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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 29366/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di truffa aggravata in concorso, annullando perciò il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in data 18.12.2022 e disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto;

2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Milano deducendo: 2.1 violazione di legge per omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla persona offesa in querela: rileva che il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca della somma di euro 136.000, e che il Tribunale ha invece accolto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine intervenuti in data successiva allo spirare del termine per le indagini preliminari tra i quali, tuttavia, non poteva essere compresa la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che si era presentata spontaneamente in data 19.12.2022 di fronte ad un organo di PG differente rispetto a quello che stava conducendo le indagini; 2.2 violazione di legge per motivazione apparente quanto al fumus del reato: denunzia il carattere meramente apparente della motivazione circa il fumus laddove il Tribunale ha evocato la ipotesi alternativa evocata dal GIP in occasione della richiesta di autorizzazione di intercettazioni ed ha fatto quindi riferimento ad un provvedimento adottato nella fase iniziale dell'indagine omettendo ogni considerazione agli elementi acquisiti successivamente da cui era emerso che a [OSCURATO:PERSONA] venne fatto sottoscrivere un patto di quota lite "al buio" in tacendo, peraltro, l'effettivo importo che sarebbe stato liquidato dalla compagnia assicuratrice;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano: segnala, infatti, la fondatezza del primo motivo del ricorso avente carattere assorbente rispetto alle altre censure;

4. la difesa del Rossi ha trasmesso una ampia ed articolata memoria difensiva in replica alle richieste della Procura Generale insistendo per: l'inammissibilità o il rigetto del primo motivo di impugnazione del PM.

5. Il ricorso è inammissibile perché, in particolare, aspecifico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.

Dopo aver ricostruito la genesi dell'indagine che aveva consentito di gettare la luce su un giro di truffe (organizzate anche attraverso società a loro volta indagate ai sensi del D. Lg.vo 231 del 2001) finalizzate alla appropriazione di gran parte dei risarcimenti milionari riconosciuti a soggetti vittime di gravissimi infortuni, il Tribunale ha tuttavia accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti era stato disposto il sequestro della somma di euro 136.000, ovvero parte di quella liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA]: la decisione del Tribunale si fonda, in definitiva, sulla inutilizzabilità degli atti di indagine (in particolare, la consulenza tecnica disposta dal PM ed a firma del CT Tajana, depositata in data 15.9.2022 e la informativa del 3.10.2022 conseguente ai rilievi ivi contenuti.

Il Tribunale, infatti, ha spiegato che questi atti di indagine erano intervenuti oltre lo spirare del termine ultimo per le indagini preliminari ed erano stati disposti dal PM al fine precipuo di approfondire la vicenda dopo che, con provvedimento del 15.6.2022, non impugnato e che perciò - secondo il Tribunale del Riesame - aveva determinato il formarsi di un "giudicato cautelare", il GIP aveva respinto una analoga richiesta di sequestro ritenendo non sussistente il fumus del reato ipotizzato.

A fronte di questa decisione, il PM ha articolato un primo motivo di ricorso sulla "utilizzabilità" della querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; un secondo motivo, in cui ha ribadito la sussistenza del fumus evocando la ricostruzione proposta dalla medesima persona offesa.

Se è vero che l'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal PM e non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa, come nel caso delle denunce o delle querele (cfr., Sez. 3, n. 8732 del 21/01/2010, D., Rv. 246214 - 01), va chiarito che il Tribunale non ha fatto alcun cenno, per ricostruire sommariamente la vicenda, alla querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA]; i giudici del riesame, nell'accogliere l'eccezione di inutilizzabilità, hanno eseguito la "prova di resistenza" rispetto agli elementi già giudicati non idonei dal GIP, riportando passi della ordinanza di rigetto, e giudicando decisivo, per rivedere il quadro cautelare con riferimento al "fumus" proprio quegli elementi che erano intervenuti successivamente alla scadenza del termine.

Va infine chiarito che, nel novero degli elementi già sottoposti al GIP nel giugno del 2022 vi erano le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] acquisite in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal contenuto esattamente sovrapponibile (come dedotto dalla difesa con la allegazione dei relativi atti) a quello della querela di cui, tuttavia, il Tribunale non ha fatto menzione alcuna.

Il ricorso, dunque, è aspecifico proprio perché, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, non indica per quali ragioni la querela sarebbe decisiva ai fini della definizione del quadro cautelare inciso dalla ritenuta inutilizzabilità - non contestata - delle risultanze acquisite in data successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari.

P.Q.

M.dichiara inammissibile il ricorso.

Sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di truffa aggravata in concorso, annullando perciò il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in data 18.12.2022 e disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto; 2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Milano deducendo: 2.1 violazione di legge per omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla persona offesa in querela: rileva che il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca della somma di euro 136.000, e che il Tribunale ha invece accolto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine intervenuti in data successiva allo spirare del termine per le indagini preliminari tra i quali, tuttavia, non poteva essere compresa la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che si era presentata spontaneamente in data 19.12.2022 di fronte ad un organo di PG differente rispetto a quello che stava conducendo le indagini; 2.2 violazione di legge per motivazione apparente quanto al fumus del reato: denunzia il carattere meramente apparente della motivazione circa il fumus laddove il Tribunale ha evocato la ipotesi alternativa evocata dal GIP in occasione della richiesta di autorizzazione di intercettazioni ed ha fatto quindi riferimento ad un provvedimento adottato nella fase iniziale dell'indagine omettendo ogni considerazione agli elementi acquisiti successivamente da cui era emerso che a [OSCURATO:PERSONA] venne fatto sottoscrivere un patto di quota lite "al buio" in tacendo, peraltro, l'effettivo importo che sarebbe stato liquidato dalla compagnia assicuratrice; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano: segnala, infatti, la fondatezza del primo motivo del ricorso avente carattere assorbente rispetto alle altre censure; 4. la difesa del Rossi ha trasmesso una ampia ed articolata memoria difensiva in replica alle richieste della Procura Generale insistendo per: l'inammissibilità o il rigetto del primo motivo di impugnazione del PM. 5. Il ricorso è inammissibile perché, in particolare, aspecifico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Dopo aver ricostruito la genesi dell'indagine che aveva consentito di gettare la luce su un giro di truffe (organizzate anche attraverso società a loro volta indagate ai sensi del D. Lg.vo 231 del 2001) finalizzate alla appropriazione di gran parte dei risarcimenti milionari riconosciuti a soggetti vittime di gravissimi infortuni, il Tribunale ha tuttavia accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti era stato disposto il sequestro della somma di euro 136.000, ovvero parte di quella liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA]: la decisione del Tribunale si fonda, in definitiva, sulla inutilizzabilità degli atti di indagine (in particolare, la consulenza tecnica disposta dal PM ed a firma del CT Tajana, depositata in data 15.9.2022 e la informativa del 3.10.2022 conseguente ai rilievi ivi contenuti. Il Tribunale, infatti, ha spiegato che questi atti di indagine erano intervenuti oltre lo spirare del termine ultimo per le indagini preliminari ed erano stati disposti dal PM al fine precipuo di approfondire la vicenda dopo che, con provvedimento del 15.6.2022, non impugnato e che perciò - secondo il Tribunale del Riesame - aveva determinato il formarsi di un "giudicato cautelare", il GIP aveva respinto una analoga richiesta di sequestro ritenendo non sussistente il fumus del reato ipotizzato. A fronte di questa decisione, il PM ha articolato un primo motivo di ricorso sulla "utilizzabilità" della querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; un secondo motivo, in cui ha ribadito la sussistenza del fumus evocando la ricostruzione proposta dalla medesima persona offesa. Se è vero che l'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal PM e non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa, come nel caso delle denunce o delle querele (cfr., Sez. 3, n. 8732 del 21/01/2010, D., Rv. 246214 - 01), va chiarito che il Tribunale non ha fatto alcun cenno, per ricostruire sommariamente la vicenda, alla querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA]; i giudici del riesame, nell'accogliere l'eccezione di inutilizzabilità, hanno eseguito la "prova di resistenza" rispetto agli elementi già giudicati non idonei dal GIP, riportando passi della ordinanza di rigetto, e giudicando decisivo, per rivedere il quadro cautelare con riferimento al "fumus" proprio quegli elementi che erano intervenuti successivamente alla scadenza del termine. Va infine chiarito che, nel novero degli elementi già sottoposti al GIP nel giugno del 2022 vi erano le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] acquisite in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal contenuto esattamente sovrapponibile (come dedotto dalla difesa con la allegazione dei relativi atti) a quello della querela di cui, tuttavia, il Tribunale non ha fatto menzione alcuna. Il ricorso, dunque, è aspecifico proprio perché, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, non indica per quali ragioni la querela sarebbe decisiva ai fini della definizione del quadro cautelare inciso dalla ritenuta inutilizzabilità - non contestata - delle risultanze acquisite in data successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari. P.Q. M.dichiara inammissibile il ricorso. Sen
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