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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 18428/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame di Trieste, con ordinanza emessa in data 21.10.2021, la cui motivazione è stata depositata il 12 novembre 2021, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ha disposto, quindi, che Bouh sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che egli avrebbe commesso il 17 settembre 2021, detenendo a fini di cessione a terzi, nella camera da letto della propria abitazione e all'interno della autovettura che aveva in uso: 38,14 grammi di cocaina; 1,4 grammi di hashish; 90,76 grammi di marijuana.

2. Per meglio comprendere la vicenda, occorre premettere che, come risulta dagli atti, la sostanza stupefacente della cui detenzione a fini di spaccio Bouh è accusato fu rinvenuta il 17 settembre 2021 nel corso di una perquisizione operata contestualmente all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 6 settembre 2021, per violazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 accertata nel mese di giugno 2021 (detenzione a fini di spaccio di gr.100 di hashish).

Nel corso di questa perquisizione (e della perquisizione operata nell'autovettura in uso all'indagato) oltre alla sostanza stupefacente, furono rinvenuti due bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento di dosi e la somma complessiva di C 6.540,00 che fu sottoposta a sequestro (la somma era in gran parte detenuta in casa, ma 530 euro, in banconote di piccolo taglio, furono rinvenuti all'interno di un portafoglio custodito nella macchina).

Il 24 settembre 2021, preso atto dell'esito della perquisizione, il pubblico ministero chiese l'applicazione degli arresti domiciliari per il fatto accertato il 17 settembre 2021, qualificato come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90.

La richiesta fu respinta dal G.i.p. che ritenne «sufficiente e idonea a fronteggiare il rischio di recidiva», anche all'esito della perquisizione e del rinvenimento di altra sostanza stupefacente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui Bouh era stato sottoposto con l'ordinanza del 6 settembre 2021.

3. Il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova.

Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutare: che in sede di interrogatorio l'indagato ha dichiarato di far uso di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere"; che le uniche conversazioni rilevanti, intercettate I'll e il 15 giugno 2021, non smentiscono la tesi difensiva perché ne emerge che Bouh «aveva acquistato una partita di "fumo" per un controvalore di 550 euro», assolutamente compatibile col dedotto uso personale; che il Tribunale di Pordenone, cui è stato chiesto di riesaminare il provvedimento di sequestro del denaro ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., lo ha revocato disponendone la restituzione all'avente diritto.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che difettano gravi indizi della destinazione della sostanza ad uso di terzi.

Rileva, in particolare: che i quantitativi di sostanza rinvenuti nel corso della perquisizione sarebbero compatibili con l'uso personale; che Bouh svolge regolare attività lavorativa; che, non essendo stato provato un nesso di pertinenzialità tra la disponibilità di denaro e la detenzione di stupefacenti, la somma rinvenuta nel corso della perquisizione è stata restituita all'avente diritto. 3.3 Col terzo motivo, il ricorrente lamenta che il fatto è stato qualificato come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 e non come violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 nomstante l'incensuratezza e la quantità complessivamente modesta della sostanza detenuta.

3.4. Col quarto motivo, denuncia, infine, l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione, sia in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sia per quanto riguarda la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari rispetto a quella (già in essere) dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

4. Con requisitoria scritta depositata nei termini di legge il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

2. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente contesta la gravità del quadro indiziario, sostiene infatti che, nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata avrebbe trascurato alcune circostanze rilevanti e in particolare: - le spontanee dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nelle quali Bouh ha sostenuto di essere assuntore di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere", di aver detenuto per uso personale tutte le sostanze che gli sono state sequestrate, di essere musicista e titolare di partita Iva, di aver guadagnato il denaro rinvenuto nella sua disponibilità sia lavorando che subaffittando un monolocale; - l'esito di intercettazioni ambientali eseguite in data 11 e 15 giugno 2021 dalle quali risulterebbe un acquisto di hashish al prezzo di 550 euro, compatibile con uso personale; - il contenuto dell'ordinanza del 14 ottobre 2021 con la quale il Tribunale di Pordenone ha disposto la restituzione a Bouh della somma sequestrata escludendo che fosse provato un nesso di strumentalità tra le condotte contestate e il possesso della somma e che la stessa potesse essere considerata profitto del reato.

