CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33564/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28443-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' SORSI n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Venezia decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di C 100.000, somma pari al doppio della caparra versata giusta contratto preliminare di compravendita del 16.3.2015, dal quale egli era receduto perché il cespite compromesso in vendita era privo dei requisiti di agibilità. Interponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] resistendo all'opposizione e deducendo che era il promissario acquirente a non aver rispettato le scadenze previste dal preliminare, in particolare non avendo comunicato, entro il termine contrattualmente stabilito del 30.12.2015, se egli intendesse ancora dare esecuzione al contratto o meno. Con sentenza n.2187/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione. L'appello proposto dal Ballarin avverso la decisione di prima istanza veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia con ordinanza del 22.6.2019. Propone ricorso per la cassazione della sentenza di prime cure il Ballarin affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con ordinanza del 17.6.2019 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2187/2018 del Tribunale di Venezia con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso Ballarin avverso il provvedimento con cui il giudice di prime cure, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], gli Ric. 2019 n. 28443 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- aveva ordinato il pagamento in favore di quest'ultimo della somma di C 100.000, pari al doppio della caparra confirmatoria dal medesimo versata in occasione della stipulazione del preliminare di compravendita del 16.5.2015, intercorso tra le parti. Il Tribunale aveva in particolare rilevato che il contratto preliminare prevedeva che entro il 30.9.2015 il Ballarin, promittente venditore, avrebbe dovuto assicurare la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo edilizio ed urbanistico, e che in caso contrario lo Smerghetto avesse la facoltà di manifestare la propria intenzione di procedere comunque all'acquisto, ovvero di concedere una proroga del termine fino al 31.12.2015, o ancora di sciogliersi dal contratto, in tale ultimo caso con obbligo del Ballarin di restituire la caparra entro 20 giorni. Aveva poi ritenuto che lo Smerghetto avesse manifestato il proprio perdurante interesse alla stipula del definitivo, mediante diverse missive inviate dal 30.11.2015 in avanti, mentre il Ballarin, che non aveva ma dato inizio alla procedura per conseguire la regolarizzazione del bene compromesso in vendita, avesse tenuto una condotta incompatibile con l'adempimento del contratto preliminare. Su tali premesse logiche, il primo giudice aveva dichiarato legittimo il recesso alfine esercitato dal promissario acquirente. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Ballarin affidandosi a tre motivi, il terzo dei quali è icto oculi inammissibile in quanto contiene solo argomenti a favore della preliminare istanza di sospensione degli effetti della pronuncia impugnata. Del pari inammissibili sono i primi due motivi, con i quali il ricorrente sostiene: con il primo, la natura perentoria del termine del 30.9.2015, entro il quale lo Smerghetto avrebbe dovuto manifestare la propria intenzione in relazione al Ric. 2019 n. 28443 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- progettato acquisto del cespite oggetto del preliminare, e la mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, del fatto che quegli, alla data suindicata, non avesse comunicato alcunché, essendo la sua prima missiva di due mesi successiva al decorso del termine di cui si discute; con il secondo motivo, invece, l'illegittima attribuzione al promissario acquirente del doppio della caparra, in assenza di una chiara manifestazione, da parte sua ed entro il termine predetto, della volontà di procedere all'acquisto. Le due censure attingono la complessiva valutazione del comportamento delle parti condotta dal Tribunale nell'ambito del giudizio sull'alterazione del sinallagma e si risolvono pertanto in un'istanza di riesame del merito, preclusa in questa sede (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2019 n. 28443 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021. L P•ESIDE T