’assenza di eseguibilità della sentenza emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro in data 30 ottobre 2023, conle conseguenze di cui al dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiara la non esecutività della sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023, disponendo la scarcerazione delricorrente se non detenuto per altra causa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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