CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 290/2022pubblicata il 4 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 18824/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoData pubblicazione 09/06/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere ilricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’Avvocatura generaledello Stato, per parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emessonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA], il decreto d’ingiunzione n. 71521, con ilquale era irrogata la sanzione di € 75.879,00 per la violazionedell’art. 1/1 della legge n. 197/91 commessa tra il 2000 e il 2004 (sitrattava di 77 pagamenti provenienti da terzi e avvenuti in denarocontante per somme superiori alla soglia consentita dalla legge esenza l’intervento d’intermediari finanziari).Gli ingiunti hanno proposto opposizione avanti al tribunale diBergamo che, con sentenza n. 278/2011, ha respinto l’opposizione,compensando le spese tra le parti.Il giudice ha evidenziato come, nel corso del procedimento, fosseentrato in vigore il d.lgs. n. 56/2004 che, all’art. 6, avevaparzialmente modificato nel minimo la norma sanzionatoriasuccitata. Questa, nella versione originaria, prevedeva una sanzionepecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, senza prevedere unminimo edittale, mentre, quella successivamente in vigore,prevedeva un minimo dell’1%. Pur evidenziando la necessitàd’applicare la legge più favorevole al trasgressore e ritenutod’individuarla in quella più recente, che consentiva, altresì,l’estinzione con pagamento in misura ridotta, il tribunale ha valutatoche, in concreto, la percentuale scelta dal Ministero fosse congrua inrelazione alla gravità del fatto, decidendo, perciò, di non ridurre lasanzione comminata atteso l’elevato importo complessivo delletransazioni avvenute in violazione di legge (€ 1.517.197,13).Sull’appello proposto dagli opponenti, la Corte d’appello diBrescia, con sentenza n. 327/2016, ha respinto il gravame,Numero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026richiamando tra l’altro la modifica legislativa succitata e, purNumero di raccolta generale 18824/2026evidenziando come sul punto non vi fosse censura, ha ritenDuattao p upbbrliicvaazio ne 09/06/2026di rilevanza la questione inerente alla legge più favorevole atteso chel’introduzione di un limite edittale minimo non poteva determinareuna diversa valutazione, tenuto conto dell’elevatissimo numero dioperazioni in violazione e dell’entità dell’importo complessivo dellestesse. La misura del 5% scelta dal Ministero doveva, pertanto,ritenersi congrua.Gli appellanti hanno proposto impugnazione e la Suprema Corte,con ordinanza n. 27703/2019, ha annullato la sentenza d’appello.La Corte di cassazione ha accolto i motivi inerenti all’applicazionedella normativa più favorevole, riferendosi, però, non alla modificasuccitata, bensì alla successiva intervenuta dopo il giudizio disecondo grado con il d.lgs. n. 90 del 2017, che aveva abbandonatoil regime proporzionale e stabilita una sanzione pecuniaria tra €3.000,00 e € 50.000,00, con limiti edittali quintuplicati ove laviolazione riguardi importi superiori a € 250.000,00.Secondo la Suprema Corte la modifica della normativa sanzionatoriain tal materia era applicabile anche ai processi in corso e aprescindere dalla formulazione di specifiche censure in appello.La Corte di legittimità ha, quindi, disposto che la corte territorialeesaminasse specificamente se il regime sanzionatorio, intervenutocon il d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni dovesse, nel casoconcreto, ritenersi più o meno favorevole a quello originariamenteprevisto, con ogni conseguenza sul merito dell’opposizione.Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministerodell’Economia e delle Finanze che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 290/2022, ha rigettatol’originaria opposizione.Numero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026Rota Paolo e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno proposto ricorsoNumero di raccolta generale 18824/2026per cassazione sulla base di sei motivi. Data pubblicazione 09/06/2026La P.A. ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AlbertoCardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni.I ricorrenti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia èstata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n.27703/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenzadella Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, ilthema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito allemodifiche normative intervenute nelle more del giudizio, deltrattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Nonsono più in questione né l’affermazione della responsabilità deiricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionatené l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di detteoperazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti afondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenereche la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base diriferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto,ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione piùfavorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti diaccertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioniin esame.2) Premesso quanto sopra, occorre esaminare i motivi di ricorso.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale sisarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dalMEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodoNumero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026matematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversiNumero di raccolta generale 18824/2026limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. [OSCURATO:PERSONA] peubnbdlicoaz,io ne [OSCURATO:DATA_NASCITA]però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui alcomma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte comenecessari per determinare in concreto la sanzione applicabile al casodi specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modocontravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2 del c.p.c.Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degliapprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, deld.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzioneapplicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta,troverebbe conferma - non solo alla luce del disposto di cui alla sopracitata sentenza n. 27703 del 2019, ma anche - in ulterioripronunciamenti di codesto [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe cosìespresso: «Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatoriopiù favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto -che non può essere compiuto se non in sede di merito - dellecircostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per laviolazione concretamente commessa dal signor S., risulti piùfavorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigenteall’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile secondo ladisciplina introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteridi graduazione della sanzione sopra menzionati” (Cass. Sez. 2, 25ottobre 2019, n. 27405 e Cass. Sez. 2, 4 agosto 2022, n. 1357)».La censura è fondata.La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad€ 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999e il 2003.La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale dellaviolazione e alla società, responsabile in solido, era stata applicata,in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito,Numero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedevaNumero di raccolta generale 18824/2026una sanzione nella misura massima del 40% e senza minimDi aetad puitbtbaliclaiz.io ne 09/06/2026Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 75.859,00 a [OSCURATO:PERSONA] alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazione dellanormativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991)in relazione a 77 operazioni in contanti, pari al 5% dell’importo di cuialle violazioni contestate.Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa piùfavorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la qualeprevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40%dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dald.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva isingoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da €3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi).La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che,alla luce della più recente disciplina dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007sopra menzionata, «se si considerano i limiti edittali e l’importocommisurato in concreto dal Ministero dell’Economia nel decretoimpugnato, si ottiene che tale importo, pari al 5% della sommamovimentata, corrisponde al 12,51% circa del massimale all’epocain vigore (pari al 40% della somma movimentata).Con riferimento al nuovo massimale e in ragione dei singoli attidi trasferimento, la sanzione da infliggere per ogni singolo attorisulterebbe essere pari a euro 6.255,004. Ne deriva che, applicandola nuova norma e tenuto conto del numero di violazioni commesse(77), la sanzione complessiva sarebbe di gran lunga più elevatarispetto a quella effettivamente irrogata (€ 75.879,00)».Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile.In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte dicassazione con l’ordinanza n. 27703/2019, che ha imposto al giudicedel rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati,fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazioneNumero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n.Numero di raccolta generale 18824/2026231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo nD.a ta9 p0ub bldicaezlio ne 09/06/20262017”.Di converso, come rilevato pure dal Procuratore Generale, laCorte d’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta eipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, sidovesse applicare per ciascuno dei 77 trasferimenti una sanzionefissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, perpoi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni.In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto”richiesta dall’ordinanza n. 27703/2019, che imponeva di consideraretutte le caratteristiche del caso specifico.La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «intema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazionedel trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs.n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra ladisciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007,nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficienteprendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplatidalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamentodi fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017,dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenzadella Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione inconcreto del regime complessivamente più favorevole per lapersona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico(cfr. Cass., n. 20697/2018, Cass., n. 18495/2021, Cass., n.24209/2022; Cass., n. 1698/2024).L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i“Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue:«1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie edelle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il MinisteroNumero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 18824/2026dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, perData pubblicazione 09/06/2026i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanzarilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatariodella sanzione sia una persona fisica o giuridica:a) la gravità e durata della violazione;b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridicaresponsabile;d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate pereffetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto dellaviolazione, nella misura in cui sia determinabile;f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21,comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridicaresponsabile;g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazionedel rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni deisoggetti obbligati;h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presentedecreto.2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazionedei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniariaprevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridottada un terzo a due terzi.3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis dellalegge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, dicontinuazione e di reiterazione delle violazioni».La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine aicriteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza dellaSuprema Corte sia costante nel dichiarare che l’individuazione dellalex mitior non può esaurirsi in un confronto tra i limiti edittali, marichiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gliNumero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazione della pena (Cass.,Numero di raccolta generale 18824/2026n. 29391/2024). Data pubblicazione 09/06/20263) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degliartt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dald.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi.Affermano che la corte territoriale avrebbe errato a calcolare lasanzione facendo riferimento ai singoli atti e non all’ammontarecomplessivo della somma trasferita.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. perché dallamotivazione ella sentenza non sarebbe stato possibile comprenderese il giudice del merito avesse ritenuto applicabile o meno l’istitutodella continuazione.Con il quarto motivo prospettano la stessa violazione, ma dalpunto di vista della manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi, inquanto la disposizione dell’art. 63, comma 6, d.lgs. n. 231 del 2007si sarebbe dovuto applicare alle singole violazioni e non in ragionedel complessivo importo trasferito.Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, inquanto l’istituto della continuazione sarebbe stato applicabile allamateria del trasferimento del contante.Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo,vanno dichiarate assorbite.Esse saranno valutate dal giudice del rinvio che, nel fare ciò,dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggettodi lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questaSuprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e,Numero registro generale 24513/2022Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 18824/2026quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuovaData pubblicazione 09/06/2026decisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente iltrattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importicomplessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni chehanno condotto alle opposizioni in esame.4) Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia,in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito allaluce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diBrescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]