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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1989

Cassazione n. 26740/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/2004 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del Kelifi - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata - è inammissibile in quanto volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione dei fatti, non scandita da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del quadro probatorio, come non possa affermarsi che vi sia stato un persistente monitoraggio sull'azione posta in essere dai correi, atteso che la persona offesa non ha nemmeno accennato, nell'immediatezza, ad una qualunque azione, mentre i Carabinieri non sono riusciti a fermare la condotta o bloccare i soggetti.

Ciò ha permesso l'acquisizione da parte dei correi della totale ed autonoma disponibilità della refurtiva, definitivamente sottratta al controllo altrui (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la determinazione della pena inflitta - è anch'esso inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze particolarmente generiche a fronte di un'adeguata motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato come la pena inflitta al ricorrente risulti anche al di sotto del minimo di legge; Rilevato che il secondo motivo di ricorso del Khelifi - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è inammissibile poiché le avanzate censure sono caratterizzate da particolare genericità, senza evidenziare alcun elemento positivo favorevolmente valutabile in w, un'ottica di maggiore clemenza, anche in considerazione del già benevolo trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, pari al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/2004 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del Kelifi - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata - è inammissibile in quanto volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione dei fatti, non scandita da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del quadro probatorio, come non possa affermarsi che vi sia stato un persistente monitoraggio sull'azione posta in essere dai correi, atteso che la persona offesa non ha nemmeno accennato, nell'immediatezza, ad una qualunque azione, mentre i Carabinieri non sono riusciti a fermare la condotta o bloccare i soggetti. Ciò ha permesso l'acquisizione da parte dei correi della totale ed autonoma disponibilità della refurtiva, definitivamente sottratta al controllo altrui (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la determinazione della pena inflitta - è anch'esso inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze particolarmente generiche a fronte di un'adeguata motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato come la pena inflitta al ricorrente risulti anche al di sotto del minimo di legge; Rilevato che il secondo motivo di ricorso del Khelifi - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è inammissibile poiché le avanzate censure sono caratterizzate da particolare genericità, senza evidenziare alcun elemento positivo favorevolmente valutabile in w, un'ottica di maggiore clemenza, anche in considerazione del già benevolo trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, pari al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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