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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN.

Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza di condanna irrevocabile il 25/6/2020 per i reati di cui agli artt. 74 (commesso fino al marzo 2013 a Catania) e 73 (commesso dal maggio 2012 e fino al settembre 2012 a Catania) D.P.R. 309/1990 e 628 cod. pen. e 4 L. 897/67 (commessi ;I 31/8/2012 e il 5/10/2012 a Catania), la sentenza di condanna irrevocabile il 18/9/2015 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (accertato dal novembre 2005 al gennaio 2006 a Catania) e la sentenza di condanna irrevocabile il 2/7/2010 per i reati di cui agli artt. 628 e 4 L. 110/75 (commessi il 12/3/2009 a Catania); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con i riferimenti alla distanza temporale tra i fatti, al diverso contesto nel quale è maturata la condotta associativa e alla circostanza che la rapina commessa il 13/3/2009 è il frutto di un accordo e di una decisione estemporanea, ha adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato anche in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN. Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza di condanna irrevocabile il 25/6/2020 per i reati di cui agli artt. 74 (commesso fino al marzo 2013 a Catania) e 73 (commesso dal maggio 2012 e fino al settembre 2012 a Catania) D.P.R. 309/1990 e 628 cod. pen. e 4 L. 897/67 (commessi ;I 31/8/2012 e il 5/10/2012 a Catania), la sentenza di condanna irrevocabile il 18/9/2015 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (accertato dal novembre 2005 al gennaio 2006 a Catania) e la sentenza di condanna irrevocabile il 2/7/2010 per i reati di cui agli artt. 628 e 4 L. 110/75 (commessi il 12/3/2009 a Catania); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con i riferimenti alla distanza temporale tra i fatti, al diverso contesto nel quale è maturata la condotta associativa e alla circostanza che la rapina commessa il 13/3/2009 è il frutto di un accordo e di una decisione estemporanea, ha adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato anche in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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