CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 21937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4595/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4095/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Velletri, allora Sezione Distaccata di Anzio, di disporre in suo favore l’affrancazione di un fondo, deducendo di essere livellario dello stesso, per avere acquistato il relativo diritto da [OSCURATO:PERSONA], con atto del 5 agosto 2008; che la sua dante causa aveva acquistato il medesimo diritto dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA], mediante atto di donazione del 1984; [OSCURATO:PERSONA] per averlo, a sua volta, acquistato da [OSCURATO:PERSONA], discendente dell’originario concessionario, [OSCURATO:PERSONA], mediante scrittura privata del 1956; che il fondo in parola risultava del Comune di Nettuno, acquirente, con atto del 16 luglio 2008 dall’[OSCURATO:PERSONA] di Nettuno; che intendeva avvalersi del diritto d’affrancazione di cui all’art. 2 della l. n. 607/1966 per il prezzo determinato in € 268,35. Il Comune di Nettuno, eccepito il difetto di giurisdizione, nel merito si oppose alla domanda [OSCURATO:PERSONA] di primo rigettò la domanda sul presupposto, come riporta la sentenza d’appello che oltre a non essere accertata neppure l’esistenza dell’utile dominio da parte del ricorrente, neppure vi era prova che il terreno, già in proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] di Nettuno fosse gravato da uso civico e fosse stato concesso in enfiteusi alla dante causa del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], dalla cedente [OSCURATO:PERSONA]. Comunque essendo stato il terreno oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione di edilizia popolare conclusa nell’anno 2008, il diritto si era estinto in assenza di opposizione o di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa degli atti della procedura espropriativa da parte del soggetto che si assumeva proprietario . 2. Avverso la sentenza di primo grado propose appello il soccombente attore. Resistette il Comune e intervenne a sostegno della posizione del [OSCURATO:PERSONA] 2004. La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisone d’appello sulla base de di tre motivi. Il Comune è rimasto intimato. 4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizio motivazionale (artt. 111 Cost., 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ.) in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., assumendo la incomprensibilità della motivazione, anche per la mancanza di una pagina, è inammissibile. In primo luogo va rilevata la completezza delle pagine della sentenza, da uno a sette. Di poi deve osservarsi che la decisione risulta motivata e del tutto comprensibile, non essendo ovviamente censurabile in questa sede, amente dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., il percorso motivazionale e pur anche le aporie o illogicità eventualmente riscontrate, a meno che le stesse tracimino in apparenza motivazionale, evenienza che qui non sussiste affatto. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Evidenze tutte, come si è anticipato, che qui non sussistono. 5. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., si duole del fatto che la sentenza impugnata ha reputato che l’appellante con l’atto d’appello avesse mutato inammissibilmente la domanda (dopo avere dedotto di avere il diritto all’affrancazione, aveva poi chiesto riconoscersi in suo favore la validità, l’esistenza, e la efficacia dei diritti fondiari acquistati dall’appellante con atto notar Silvestroni di Roma il 5.08.2008 rep. 263970 ). Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento. Correttamente la Corte d’appello ha evidenziato che in primo grado il Tamburrini aveva agito asserendo di essere livellario, invece con l’atto d’appello, non più rivendicato il diritto d’affrancazione, l’esponente aveva chiesto di essere dichiarato proprietario. In disparte va, inoltre, rilevato che la sentenza enuncia ulteriore “ratio decidendi” a pag. 6, condividendo l’apprezzamento nel merito del Tribunale, che qui non viene sottoposta a critica. 6. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile. In presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 8. Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo