CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31194/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1450 / 20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 30 settembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che previa intimazione di precetto di pagamento, [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno del Comune di L’Aquila e presso il terzo Banca popolare dell’Emilia-Romagna espropriazione ai sensi degli artt. 543 e seguenti [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 31194/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito, per la soddisfazione di un credito complessivamente quantificato in euro 1.034.482,94, importo in misura significativa costituito da interessi, pretesa causalmente ascritta a risarcimento danni da occupazione usurpativa giudizialmente accertato; l’esecutato Comune spiegò opposizione all’esecuzione, sostenendo, in sintesi, l’erronea quantificazione del credito, sull’assunto che la rivalutazione sulla somma liquidata dovesse essere computata sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado di accertamento del danno, non già sino all’epoca di passaggio in giudicato di essa; l’opposizione, disattesa in prime cure, è stata accolta, a seguito di appello dell’ente comunale, dalla decisione in epigrafe indicata; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di L’Aquila; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni r.g. n. 31194/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terz o pignorato, Banca popolare dell’Emilia-Romagna; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di L’Aquila, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; r.g. n. 31194/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di L’Aquila, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de