CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 08223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10108/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTRANTO n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaUGO [OSCURATO:PERSONA] n. 34 - B SC. A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2055/2019 depositata il30/09/2019. R.g. n. 10108/2020 Ad. 18/03/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 2055 del 30/09/2019 del Tribunale di Venezia, resa quale giudice di appello su sentenza del Giudice di pacedella stessa sede, in tema di T ariffa di [OSCURATO:PERSONA] (cd. TIA); [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, prima dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con atto depositato prima dell’adunanza camerale; entrambe le parti hanno chiesto, nei rispettivi atti di rinuncia e di accettazione della rinuncia, la compensazionedelle spese; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio, potendosi in tal senso statuire stante l’esito della lite; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. R.g. n. 10108/2020 Ad. 18/03/2024; est. C. Valle p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di