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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30669/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 22 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nell'illecito amministrativo di cui all'art. 316ter, comma 2 c.p. - Manifesta illogicità/carenza della motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, co. 4 c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Esso appare infatti fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questi, pertanto, devono considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710).

E il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come nel caso in esame il fatto non potesse qualificarsi come "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (art. 316ter c.p.), in quanto il permesso di transito e sosta nelle zone a traffico limitato non costituisce una erogazione da parte del soggetto pubblico.

Ancora, le modalità di azione del prevenuto, consistite nella presentazione di una vecchia copia del documento d'identità, si è sottolineato, costituivano evidentemente un artificio ex art. 640 c.p. tale da indurre in errore il soggetto pubblico circa l'effettivo luogo di residenza del prevenuto; non si era dunque davanti ad una mera dichiarazione non veritiera.

Ampiamente motivata risulta poi la decisione impugnata anche sotto il profilo del riconoscimento della recidiva specifica: la corte di appello ha infatti ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante in questione, già applicata in primo grado, sulla base dei plurimi delitti della stessa indole commessi dall'imputato, evocativi del SUO "più elevato grado di colpevolezza" (pag. 3 della sentenza) in relazione ai fatti contestati in questa sede, che esprimevano l'insensibilità dello stesso alle precedenti condanne.

Alla luce di ciò, la pronuncia impugnata risulta, dunque, priva dei vizi rilevati nel ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 22 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nell'illecito amministrativo di cui all'art. 316ter, comma 2 c.p. - Manifesta illogicità/carenza della motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, co. 4 c.p. Il ricorso è inammissibile. Esso appare infatti fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questi, pertanto, devono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710). E il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come nel caso in esame il fatto non potesse qualificarsi come "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (art. 316ter c.p.), in quanto il permesso di transito e sosta nelle zone a traffico limitato non costituisce una erogazione da parte del soggetto pubblico. Ancora, le modalità di azione del prevenuto, consistite nella presentazione di una vecchia copia del documento d'identità, si è sottolineato, costituivano evidentemente un artificio ex art. 640 c.p. tale da indurre in errore il soggetto pubblico circa l'effettivo luogo di residenza del prevenuto; non si era dunque davanti ad una mera dichiarazione non veritiera. Ampiamente motivata risulta poi la decisione impugnata anche sotto il profilo del riconoscimento della recidiva specifica: la corte di appello ha infatti ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante in questione, già applicata in primo grado, sulla base dei plurimi delitti della stessa indole commessi dall'imputato, evocativi del SUO "più elevato grado di colpevolezza" (pag. 3 della sentenza) in relazione ai fatti contestati in questa sede, che esprimevano l'insensibilità dello stesso alle precedenti condanne. Alla luce di ciò, la pronuncia impugnata risulta, dunque, priva dei vizi rilevati nel ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa de
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