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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 34293/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 Tribunale di Barivisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’Avv.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 30/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza in epigrafe indicata che, in accoglimento dell’appello del Pubblicoministero, ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura dellacustodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di cui ai capi 1), 5), 6) e 8) dellarubrica (partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ai sensi delquarto comma dell’art. 416 cod. pen., concorso nei reati di detenzione e portoillegale di esplosivi, riciclaggio e ricettazione).2.

La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce: “Violazione dilegge (art. 606 lett. b), e), cod. proc. pen.).

Erronea applicazione degli artt. 416,416, comma 4, 648-bis, 648 cod. pen., 2 e 4 l. n. 895/67, 273 e 275-bis cod. proc.pen.”.In particolare, il ricorso sottolinea, innanzitutto, che il ricorrente sarebberapidamente uscito di scena dall’orizzonte indiziario - tenuto conto della naturaepisodica del suo intervento e della cessazione dei rapporti con gli altri coindagati- senza che l’ordinanza abbia tenuto in debito conto la circostanza nel soppesarnela partecipazione al reato associativo.Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato che, per la sussistenza della fattispecieassociativa, sarebbe stato necessario dimostrare il vincolo tra gli associati,l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una strutturaorganizzativa stabile.Il ricorso contesta, poi, la sussistenza dell’aggravante di cui al quarto commadell’art. 416 cod. pen., consistente nella “scorreria in armi”, atteso che il semplicetrasporto di esplosivi in vista della loro utilizzazione per far “saltare” gli sportellibancomat non integrerebbe quella condotta a carattere “militare” ed “esemplare”suscettibile di creare allarme per l’ordine pubblico attraverso la pubblica esibizionedi armi.Con riferimento ai singoli addebiti dei “reati fine” di cui ai capi 5, 6 e 8 dellarubrica, il ricorso eccepisce la radicale assenza di elementi indiziariragionevolmente solidi.Il ricorso contesta, infine, la valutazione delle esigenze cautelari, valutate intermini del tutto astratti e privi di attualità, sganciata dall’effettiva figura delricorrente, soggetto giovanissimo ed incensurato, impegnato in stabile attivitàlavorativa (circostanza che il Tribunale aveva omesso di considerare benché ladifesa ne avesse documentato lo svolgimento) e privo di altri addebiti recenti.Tanto valeva anche in ordine alla scelta di una misura gradata.3.

Con memoria del 31 agosto 2026, la difesa ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorso con particolare riguardo alla insussistenza del delittoassociativo e delle esigenze cautelari; ha evidenziato, con particolare riguardo aquest’ultimo aspetto, il dato favorevole costituito dallo svolgimento da parte delricorrente di stabile attività lavorativa, ulteriormente comprovato dalladocumentazione allegata alla memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Per come puntualmente evidenziato nella requisitoria della Procuragenerale presso questa Corte, cui il Collegio intende riportarsi condividendonel’analisi e le conclusioni in diritto, la lettura dell’ordinanza impugnata consente disuperare le deduzioni, invero per lo più generiche, sollevate con il ricorso.Il Tribunale, attraverso una puntuale disamina degli elementi emersi, haeffettuato una valutazione corale del complesso quadro indiziario emerso nel corsodi un’articolata e complessa indagine intorno ad una serie di episodi di distruzionee saccheggio di sportelli bancomat effettuata con il c.d. sistema della “marmotta”,eseguiti in diverse zone del territorio italiano e pugliese mediante l’utilizzo diesplosivo, di notte, con una sofisticata attrezzatura e competenza organizzativacriminale che ha evidenziato un know-how elaborato nel corso del tempo.In contrapposizione alla lettura parcellizzata che aveva indotto il G.i.p. adubitare della sussistenza di idonea provvista indiziaria, limitandosi a prendere inconsiderazione le sole circostanze più recenti, isolandone la valutazione, ilTribunale ha, invece, ricostruito tutta la vicenda, che muove i suoi passi di avviointorno alle acquisizioni emerse successivamente all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],grazie alle dichiarazioni delle sorelle e di altri personaggi gravitanti intorno al [OSCURATO:PERSONA],autentico protagonista nel settore di questo genere di operazioni criminali.La disamina che l’ordinanza impugnata compie in ordine ai singoli reati-fineaddebitati al ricorrente si colloca, così, in un alveo di osservazioni, intercettazioni,videoriprese che sebbene si soffermino direttamente sull’indagato solo in alcuneoccasioni, si saldano fra loro, unitamente alla utilizzazione del “covo”dell’associazione sito nella campagna foggiana, in termini tali da escludere effettivimargini di incertezza, come approfonditamente descritto dal Tribunale delriesame.Il ribaltamento della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare risulta, dunque, operato attraverso un confronto critico con ilcontenuto della pronunzia riformata, non ignorando il Tribunale le ragionigiustificative del rigetto, che risultano essere, per contro, state vagliate e superatecon argomentazioni autonomamente coerenti e logiche, tratte dall'interocompendio processuale.3.

