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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12030/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], il qualechiedeva di ordinare alla Procura Generale di emettere un nuovo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, includendovi quelle di cui ai provvedimenti nn. 18 e 20 delcertificato del casellario giudiziale, rimodulando, per l’effetto, la pena ai sensi dell’art. 78comma 1 cod. pen.La Corte, premesso che il cumulo delle pene da espiare era di anni 16, mesi 5 e gg. 13di reclusione, cui andavano detratti 900 giorni di liberazione anticipata, osservava che ilprovvedimento di cumulo del pubblico ministero era ossequioso dei principi espressi daquesta Corte, la quale ha affermato che nel caso di reati commessi in tempi diversi conperiodi di carcerazione già sofferti, debbono essere ordinati cronologicamente i reati e iperiodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per ireati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'articolo 78 codice penale nelsingolo cumulo parziale, non essendo consentita una cumulabilità globale checomporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reaticommessi successivamente e ciò in violazione per l'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen.In particolare, escludeva che nel cumulo andassero incluse le pene inflitte con lasentenza della Corte di appello di Catania del 19.5.2003 (n. 18 del casellario) in applicazionedel disposto dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., il quale dispone che “In ogni caso sonocomputate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione delreato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”.

Osservava che dalladocumentazione in atti emergeva che la pena determinata con il provvedimento diesecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 (relativa al reato sub 18) era stata espiata tra il9.5.2000 e il 10.8.2006 (come da certificato stato di esecuzione emesso dalla ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025), mentre ireati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 11.5.2011 (irrevocabile il15.10.2011) erano stati commessi il 10.7.2008, il 21.1.2008 e il 15.1.2008.

Poiché in tema diesecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità delrapporto esecutivo è riferibile alle sole pene irrogate per reati commessi prima dell'iniziodella detenzione e che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità insede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, quando il nuovo reatosopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo larimessione in libertà a seguito della espiazione della pena inflitta con la precedentecondanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumuloparziale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflittaper il nuovo reato.

Ne conseguiva che è corretto era il cumulo predisposto dal Procuratoregenerale.Quanto alla pena inflitta con la sentenza sub 20) del casellario, osservava che dettapena era stata effettivamente eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.010, come evincibile dalprovvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catania del 13.11.2008, e,quindi, dopo la commissione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto.Tuttavia, osservava che il ricorrente non aveva interesse a chiederne l’inclusione nel cumuloimpugnato in quanto confluita nel cumulo del Procuratore generale di Catania del13.11.2008, già interamente scontata, sicché, ove anche inclusa nel nuovo cumulo, la penarimarrebbe invariata e, comunque, anche sommando la pena a quella determinata con ilprovvedimento impugnato non si supererebbero i limiti di cui all’art. 78 comma 1 cod. pen.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportanei limiti strettamente necessari per la motivazione.Premette che nel provvedimento di cumulo impugnato avanti il Giudice dell’esecuzionenon sono state incluse le pene di cui ai nn. 18 e 20 del casellario, le quali, tuttavia, non sonostate interamente espiate, ma sono state scontate successivamente alla sentenza delTribunale di Grosseto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima condanna nel cumulo predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento è, quindi, incompleto e ciò va a discapito del condannato inquanto, ove correttamente determinata, si sarebbe dovuta applicare la riduzione ai sensidell’art. 78 comma 1 cod. pen. in quanto superiore al quintuplo della pena più grave di quelleda unificare.Denuncia, inoltre, omessa motivazione non essendo stata valutata la copiosadocumentazione prodotta dal condannato attestante il percorso esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] nonchéuna erronea comprensione dell’istanza difensiva che non aveva richiesto un cumulo globale.Denuncia, altresì, vizio di motivazione nelle forme della illogicità e contraddittorietà, avendola difesa formulato specifica doglianza “In relazione sia alla data di commissione dei reati dicui alle sentenze sia in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie, del criterio di cuiall'articolo 657 cod. proc. pen. comma 4, che, infine, in ordine ai periodi di carcerazionepatita dal [OSCURATO:PERSONA]”, rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha fornito motivazionesulle ragioni di esclusione delle pene di cui ai punti nn. 18 e 20, in relazione alla data dicommissione dei reati rispetto ai periodi di espiazione e all’eventuale inclusione in cumuliprecedenti.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.

Ha osservato che generico è ilmotivo di ricorso relativo alla contestazione della determinazione della pena in anni 16, mesi5 e gg. 13 di reclusione e che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazionedell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen. ricostruendo le date di commissione dei reati e diespiazione delle relative pene.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.2.

Si premette che, come è stato già affermato da questa Corte, in tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di unsoggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena odopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuliparziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alladata di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione delcriterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi inseguito, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01, anche, per la specificazione che, qualorauna o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteriegualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di iniziodell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concretodall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione menogravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimoavente valenza generale nell'ambito penale).3.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare ilprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non ha fornito unamotivazione adeguata e coerente per dimostrare che in esso sia stata fattacorretta applicazione di tali principi.Quanto all’omessa inclusione nel menzionato provvedimento del 6.10.2022della pena di anni 2 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello diCatania del 26.9.2006, è lo stesso giudice dell’esecuzione ad affermare che lapena è stata eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.2010 e, quindi, successivamentealla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Grossetodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 15.10.2011, in tal modo disattendendo il principio didiritto innanzi enunciato.Il giudice dell’esecuzione non ha, tuttavia, esaurientemente dato conto diaver tratto da tale constatazione la conseguente statuizione, essendositrincerato dietro la considerazione secondo cui il ricorrente non aveva interessea chiedere l’inclusione nel provvedimento impugnato in quanto la pena era statagià inserita nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Catania il 13.11.2008 e interamente scontatadall’odierno ricorrente.

Il giudicante ha, inoltre, evidenziato che, ove puresommata alla pena determinata nel provvedimento impugnato, la pena daespiare non avrebbe comunque superato il quintuplo della pena più grave dianni 5 e mesi 4 di reclusione inflitta dal Tribunale di Genova con sentenza del23.11.2008.La conclusione, per come motivata, non può essere condivisa.In sede di legittimità (così, Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv.251417 - 01) si è affermato, con riferimento all'esecuzione di pene pecuniarie,l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propriasituazione esecutiva, riconoscendo, d’altro canto, l'interesse dell'ordinamentoall'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario.Risulta, quindi, erronea l'affermazione generalizzante del giudicedell’esecuzione in ordine alla carenza di interesse del ricorrente a vedercorrettamente formato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.Al riguardo, si deverichiamare il principio secondo cui «Ai finidell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte lepene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato,ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sulcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche invista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventualibenefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01;analogamente Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732 - 01; Sez.1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n.4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 - 01).È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza eduniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti delconcorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione deireati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nullarilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticiporispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, n. 7345 del05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 1454 del25/03/1991,Giunta, Rv. 186941 01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone,Rv. 210774 - 01; ancora, di recente Sez.1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri,Rv. 286604 - 01).Nel caso di specie sussiste, quindi, l’interesse del ricorrente a vederincludere nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti anche lasentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto, a prescindere dalla concreta incidenza sull’entità dellapena da espiare, che dovrà comunque essere verificata, è necessario eliminaredal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qualunque fattore chepossa determinare interpretazioni non corrette, anche in vista della possibilesopravvenienza di ulteriori titoli.4.Quanto al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 delProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, la Corte diappello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha affermato, senza ulteriorispecificazioni, che la pena risulta espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 e, a conferma, hamenzionato il certificato di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte diappello di Catania del 26.5.2025 (rectius 26.2.2025).Tuttavia, la motivazione non si rivela adeguata, in quanto, a seguito dei rilievi delricorrente, deve constatarsi che la lettura del provvedimento menzionato evidenzia che lapena residua da espiare, determinata in anni 8, mesi 7, giorni 21 di reclusione e in giorni 11di arresto ed euro 2.501 di ammenda decorreva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non dal 9.5.2000.Il provvedimento impugnato, a fronte di tale dato, non ha chiarito le ragioni della diversadecorrenza rispetto a quella risultante dal certificato dello stato di esecuzione.Anche per tale aspetto, pertanto, l'ordinanza non resiste alla critica articolata dalricorrente.5.

Alla luce delle crisi rilevate nel discorso giustificativo,in relazione agli argomentiesposti, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Torino, alla quale incomberà di riesaminare il thema decidendumdedotto da [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di tutti gli elementi che caratterizzano la sua posizioneesecutiva, osservando i principi dianzi enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.    Con ordinanza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], il qualechiedeva di ordinare alla Procura Generale di emettere un nuovo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, includendovi quelle di cui ai provvedimenti nn. 18 e 20 delcertificato del casellario giudiziale, rimodulando, per l’effetto, la pena ai sensi dell’art. 78comma 1 cod. pen.La Corte, premesso che il cumulo delle pene da espiare era di anni 16, mesi 5 e gg. 13di reclusione, cui andavano detratti 900 giorni di liberazione anticipata, osservava che ilprovvedimento di cumulo del pubblico ministero era ossequioso dei principi espressi daquesta Corte, la quale ha affermato che nel caso di reati commessi in tempi diversi conperiodi di carcerazione già sofferti, debbono essere ordinati cronologicamente i reati e iperiodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per ireati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'articolo 78 codice penale nelsingolo cumulo parziale, non essendo consentita una cumulabilità globale checomporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reaticommessi successivamente e ciò in violazione per l'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen.In particolare, escludeva che nel cumulo andassero incluse le pene inflitte con lasentenza della Corte di appello di Catania del 19.5.2003 (n. 18 del casellario) in applicazionedel disposto dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., il quale dispone che “In ogni caso sonocomputate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione delreato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. Osservava che dalladocumentazione in atti emergeva che la pena determinata con il provvedimento diesecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 (relativa al reato sub 18) era stata espiata tra il9.5.2000 e il 10.8.2006 (come da certificato stato di esecuzione emesso dalla ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025), mentre ireati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 11.5.2011 (irrevocabile il15.10.2011) erano stati commessi il 10.7.2008, il 21.1.2008 e il 15.1.2008. Poiché in tema diesecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità delrapporto esecutivo è riferibile alle sole pene irrogate per reati commessi prima dell'iniziodella detenzione e che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità insede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, quando il nuovo reatosopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo larimessione in libertà a seguito della espiazione della pena inflitta con la precedentecondanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumuloparziale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflittaper il nuovo reato. Ne conseguiva che è corretto era il cumulo predisposto dal Procuratoregenerale.Quanto alla pena inflitta con la sentenza sub 20) del casellario, osservava che dettapena era stata effettivamente eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.010, come evincibile dalprovvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catania del 13.11.2008, e,quindi, dopo la commissione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto.Tuttavia, osservava che il ricorrente non aveva interesse a chiederne l’inclusione nel cumuloimpugnato in quanto confluita nel cumulo del Procuratore generale di Catania del13.11.2008, già interamente scontata, sicché, ove anche inclusa nel nuovo cumulo, la penarimarrebbe invariata e, comunque, anche sommando la pena a quella determinata con ilprovvedimento impugnato non si supererebbero i limiti di cui all’art. 78 comma 1 cod. pen.2.    Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportanei limiti strettamente necessari per la motivazione.Premette che nel provvedimento di cumulo impugnato avanti il Giudice dell’esecuzionenon sono state incluse le pene di cui ai nn. 18 e 20 del casellario, le quali, tuttavia, non sonostate interamente espiate, ma sono state scontate successivamente alla sentenza delTribunale di Grosseto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima condanna nel cumulo predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento è, quindi, incompleto e ciò va a discapito del condannato inquanto, ove correttamente determinata, si sarebbe dovuta applicare la riduzione ai sensidell’art. 78 comma 1 cod. pen. in quanto superiore al quintuplo della pena più grave di quelleda unificare.Denuncia, inoltre, omessa motivazione non essendo stata valutata la copiosadocumentazione prodotta dal condannato attestante il percorso esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] nonchéuna erronea comprensione dell’istanza difensiva che non aveva richiesto un cumulo globale.Denuncia, altresì, vizio di motivazione nelle forme della illogicità e contraddittorietà, avendola difesa formulato specifica doglianza “In relazione sia alla data di commissione dei reati dicui alle sentenze sia in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie, del criterio di cuiall'articolo 657 cod. proc. pen. comma 4, che, infine, in ordine ai periodi di carcerazionepatita dal [OSCURATO:PERSONA]”, rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha fornito motivazionesulle ragioni di esclusione delle pene di cui ai punti nn. 18 e 20, in relazione alla data dicommissione dei reati rispetto ai periodi di espiazione e all’eventuale inclusione in cumuliprecedenti.3.    Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Ha osservato che generico è ilmotivo di ricorso relativo alla contestazione della determinazione della pena in anni 16, mesi5 e gg. 13 di reclusione e che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazionedell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen. ricostruendo le date di commissione dei reati e diespiazione delle relative pene.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.    Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.2.  Si premette che, come è stato già affermato da questa Corte, in tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di unsoggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena odopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuliparziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alladata di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione delcriterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi inseguito, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01, anche, per la specificazione che, qualorauna o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteriegualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di iniziodell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concretodall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione menogravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimoavente valenza generale nell'ambito penale).3.    Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare ilprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non ha fornito unamotivazione adeguata e coerente per dimostrare che in esso sia stata fattacorretta applicazione di tali principi.Quanto all’omessa inclusione nel menzionato provvedimento del 6.10.2022della pena di anni 2 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello diCatania del 26.9.2006, è lo stesso giudice dell’esecuzione ad affermare che lapena è stata eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.2010 e, quindi, successivamentealla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Grossetodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 15.10.2011, in tal modo disattendendo il principio didiritto innanzi enunciato.Il giudice dell’esecuzione non ha, tuttavia, esaurientemente dato conto diaver tratto da tale constatazione la conseguente statuizione, essendositrincerato dietro la considerazione secondo cui il ricorrente non aveva interessea chiedere l’inclusione nel provvedimento impugnato in quanto la pena era statagià inserita nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Catania il 13.11.2008 e interamente scontatadall’odierno ricorrente. Il giudicante ha, inoltre, evidenziato che, ove puresommata alla pena determinata nel provvedimento impugnato, la pena daespiare non avrebbe comunque superato il quintuplo della pena più grave dianni 5 e mesi 4 di reclusione inflitta dal Tribunale di Genova con sentenza del23.11.2008.La conclusione, per come motivata, non può essere condivisa.In sede di legittimità (così, Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv.251417 - 01) si è affermato, con riferimento all'esecuzione di pene pecuniarie,l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propriasituazione esecutiva, riconoscendo, d’altro canto, l'interesse dell'ordinamentoall'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario.Risulta, quindi, erronea l'affermazione generalizzante del giudicedell’esecuzione in ordine alla carenza di interesse del ricorrente a vedercorrettamente formato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.Al riguardo, si deverichiamare il principio secondo cui «Ai finidell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte lepene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato,ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sulcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche invista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventualibenefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01;analogamente Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732 - 01; Sez.1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n.4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 - 01).È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza eduniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti delconcorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione deireati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nullarilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticiporispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, n. 7345 del05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 1454 del25/03/1991,Giunta, Rv. 186941 01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone,Rv. 210774 - 01; ancora, di recente Sez.1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri,Rv. 286604 - 01).Nel caso di specie sussiste, quindi, l’interesse del ricorrente a vederincludere nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti anche lasentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto, a prescindere dalla concreta incidenza sull’entità dellapena da espiare, che dovrà comunque essere verificata, è necessario eliminaredal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qualunque fattore chepossa determinare interpretazioni non corrette, anche in vista della possibilesopravvenienza di ulteriori titoli.4.Quanto al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 delProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, la Corte diappello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha affermato, senza ulteriorispecificazioni, che la pena risulta espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 e, a conferma, hamenzionato il certificato di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte diappello di Catania del 26.5.2025 (rectius 26.2.2025).Tuttavia, la motivazione non si rivela adeguata, in quanto, a seguito dei rilievi delricorrente, deve constatarsi che la lettura del provvedimento menzionato evidenzia che lapena residua da espiare, determinata in anni 8, mesi 7, giorni 21 di reclusione e in giorni 11di arresto ed euro 2.501 di ammenda decorreva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non dal 9.5.2000.Il provvedimento impugnato, a fronte di tale dato, non ha chiarito le ragioni della diversadecorrenza rispetto a quella risultante dal certificato dello stato di esecuzione.Anche per tale aspetto, pertanto, l'ordinanza non resiste alla critica articolata dalricorrente.5.   Alla luce delle crisi rilevate nel discorso giustificativo,in relazione agli argomentiesposti, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Torino, alla quale incomberà di riesaminare il thema decidendumdedotto da [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di tutti gli elementi che caratterizzano la sua posizioneesecutiva, osservando i principi dianzi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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