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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 22305/2026

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CUI 03IGX13) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia II 3 novembre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Perugia il 27 aprile 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di dell'art. 545 bis cod. pen. in ragione del mancato avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva con quelle di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli art. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo. (cfr. Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 e Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 03IGX13) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia II 3 novembre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Perugia il 27 aprile 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di dell'art. 545 bis cod. pen. in ragione del mancato avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva con quelle di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli art. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo. (cfr. Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 e Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris