CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo e rigettare il secondo, con conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt.81 cpv., 640 cpv.n.2, 61 n.2 cod.pen. perché con raggiri inducevano [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro l'autovettura Mercedes di sua proprietà e la somma di circa 130.000 euro; la Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/09/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto concernente l'autovettura Mercedes nel reato di appropriazione indebita ed escluse le circostanze aggravanti, rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati. 1.1 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che più volte era stata segnalata la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], soprattutto confrontando quanto contenuto nella querela con le integrazioni delle dichiarazioni del 9 novembre e 5 febbraio 2016; inoltre, i fatti denunciati dalla persona offesa erano estremamente confusi e privi di qualsiasi riscontro esterno e la sentenza della Corte di appello si basava solo sulle dichiarazioni della stessa. Il difensore aggiunge che al netto delle ventilate eccezioni di fantomatici soggetti calabresi, la vicenda in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nel più appropriato alveo del civilmente illecito. 1.2 II difensore eccepisce che, a fronte delle eccezioni sulla determinazione della pena, la Corte di appello aveva cercato di sopperire alla carenza del giudizio di prime cure, introducendo però una serie di episodi di truffa riguardanti la dazione di denaro, uniti dal vincolo della continuazione, individuando, con criterio del tutto unilaterale ed arbitrario, quello più grave, e poi applicando un aumento per la continuazione interna, in contrasto con il tenore letterale del capo di imputazione, che non distingueva, con riferimento alla dazione di denaro, tra diversi episodi; accogliendo poi il motivo di appello sulla riqualificazione dell'episodio dell'autovettura in termine di appropriazione indebita, era stato paradossalmente determinato un trattamento sanzionatorio peggiore rispetto al primo grado, in quanto se la richiesta di riqualificazione non fosse stata accolta, la pena base sarebbe stata soggetta ad un unico aumento ex art. 81 cod.pen., mentre a seguito dell'accoglimento del motivo di gravame, vi era stato un duplice aumento (per la continuazione interna e per la continuazione con l'a pprop nazione).Il difensore osserva inoltre che era di assoluta evidenza che nonostante l'esclusione delle contestate aggravanti, la pena finale non era stata ridotta; infine, la spiegazione posta a giustificazione del rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche appariva documentalmente contraddetta sia dal tenore letterale dell'imputazione -che contestava la recidiva semplice al solo Cucchi- sia dagli esiti dei casellari. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo e rigettare il secondo, con conferma della sentenza impugnata e rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). ( Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che le dichiarazioni della Pierguidi erano riscontrate da plurime e diverse fonti probatorie, e precisamente: quanto al prestito con interessi usurari ricevuto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] -profilo trattato solo per saggiare la credibilità complessiva della persona offesa- dalla registrazione della conversazione avuta con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle somme versate ai due ricorrenti, dalla documentazione prodotta e neppure contestata; quanto alla versione della Pagano (Cucchi è rimasto assente dal processo), la stessa era sprovvista di qualsiasi riscontro e contrastata dalle modalità di consegna del denaro; quanto alla consegna dell'autovettura Mercedes, dalla documentazione prodotta e dai messaggi whatsapp inviati dalla Pierguidi per chiedere la restituzione delle vettura, posto che in nessuna delle risposte si fa riferimento all'asserito mandato a vendere dichiarato da Cucchi. 1.2 Quanto al motivo sulla pena, si deve rilevare che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto che gli episodi di truffa erano legati dalla continuazione, non aveva esplicitato i criteri di calcolo degli aumenti relativi alla stessa, per cui si deve rilevare che la Corte di appello non abbia fatto altro che precisare tali criteri: non essendovi quindi alcuna contestazione sulla avvenuta riqualificazione e non essendovi stato un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello del primo grado, non si può quindi dire che vi sia stata una reformatio in peius. Relativamente, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato: nel caso in esame, sono stati evidenziati sia i precedenti penali degli imputati, sia le modalità del fatto e la gravità del danno arrecato alla persona offesa, con motivazione pertanto esente da censure. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo, come da richiesta della parte civile stessa. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 22/03/202