CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generiche e assertive, prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. I motivi, inoltre, sono in parte inediti, perché nell'atto di appello l'imputato non lamentava la configurabilità della distrazione rispetto al mancato rinvenimento del bene in leasing; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M