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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16781/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9333/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST.

BRESCIA n. 3586/26/21 depositata il 05/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 3586/26/21 del 05/10/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 03/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Cremona (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2013;

2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;

4. in data 14/04/2023 veniva depositata proposta di definizione anticipata della controversia, a seguito della quale AE chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, richiesta di estinzione del processo in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata e del conseguente pagamento del dovuto;

2. ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 va, dunque, dichiarata l'estinzione del presente giudizio;

2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9333/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. BRESCIA n. 3586/26/21 depositata il 05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3586/26/21 del 05/10/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 03/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Cremona (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2013; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. in data 14/04/2023 veniva depositata proposta di definizione anticipata della controversia, a seguito della quale AE chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, richiesta di estinzione del processo in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata e del conseguente pagamento del dovuto; 2. ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 va, dunque, dichiarata l'estinzione del presente giudizio; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichia
Sentenza Cassazione n. 16781/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris