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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15767/2026

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rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato in esame (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ove si rileva come le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili e riscontrate dalle ulteriori risultanze processuali, risultassero dimostrative della strettissima contiguità temporale tra la condotta di furto dello zaino e quella di utilizzo delle carte di credito custodite al suo interno e, quindi, della riconducibilità delle stesse al medesimo autore); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento all'eccessivo aumento della pena per il vincolo della continuazione, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato quali elementi dimostrativi delricorso al reato come consolidata consuetudine di vita e della complessiva assenza di freni inibitori, nonostante le condanne pregresse); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] ela Borsellino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato in esame (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ove si rileva come le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili e riscontrate dalle ulteriori risultanze processuali, risultassero dimostrative della strettissima contiguità temporale tra la condotta di furto dello zaino e quella di utilizzo delle carte di credito custodite al suo interno e, quindi, della riconducibilità delle stesse al medesimo autore); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento all'eccessivo aumento della pena per il vincolo della continuazione, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato quali elementi dimostrativi delricorso al reato come consolidata consuetudine di vita e della complessiva assenza di freni inibitori, nonostante le condanne pregresse); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] ela Borsellino
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