Con specifico riferimento alla sussistenza dell’associazione, l’ordinanzaprende correttamente in esame tutti i presupposti della medesima, dimostrandoampiamente la sussistenza di un vincolo associativo e prima ancoral’indeterminatezza e proiezione verso la realizzazione di una serie indeterminatadi condotte illecite complesse del genere di quelle descritte, ma anche l’esistenzadi una trama organizzativa che, se sul piano materiale può apparire relativamenteessenziale, sul piano operativo si fonda su schemi operativi assai sofisticati e bencollaudati, che ruotando intorno alla “base operativa del gruppo”, evidenzia ruoliben ripartiti ed incarichi differenziati, sul reperimento di auto (per lo più oggettodi furto) e documenti, comprensivo di un avveduto schema operativo chescaltramente prescinde in larga parte dall’uso di telefoni.

E, in tale contesto, nonprivo di rilievo è il riferimento alla commissione dei delitti rientranti nel programmacomune e alle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta inconcreto l'operatività dell'associazione medesima (Ex multis, Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126-02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016,4.

Correttamente, poi, è stata ritenuta l’aggravante della “scorreria in armi”di cui all’art. 416, comma 4, cod. pen.Al proposito, la Corte di legittimità ha affermato che «In tema di associazioneper delinquere, l'aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dàluogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti,scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose,avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialitàoffensiva» (Sez. 2, n. 44153 del 19/09/2014, Ambrosini, Rv. 260857-01, infattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice dimerito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevanoeseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevanoindividuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee.

In termini, Sez. 6,n. 15424 del 15/03/2023, Merinnage, non mass.).Esattamente quanto accaduto nel caso di specie, ove gli esplosivi venivanospostati dagli associati dal luogo ove erano detenuti a quello ove dovevano essereimpiegati, servendosi anche per il trasporto di auto rubate.

La norma utilizza iltermine “armi” in senso volutamente ampio e certamente onnicomprensivo,legandolo alla potenzialità micidiale ed offensiva che l’oggetto reca con sé,potenzialità micidiale ed offensiva che certamente è insita anche nell’uso diesplosivi, piuttosto che pistole o fucili.

Il senso dell’aggravante appare legato alladimostrazione di forza e di spregiudicatezza, legata alla potenzialità micidiale delmezzo, ma anche al potenziale allarme che una tale forza e spregiudicatezza puòprodurre nel contesto pubblico; ma non occorre affatto che tale allarme si siaeffettivamente prodotto; la circostanza che le esplosioni con cui venivano fattisaltare gli sportelli bancomat avvenissero di notte non elide in alcun modo l’allarmesociale che una tale condotta obiettivamente suscita e la dimostrazione di forzache reca con sé, né elide il potenziale enorme pericolo che esso può produrre nellacomunità.Si tratta di una lettura "attualizzante" dell'aggravante della scorreria in armi(ritagliata dal legislatore degli anni Trenta sul vecchio fenomeno del banditismo)che fa leva, sul dato di fattispecie, costituito dalla dinamicità della condotta diporto dell’arma e/o dell’esplosivo, superandosi, così, l’obiezione difensiva di avereravvisato l’aggravante nella mera disponibilità del compendio illecito da parte degliassociati.Peraltro, non può sottacersi, che dalla ricostruzione operata dal Tribunale,risulta anche che gli esplosivi venivano utilizzati, con conseguente pericoloconcreto per l’ordine pubblico.5.

