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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45305/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qz_7_ OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri ha applicato allo stesso una pena concordata per il reato di cui all'art. 589-bis, c. 2, 4 e 5, n. 2, cod. pen.con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi dell'art. 29 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi del comibanto disposto di cui agli artt. 610 c. 5 bis e 448 c. 2 -bis cod. proc. pen., rispettivamente aggiunti dall'art. 1, c. 62 e c. 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017.

Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza di applicazione pena per sospetta incostituzionalità della norma di cui all'art. 29 cod. pen., in relazione alla durata della pena accessoria, questione che, tuttavia, resta fuori dal protocollo previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., norma che ha limitato le facoltà di ricorso alle sole ipotesi ivi previste e che trova, a sua volta, ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (sez. 5, n. 21497 del 12/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281182).

Sotto altro profilo, va rilevato che la questione proposta non è idonea a far rientrare il vizio dedotto nell'alveo di quelli previsti dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., atteso che detta violazione di legge è subordinata alla introduzione di un incidente di incostituzionalità, in relazione a fattispecie definita dalle parti concordemente alla stregua della legislazione vigente, il sospetto di incostituzionalità non avendo in ogni caso alcun fondamento, per avere il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, previsto la pena accessoria di che trattasi non automaticamente, ma agganciandola alla misura della pena effettivamente irrogata.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mpi nie,e~/yr.--e-[OSCURATO:PERSONA] cm,rt---!.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qz_7_ OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri ha applicato allo stesso una pena concordata per il reato di cui all'art. 589-bis, c. 2, 4 e 5, n. 2, cod. pen.con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi dell'art. 29 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi del comibanto disposto di cui agli artt. 610 c. 5 bis e 448 c. 2 -bis cod. proc. pen., rispettivamente aggiunti dall'art. 1, c. 62 e c. 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza di applicazione pena per sospetta incostituzionalità della norma di cui all'art. 29 cod. pen., in relazione alla durata della pena accessoria, questione che, tuttavia, resta fuori dal protocollo previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., norma che ha limitato le facoltà di ricorso alle sole ipotesi ivi previste e che trova, a sua volta, ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (sez. 5, n. 21497 del 12/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281182). Sotto altro profilo, va rilevato che la questione proposta non è idonea a far rientrare il vizio dedotto nell'alveo di quelli previsti dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., atteso che detta violazione di legge è subordinata alla introduzione di un incidente di incostituzionalità, in relazione a fattispecie definita dalle parti concordemente alla stregua della legislazione vigente, il sospetto di incostituzionalità non avendo in ogni caso alcun fondamento, per avere il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, previsto la pena accessoria di che trattasi non automaticamente, ma agganciandola alla misura della pena effettivamente irrogata. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mpi nie,e~/yr.--e-[OSCURATO:PERSONA] cm,rt---!.