CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Cosenza il 21/11/1989 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del Pizzo per il delitto di minaccia aggravata; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con il primo motivo, assume che è stato ritenuto erroneamente integrato il delitto contestato poiché quella che aveva pronunciato era una semplice espressione estemporanea, in un momento di rabbia, che non aveva suscitato alcun timore nella vittima; [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alla decisione impugnata, tale motivo si traduce in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA], invero, che, come sottolinea la Corte territoriale, la frase minacciosa è stata udita da ben due testi, che hanno così riscontrato le dichiarazioni della persona offesa, frase che, peraltro, è stata congruamente considerata grave e idonea ad incutere timore nella vittima, anche per il contesto di rifermento, atteso che il Pizzo ha intimato al Palumbo, dopo che la sua ditta (concorrente di quella del fratello) aveva vinto una gara di appalto per gli autotrasporti di una scuola, di non partecipare più a gare d'appalto per gite scolastiche nella zona del cosentino, minacciandolo, ove ciò fosse avvenuto, di bruciare lui e il suo autobus, di picchiarlo e di sparargli in bocca; Rilevato che, con il secondo motivo, lamenta violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per assenza di specifica motivazione sul relativo diniego; [OSCURATO:PERSONA] che, come chiarito più volte da questa Corte, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex aliis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097); [OSCURATO:PERSONA], dunque, che la motivazione del diniego possa trarsi, logicamente, dalla complessiva struttura argomentativa della decisione laddove ha fatto riferimento all'obiettiva gravità delle minacce e al contesto di riferimento; Rilevato che, con il terzo motivo, l'imputato censura il trattamento sanzionatorio, poiché la pena non è stata determinata nel minimo edittale e non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], sotto un primo aspetto, che la pena comminata è all'interno della cornice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., essendo stata determinata in otto mesi di reclusione; Rilevato, per altro verso, che l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata congruamente argomentata ponendo in rilievo l'assenza di concreti elementi positivi da valorizzare, tale non essendo ex se l'incensuratezza dell'imputato (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); Rilevato che, quanto al rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., pa pena comminata è superiore alla media edittale ma l'imputato non si confronta con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata sulla gravità della condotta, con conseguente genericità della censura; [OSCURATO:PERSONA] che la memoria difensiva dell'imputato non consenta di pervenire a differenti conclusioni rispetto ai motivi di ricorso proposti; 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M