CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BRINDISI contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen,tite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 20/3/2019. Il Tribunale, condividendo le argomentazioni espresse nel provvedimento di diniego opposto, ha ritenuto, in base ai carichi pendenti, alle risultanze del casellario giudiziale ed al reddito dichiarato (pari ad euro 3551,88), che il ricorrente non versasse nelle condizioni previste per l'ammissione al beneficio, essendo tale reddito del tutto inidoneo al sostentamento del nucleo familiare del richiedente (composto di tre persone). 2. L'esponente deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, richiamando vari arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto e rappresentando che il Tribunale si è uniformato in termini meramente assertivi al provvedimento di rigetto del primo giudice. Lamenta come nell'ordinanza impugnata si sia fatto ricorso a presunzioni prive di valenza giuridica, essendo stata citata un'unica condanna non definitiva risultante dal certificato dei carichi pendenti. L'assunto sarebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come i precedenti penali non possano costituire indizio sufficiente per negare il patrocinio a spese dello Stato. Non è stato indicato, nel provvedimento impugnato, in cosa dovesse consistere l'onere probatorio richiesto ai fini del superamento delle presunzioni adottate, che riguardano, in modo generico e apodittico, la presenza di un carico pendente e la ritenuta impossibilità di sopravvivere con il reddito dichiarato. Sottolinea come la domanda del richiedente soddisfi tutti i requisiti di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso é fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, lettera c), d.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del 2 )p i reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". E' previsto, ai sensi dell'articolo 96 d.P.R. 115/2002, che il magistrato respinga l'istanza qualora ricorrano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod.civ. - come esplicitamente indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 30 marzo 1992 - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi [cfr. ex multis Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008: "In tema di gratuito patrocinio, ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da attività illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova - ivi comprese le presunzioni disciplinate dall'art. 2729 cod. civ. - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito. (Nella fattispecie la Corte ha dato rilievo alla partecipazione, accertata con sentenza definitiva, dell'istante ad un'associazione criminale dedita al commercio di stupefacenti)"]. 5. Ciò premesso, è assorbente il rilievo in base al quale non può argomentarsi la non accoglibilità della richiesta sulla base di condanne non definitive riportate nel certificato dei carichi pendenti, stante, fino alla condanna definitiva, la presunzione d'innocenza dell'imputato [cfr. Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228, così massimata:"In tema di patrocinio dei non abbienti, è illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il "vulnus" della presunzione di innocenza. (Nella specie il richiedente era stato condannato in primo grado per il reato di rapina da cui aveva tratto un profitto illecito di 27.500 euro e la sentenza non era ancora divenuta definitiva)]. L'ulteriore richiamo alle "risultanze del casellario giudiziale" contenuto in motivazione è del tutto generico. Il Tribunale nulla dice sulla natura dei ID. precedenti penali annoverati dal ricorrente e sulla loro incidenza sulla formazione del convincimento della percezione di redditi illeciti (cfr. Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 278867:"In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali"). A questo proposito, perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., debbono valutarsi con rigore i fatti noti dai quali risalire, con deduzioni logiche, ai fatti ignoti, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008; Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011). Deve anche evidenziarsi come la normativa vigente offra all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato. Ciò non solo successivamente al provvedimento di ammissione, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., che prevede la possibilità di trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche. 6. Da quanto precede deriva l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brindisi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brindi