Manifestamente infondato è il motivo relativo alla inconciliabilità logica trail breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta del ricorrente,su cui la difesa si sofferma anche nella memoria, e la natura permanente del delittoassociativo.

In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurimecommissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-finedell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto adun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della naturapermanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitatadurata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv.265346-01).6.

Ad analoghe conclusioni in punto di manifesta infondatezza può pervenirsiriguardo alle censure relative alla gravità indiziaria che sorregge l’attribuzione alricorrente dei delitti fine.Quanto alla ricettazione di cui al capo 8), risulta essere stata valorizzata lapresenza dell’indagato nel covo del gruppo nei giorni precedenti all’assalto dellosportello bancomat, quando venivano preparati i mezzi da utilizzare, ivi inclusal’auto rubata e recante targa furtiva (oggetto dell’addebito provvisorio), nonché ilcontributo di carattere agevolativo fornito all’azione predatoria costituito dalnoleggio di una delle auto “pulite” utilizzate per l’assalto al bancomat di GuardiaSanframondi.

Si tratta di un complesso di elementi che consentono, sul pianologico-fattuale, di attribuire anche al ricorrente il compossesso illecito dell’auto edella targa di provenienza furtiva, a prescindere dall’assenza di prova del suosuccessivo coinvolgimento nell’azione predatoria, peraltro non contestata.Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggiodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cuiai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioningdell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con lemovimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogodell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertatapresenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi dicontatto emersi in quel frangente tra i correi.Si è, dunque, al cospetto, in entrambi i casi, di indizi pertinenti rispetto alfatto da provare, idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione delfatto noto da quello ignoto e complessivamente dotati di un elevato grado dicapacità dimostrativa del fatto da provare.

Ben al di là, dunque, dei semplicisospetti cui aveva fatto riferimento il G.i.p. nel rigettare la domanda cautelare.7.

Infondato è il tema delle esigenze cautelari.La valutazione del quadro cautelare segue quella del compendio indiziario enon può prescindere dal legame con la qualità e gravità del fatto emerso dalquadro indiziario.

La serietà e la gravità della compagine associativa descritta dalTribunale e delle condotte illecite cui è finalizzata colloca la pericolosità deiprotagonisti e, in particolare, del ricorrente, ad un livello elevato.

Non è difficileconstatare la natura sofisticata del sodalizio e delle competenze che locaratterizzano.

Si soppesa agevolmente l’estrema cautela dei movimenti e lagrande lucidità organizzativa che li contraddistingue, oltre alla capacità diapprovvigionamento continuo di esplosivo, auto, documenti e alla predisposizionedi un vero e proprio “covo” collocato sapientemente nella campagna foggiana dicui vi è chiaramente una conoscenza ed una padronanza assoluta; un luogo dovenascondere tutto il materiale necessario alla preparazione dei singoli colpi,limitando al massimo i rischi e le possibilità di essere scoperti.A fronte della descrizione di un quadro così allarmante anche per l’ordinepubblico - che si nutre di stretta attualità, risultando il delitto associativocontestato in permanenza - il giudizio altamente negativo espresso sullapersonalità dell’imputato e sulla necessità, allo stato, di forme di controllo assaistringenti, si sottrae ai vizi di legittimità denunziati, rendendo recessivi i dati dicarattere favorevole addotti dalla difesa costituiti dalla giovane età dell’indagato edall’assenza di precedenti e pregiudizi, nonché quello costituito dallo svolgimentodi attività lavorativa, da ritenersi implicitamente disatteso stante l’incompatibilitàlogica con gli argomenti posti a fondamento della cautela di maggior rigore.Del resto, uno schema operativo del genere di quello che si ricavadall’ordinanza impugnata evidenzia una determinazione e un inserimento nelcontesto illecito di elevata pericolosità e “scaltrezza” criminale, certamentesuscettibile di essere utilmente impiegato anche nell’ambito di un contenimentomeramente domiciliare.L’ordinanza risulta, quindi, avere adeguatamente dato conto delle concreteragioni per le quali ancora attuale deve ritenersi il pericolo di reiterazione, intermini tali da rivelarsi resistente ai rilievi mossi col motivo di ricorso.8.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gliadempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod.proc. pen.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 Tribunale di Barivisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’Avv.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 30/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza in epigrafe indicata che, in accoglimento dell’appello del Pubblicoministero, ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura dellacustodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di cui ai capi 1), 5), 6) e 8) dellarubrica (partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ai sensi delquarto comma dell’art. 416 cod. pen., concorso nei reati di detenzione e portoillegale di esplosivi, riciclaggio e ricettazione).2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce: “Violazione dilegge (art. 606 lett. b), e), cod. proc. pen.). Erronea applicazione degli artt. 416,416, comma 4, 648-bis, 648 cod. pen., 2 e 4 l. n. 895/67, 273 e 275-bis cod. proc.pen.”.In particolare, il ricorso sottolinea, innanzitutto, che il ricorrente sarebberapidamente uscito di scena dall’orizzonte indiziario - tenuto conto della naturaepisodica del suo intervento e della cessazione dei rapporti con gli altri coindagati- senza che l’ordinanza abbia tenuto in debito conto la circostanza nel soppesarnela partecipazione al reato associativo.Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato che, per la sussistenza della fattispecieassociativa, sarebbe stato necessario dimostrare il vincolo tra gli associati,l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una strutturaorganizzativa stabile.Il ricorso contesta, poi, la sussistenza dell’aggravante di cui al quarto commadell’art. 416 cod. pen., consistente nella “scorreria in armi”, atteso che il semplicetrasporto di esplosivi in vista della loro utilizzazione per far “saltare” gli sportellibancomat non integrerebbe quella condotta a carattere “militare” ed “esemplare”suscettibile di creare allarme per l’ordine pubblico attraverso la pubblica esibizionedi armi.Con riferimento ai singoli addebiti dei “reati fine” di cui ai capi 5, 6 e 8 dellarubrica, il ricorso eccepisce la radicale assenza di elementi indiziariragionevolmente solidi.Il ricorso contesta, infine, la valutazione delle esigenze cautelari, valutate intermini del tutto astratti e privi di attualità, sganciata dall’effettiva figura delricorrente, soggetto giovanissimo ed incensurato, impegnato in stabile attivitàlavorativa (circostanza che il Tribunale aveva omesso di considerare benché ladifesa ne avesse documentato lo svolgimento) e privo di altri addebiti recenti.Tanto valeva anche in ordine alla scelta di una misura gradata.3. Con memoria del 31 agosto 2026, la difesa ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorso con particolare riguardo alla insussistenza del delittoassociativo e delle esigenze cautelari; ha evidenziato, con particolare riguardo aquest’ultimo aspetto, il dato favorevole costituito dallo svolgimento da parte delricorrente di stabile attività lavorativa, ulteriormente comprovato dalladocumentazione allegata alla memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Per come puntualmente evidenziato nella requisitoria della Procuragenerale presso questa Corte, cui il Collegio intende riportarsi condividendonel’analisi e le conclusioni in diritto, la lettura dell’ordinanza impugnata consente disuperare le deduzioni, invero per lo più generiche, sollevate con il ricorso.Il Tribunale, attraverso una puntuale disamina degli elementi emersi, haeffettuato una valutazione corale del complesso quadro indiziario emerso nel corsodi un’articolata e complessa indagine intorno ad una serie di episodi di distruzionee saccheggio di sportelli bancomat effettuata con il c.d. sistema della “marmotta”,eseguiti in diverse zone del territorio italiano e pugliese mediante l’utilizzo diesplosivo, di notte, con una sofisticata attrezzatura e competenza organizzativacriminale che ha evidenziato un know-how elaborato nel corso del tempo.In contrapposizione alla lettura parcellizzata che aveva indotto il G.i.p. adubitare della sussistenza di idonea provvista indiziaria, limitandosi a prendere inconsiderazione le sole circostanze più recenti, isolandone la valutazione, ilTribunale ha, invece, ricostruito tutta la vicenda, che muove i suoi passi di avviointorno alle acquisizioni emerse successivamente all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA],grazie alle dichiarazioni delle sorelle e di altri personaggi gravitanti intorno al [OSCURATO:PERSONA],autentico protagonista nel settore di questo genere di operazioni criminali.La disamina che l’ordinanza impugnata compie in ordine ai singoli reati-fineaddebitati al ricorrente si colloca, così, in un alveo di osservazioni, intercettazioni,videoriprese che sebbene si soffermino direttamente sull’indagato solo in alcuneoccasioni, si saldano fra loro, unitamente alla utilizzazione del “covo”dell’associazione sito nella campagna foggiana, in termini tali da escludere effettivimargini di incertezza, come approfonditamente descritto dal Tribunale delriesame.Il ribaltamento della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare risulta, dunque, operato attraverso un confronto critico con ilcontenuto della pronunzia riformata, non ignorando il Tribunale le ragionigiustificative del rigetto, che risultano essere, per contro, state vagliate e superatecon argomentazioni autonomamente coerenti e logiche, tratte dall'interocompendio processuale.3. Con specifico riferimento alla sussistenza dell’associazione, l’ordinanzaprende correttamente in esame tutti i presupposti della medesima, dimostrandoampiamente la sussistenza di un vincolo associativo e prima ancoral’indeterminatezza e proiezione verso la realizzazione di una serie indeterminatadi condotte illecite complesse del genere di quelle descritte, ma anche l’esistenzadi una trama organizzativa che, se sul piano materiale può apparire relativamenteessenziale, sul piano operativo si fonda su schemi operativi assai sofisticati e bencollaudati, che ruotando intorno alla “base operativa del gruppo”, evidenzia ruoliben ripartiti ed incarichi differenziati, sul reperimento di auto (per lo più oggettodi furto) e documenti, comprensivo di un avveduto schema operativo chescaltramente prescinde in larga parte dall’uso di telefoni. E, in tale contesto, nonprivo di rilievo è il riferimento alla commissione dei delitti rientranti nel programmacomune e alle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta inconcreto l'operatività dell'associazione medesima (Ex multis, Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126-02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016,4. Correttamente, poi, è stata ritenuta l’aggravante della “scorreria in armi”di cui all’art. 416, comma 4, cod. pen.Al proposito, la Corte di legittimità ha affermato che «In tema di associazioneper delinquere, l'aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dàluogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti,scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose,avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialitàoffensiva» (Sez. 2, n. 44153 del 19/09/2014, Ambrosini, Rv. 260857-01, infattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice dimerito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevanoeseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevanoindividuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee. In termini, Sez. 6,n. 15424 del 15/03/2023, Merinnage, non mass.).Esattamente quanto accaduto nel caso di specie, ove gli esplosivi venivanospostati dagli associati dal luogo ove erano detenuti a quello ove dovevano essereimpiegati, servendosi anche per il trasporto di auto rubate. La norma utilizza iltermine “armi” in senso volutamente ampio e certamente onnicomprensivo,legandolo alla potenzialità micidiale ed offensiva che l’oggetto reca con sé,potenzialità micidiale ed offensiva che certamente è insita anche nell’uso diesplosivi, piuttosto che pistole o fucili. Il senso dell’aggravante appare legato alladimostrazione di forza e di spregiudicatezza, legata alla potenzialità micidiale delmezzo, ma anche al potenziale allarme che una tale forza e spregiudicatezza puòprodurre nel contesto pubblico; ma non occorre affatto che tale allarme si siaeffettivamente prodotto; la circostanza che le esplosioni con cui venivano fattisaltare gli sportelli bancomat avvenissero di notte non elide in alcun modo l’allarmesociale che una tale condotta obiettivamente suscita e la dimostrazione di forzache reca con sé, né elide il potenziale enorme pericolo che esso può produrre nellacomunità.Si tratta di una lettura "attualizzante" dell'aggravante della scorreria in armi(ritagliata dal legislatore degli anni Trenta sul vecchio fenomeno del banditismo)che fa leva, sul dato di fattispecie, costituito dalla dinamicità della condotta diporto dell’arma e/o dell’esplosivo, superandosi, così, l’obiezione difensiva di avereravvisato l’aggravante nella mera disponibilità del compendio illecito da parte degliassociati.Peraltro, non può sottacersi, che dalla ricostruzione operata dal Tribunale,risulta anche che gli esplosivi venivano utilizzati, con conseguente pericoloconcreto per l’ordine pubblico.5. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla inconciliabilità logica trail breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta del ricorrente,su cui la difesa si sofferma anche nella memoria, e la natura permanente del delittoassociativo. In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurimecommissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-finedell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto adun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della naturapermanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitatadurata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv.265346-01).6. Ad analoghe conclusioni in punto di manifesta infondatezza può pervenirsiriguardo alle censure relative alla gravità indiziaria che sorregge l’attribuzione alricorrente dei delitti fine.Quanto alla ricettazione di cui al capo 8), risulta essere stata valorizzata lapresenza dell’indagato nel covo del gruppo nei giorni precedenti all’assalto dellosportello bancomat, quando venivano preparati i mezzi da utilizzare, ivi inclusal’auto rubata e recante targa furtiva (oggetto dell’addebito provvisorio), nonché ilcontributo di carattere agevolativo fornito all’azione predatoria costituito dalnoleggio di una delle auto “pulite” utilizzate per l’assalto al bancomat di GuardiaSanframondi. Si tratta di un complesso di elementi che consentono, sul pianologico-fattuale, di attribuire anche al ricorrente il compossesso illecito dell’auto edella targa di provenienza furtiva, a prescindere dall’assenza di prova del suosuccessivo coinvolgimento nell’azione predatoria, peraltro non contestata.Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggiodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cuiai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioningdell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con lemovimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogodell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertatapresenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi dicontatto emersi in quel frangente tra i correi.Si è, dunque, al cospetto, in entrambi i casi, di indizi pertinenti rispetto alfatto da provare, idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione delfatto noto da quello ignoto e complessivamente dotati di un elevato grado dicapacità dimostrativa del fatto da provare. Ben al di là, dunque, dei semplicisospetti cui aveva fatto riferimento il G.i.p. nel rigettare la domanda cautelare.7. Infondato è il tema delle esigenze cautelari.La valutazione del quadro cautelare segue quella del compendio indiziario enon può prescindere dal legame con la qualità e gravità del fatto emerso dalquadro indiziario. La serietà e la gravità della compagine associativa descritta dalTribunale e delle condotte illecite cui è finalizzata colloca la pericolosità deiprotagonisti e, in particolare, del ricorrente, ad un livello elevato. Non è difficileconstatare la natura sofisticata del sodalizio e delle competenze che locaratterizzano. Si soppesa agevolmente l’estrema cautela dei movimenti e lagrande lucidità organizzativa che li contraddistingue, oltre alla capacità diapprovvigionamento continuo di esplosivo, auto, documenti e alla predisposizionedi un vero e proprio “covo” collocato sapientemente nella campagna foggiana dicui vi è chiaramente una conoscenza ed una padronanza assoluta; un luogo dovenascondere tutto il materiale necessario alla preparazione dei singoli colpi,limitando al massimo i rischi e le possibilità di essere scoperti.A fronte della descrizione di un quadro così allarmante anche per l’ordinepubblico - che si nutre di stretta attualità, risultando il delitto associativocontestato in permanenza - il giudizio altamente negativo espresso sullapersonalità dell’imputato e sulla necessità, allo stato, di forme di controllo assaistringenti, si sottrae ai vizi di legittimità denunziati, rendendo recessivi i dati dicarattere favorevole addotti dalla difesa costituiti dalla giovane età dell’indagato edall’assenza di precedenti e pregiudizi, nonché quello costituito dallo svolgimentodi attività lavorativa, da ritenersi implicitamente disatteso stante l’incompatibilitàlogica con gli argomenti posti a fondamento della cautela di maggior rigore.Del resto, uno schema operativo del genere di quello che si ricavadall’ordinanza impugnata evidenzia una determinazione e un inserimento nelcontesto illecito di elevata pericolosità e “scaltrezza” criminale, certamentesuscettibile di essere utilmente impiegato anche nell’ambito di un contenimentomeramente domiciliare.L’ordinanza risulta, quindi, avere adeguatamente dato conto delle concreteragioni per le quali ancora attuale deve ritenersi il pericolo di reiterazione, intermini tali da rivelarsi resistente ai rilievi mossi col motivo di ricorso.8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gliadempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod.proc. pen.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]