Come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, il difensore dell'indagato aveva sostenuto argomenti analoghi di fronte al Tribunale per il riesame che, nel disattenderli, ha osservato: in primo luogo, che l'esito delle intercettazioni documenta un acquisto di hashish non episodico e la disponibilità, manifestata da Bouh, a distribuire la sostanza; in secondo luogo, che il rinvenimento nel corso della perquisizione non solo di hashish, ma anche di cocaina e marijuana, conferma tale quadro indiziario connotandolo in termini di maggior gravità a prescindere dal fatto che la somma detenuta da Bouh possa o meno essere ritenuta profitto di precedenti attività illecite.

Si tratta di una motivazione non irragionevole né carente e perciò idonea a resistere ai rilievi del ricorrente.

Si deve ricordare, infatti, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», e non consente, invece, alcun controllo sulle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698),

3. Col terzo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90.

Assume, infatti, che tale qualificazione sarebbe stata compiuta in ragione del simultaneo rinvenimento di sostanze stupefacenti diverse (cocaina, marijuana e hashish), in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in questi casi, non esclude la applicabilità dell'ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge tuttavia che la diversa qualità delle sostanze rinvenute non è stata valorizzata in quanto tale, ma al solo fine di evidenziare il carattere non episodico dell'attività svolta dall'odierno ricorrente, che, nel mese di giugno del 2021 aveva acquistato 100 grammi di hashish e, due mesi dopo (il 17 settembre 2021), fu trovato in possesso di 38,14 grammi di cocaina, 1,4 grammi di hashish e 90,76 grammi di marijuana.

Anche in questo caso la motivazione non appare manifestamente illogica né contrastante con i criteri interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 deve essere riconosciuta a seguito di una valutazione del caso concreto che non tenga conto soltanto del dato qualitativo e quantitativo, ma anche sUlb? em 0-gaW.ì dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri».

Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

Questa valutazione è stata compiuta dall'ordinanza impugnata che, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato la reiterazione delle condotte, la disponibilità emersa nel corso delle intercettazioni ambientali a distribuire la sostanza, il sequestro di bilancini e altro materiale idoneo al confezionamento,

4. Col quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Osserva, in particolare che, a seguito della legge n. 47/2015, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; che l'imputato è incensurato ed esercita una stabile e lecita attività lavorativa.

Lamenta, infine, che nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe spiegazione del perché la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, già in essere, non sarebbe proporzionata alla gravità del fatto e adeguata a fini cautelari.

4.1. Come noto, R'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze dei fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 4.2 Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, le censure che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata appaiono infondate.

Il Tribunale per il riesame ha sottolineato: che l'imputato si è più volte rifornito di sostanza e ha quindi facilità nel procurarsela; che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, aveva la possibilità di distribuirla (in effetti, nella conversazione del 1'11 giugno 20121 - progressivo 191 - Bouh dice: «non guadagnerò niente.

Hashish come questo lo vendo a 700 alla placca, 800 al massimo, non posso venderlo al dettaglio»); che il pericolo di reiterazione di reati è pertanto concreto, attuale ed è «di maggiore intensità» rispetto a quello rilevato nel momento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (avente ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di 100 grammi di hashish, accertata nel giugno 2021).

Da queste considerazioni l'ordinanza impugnata desume che, al fine di evitare ulteriori condotte di approvvigionamento e cessione, la libertà di circolazione dell'indagato deve essere limitata in modo più pregnante di quanto può avvenire attraverso l'imposizione di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Una motivazione che, ancora una volta, non appare manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi, in materia cautelare, dalla giurisprudenza di legittimità.

5. Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame di Trieste, con ordinanza emessa in data 21.10.2021, la cui motivazione è stata depositata il 12 novembre 2021, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha disposto, quindi, che Bouh sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che egli avrebbe commesso il 17 settembre 2021, detenendo a fini di cessione a terzi, nella camera da letto della propria abitazione e all'interno della autovettura che aveva in uso: 38,14 grammi di cocaina; 1,4 grammi di hashish; 90,76 grammi di marijuana. 2. Per meglio comprendere la vicenda, occorre premettere che, come risulta dagli atti, la sostanza stupefacente della cui detenzione a fini di spaccio Bouh è accusato fu rinvenuta il 17 settembre 2021 nel corso di una perquisizione operata contestualmente all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 6 settembre 2021, per violazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 accertata nel mese di giugno 2021 (detenzione a fini di spaccio di gr.100 di hashish). Nel corso di questa perquisizione (e della perquisizione operata nell'autovettura in uso all'indagato) oltre alla sostanza stupefacente, furono rinvenuti due bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento di dosi e la somma complessiva di C 6.540,00 che fu sottoposta a sequestro (la somma era in gran parte detenuta in casa, ma 530 euro, in banconote di piccolo taglio, furono rinvenuti all'interno di un portafoglio custodito nella macchina). Il 24 settembre 2021, preso atto dell'esito della perquisizione, il pubblico ministero chiese l'applicazione degli arresti domiciliari per il fatto accertato il 17 settembre 2021, qualificato come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90. La richiesta fu respinta dal G.i.p. che ritenne «sufficiente e idonea a fronteggiare il rischio di recidiva», anche all'esito della perquisizione e del rinvenimento di altra sostanza stupefacente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui Bouh era stato sottoposto con l'ordinanza del 6 settembre 2021. 3. Il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova. Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di valutare: che in sede di interrogatorio l'indagato ha dichiarato di far uso di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere"; che le uniche conversazioni rilevanti, intercettate I'll e il 15 giugno 2021, non smentiscono la tesi difensiva perché ne emerge che Bouh «aveva acquistato una partita di "fumo" per un controvalore di 550 euro», assolutamente compatibile col dedotto uso personale; che il Tribunale di Pordenone, cui è stato chiesto di riesaminare il provvedimento di sequestro del denaro ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., lo ha revocato disponendone la restituzione all'avente diritto. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che difettano gravi indizi della destinazione della sostanza ad uso di terzi. Rileva, in particolare: che i quantitativi di sostanza rinvenuti nel corso della perquisizione sarebbero compatibili con l'uso personale; che Bouh svolge regolare attività lavorativa; che, non essendo stato provato un nesso di pertinenzialità tra la disponibilità di denaro e la detenzione di stupefacenti, la somma rinvenuta nel corso della perquisizione è stata restituita all'avente diritto. 3.3 Col terzo motivo, il ricorrente lamenta che il fatto è stato qualificato come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 e non come violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 nomstante l'incensuratezza e la quantità complessivamente modesta della sostanza detenuta. 3.4. Col quarto motivo, denuncia, infine, l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione, sia in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sia per quanto riguarda la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari rispetto a quella (già in essere) dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 4. Con requisitoria scritta depositata nei termini di legge il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente contesta la gravità del quadro indiziario, sostiene infatti che, nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata avrebbe trascurato alcune circostanze rilevanti e in particolare: - le spontanee dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nelle quali Bouh ha sostenuto di essere assuntore di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere", di aver detenuto per uso personale tutte le sostanze che gli sono state sequestrate, di essere musicista e titolare di partita Iva, di aver guadagnato il denaro rinvenuto nella sua disponibilità sia lavorando che subaffittando un monolocale; - l'esito di intercettazioni ambientali eseguite in data 11 e 15 giugno 2021 dalle quali risulterebbe un acquisto di hashish al prezzo di 550 euro, compatibile con uso personale; - il contenuto dell'ordinanza del 14 ottobre 2021 con la quale il Tribunale di Pordenone ha disposto la restituzione a Bouh della somma sequestrata escludendo che fosse provato un nesso di strumentalità tra le condotte contestate e il possesso della somma e che la stessa potesse essere considerata profitto del reato. Come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, il difensore dell'indagato aveva sostenuto argomenti analoghi di fronte al Tribunale per il riesame che, nel disattenderli, ha osservato: in primo luogo, che l'esito delle intercettazioni documenta un acquisto di hashish non episodico e la disponibilità, manifestata da Bouh, a distribuire la sostanza; in secondo luogo, che il rinvenimento nel corso della perquisizione non solo di hashish, ma anche di cocaina e marijuana, conferma tale quadro indiziario connotandolo in termini di maggior gravità a prescindere dal fatto che la somma detenuta da Bouh possa o meno essere ritenuta profitto di precedenti attività illecite. Si tratta di una motivazione non irragionevole né carente e perciò idonea a resistere ai rilievi del ricorrente. Si deve ricordare, infatti, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», e non consente, invece, alcun controllo sulle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698), 3. Col terzo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90. Assume, infatti, che tale qualificazione sarebbe stata compiuta in ragione del simultaneo rinvenimento di sostanze stupefacenti diverse (cocaina, marijuana e hashish), in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in questi casi, non esclude la applicabilità dell'ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge tuttavia che la diversa qualità delle sostanze rinvenute non è stata valorizzata in quanto tale, ma al solo fine di evidenziare il carattere non episodico dell'attività svolta dall'odierno ricorrente, che, nel mese di giugno del 2021 aveva acquistato 100 grammi di hashish e, due mesi dopo (il 17 settembre 2021), fu trovato in possesso di 38,14 grammi di cocaina, 1,4 grammi di hashish e 90,76 grammi di marijuana. Anche in questo caso la motivazione non appare manifestamente illogica né contrastante con i criteri interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 deve essere riconosciuta a seguito di una valutazione del caso concreto che non tenga conto soltanto del dato qualitativo e quantitativo, ma anche sUlb? em 0-gaW.ì dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Questa valutazione è stata compiuta dall'ordinanza impugnata che, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato la reiterazione delle condotte, la disponibilità emersa nel corso delle intercettazioni ambientali a distribuire la sostanza, il sequestro di bilancini e altro materiale idoneo al confezionamento, 4. Col quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Osserva, in particolare che, a seguito della legge n. 47/2015, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; che l'imputato è incensurato ed esercita una stabile e lecita attività lavorativa. Lamenta, infine, che nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe spiegazione del perché la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, già in essere, non sarebbe proporzionata alla gravità del fatto e adeguata a fini cautelari. 4.1. Come noto, R'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze dei fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 4.2 Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, le censure che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata appaiono infondate. Il Tribunale per il riesame ha sottolineato: che l'imputato si è più volte rifornito di sostanza e ha quindi facilità nel procurarsela; che, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, aveva la possibilità di distribuirla (in effetti, nella conversazione del 1'11 giugno 20121 - progressivo 191 - Bouh dice: «non guadagnerò niente. Hashish come questo lo vendo a 700 alla placca, 800 al massimo, non posso venderlo al dettaglio»); che il pericolo di reiterazione di reati è pertanto concreto, attuale ed è «di maggiore intensità» rispetto a quello rilevato nel momento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (avente ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di 100 grammi di hashish, accertata nel giugno 2021). Da queste considerazioni l'ordinanza impugnata desume che, al fine di evitare ulteriori condotte di approvvigionamento e cessione, la libertà di circolazione dell'indagato deve essere limitata in modo più pregnante di quanto può avvenire attraverso l'imposizione di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una motivazione che, ancora una volta, non appare manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi espressi, in materia cautelare, dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'
Sentenza Cassazione n. 18428/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris