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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37508/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16806-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 747/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 747/03/2020 della CTR per il Piemonte che, nel confermare la decisione della cTP di Torino, ha dichiarato l'illegittimità del diniego opposto dall'Ufficio all'istanza del contribuente, commercialista, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata per gli anni 2012-2015 in relazione all'attività svolta come sindaco e amministratore di società. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha infatti ritenuto non siano assoggettati ad IRAP i compensi percepiti dal commercialista nella sua attività di amministratore o sindaco, salvo il potere dell'Amministrazione provare esservi avvalso di un'organizzazione autonoma, a lui riferibile, per produrre tale reddito.

Parimenti, il collegio d'appello ha ritenuto sia da disattendere l'applicazione automatica ai fini IRAP del principio di "attrazione", nella sfera del lavoro autonomo, dei rapporti di collaborazione connessi all'attività professionale, sia di considerare a carico del contribuente il solo onere di provare lo "scorporo" dei compensi ricevuti in tale veste da quelli maturati in qualità di consulente fiscale.

Ricorre per la cassazione della sentenza il patrono erariale che si affida ad un unico motivo.

Rimane intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo il patrono erariale avanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 50 e 53 d.P.R. n. 917/1986.

In sostanza critica la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova dell'assenza Ric. 2021 n. 16806 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- di un'autonoma organizzazione.

Parimenti censura la decisione gravata per aver ritenuto inapplicabile ai fini IRAP il principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo sancito dall'art. 50 TUIR.

In materia questa Corte ha più volte affermato che «il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930)» (Cass.14/3/2018, n. 12052, in motivazione)» (cfr. Cass., V, n. 12495/2019).

Né possono trovare accoglimento le ulteriori censure svolte dal patrono erariale in relazione al principio di attrazione e con le quali ha richiamato i precedenti espressi da questa Corte in relazione agli studi associati.

Invero, questa Corte ha precisato che solo <d'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività» (Cass., Sez.

U., n. 7371 del 2016; conf., tra le altre, Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n. 30873 del 2019, nonché Cass. n. 3622 del 2019 pronunciata tra le stesse parti)» (Cfr. Cass., VI, n. 13129/2022), ivi anche estendendo l'anzidetto principio anche «alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni» (Cfr. Cass., VI, n. 13129/2022).

Nel caso di specie, invero, non è controverso tra le parti l'esercizio in modo autonomo e non associato dell'attività professionale da parte del contribuente, sì da risultare inapplicabili i principi resi da questa Corte Ric. 2021 n. 16806 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- in relazione a fattispecie astratte, oggettivamente diverse da quelle oggetto di esame.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte privata; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16806-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 747/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 747/03/2020 della CTR per il Piemonte che, nel confermare la decisione della cTP di Torino, ha dichiarato l'illegittimità del diniego opposto dall'Ufficio all'istanza del contribuente, commercialista, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata per gli anni 2012-2015 in relazione all'attività svolta come sindaco e amministratore di società. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha infatti ritenuto non siano assoggettati ad IRAP i compensi percepiti dal commercialista nella sua attività di amministratore o sindaco, salvo il potere dell'Amministrazione provare esservi avvalso di un'organizzazione autonoma, a lui riferibile, per produrre tale reddito. Parimenti, il collegio d'appello ha ritenuto sia da disattendere l'applicazione automatica ai fini IRAP del principio di "attrazione", nella sfera del lavoro autonomo, dei rapporti di collaborazione connessi all'attività professionale, sia di considerare a carico del contribuente il solo onere di provare lo "scorporo" dei compensi ricevuti in tale veste da quelli maturati in qualità di consulente fiscale. Ricorre per la cassazione della sentenza il patrono erariale che si affida ad un unico motivo. Rimane intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo il patrono erariale avanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 50 e 53 d.P.R. n. 917/1986. In sostanza critica la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova dell'assenza Ric. 2021 n. 16806 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- di un'autonoma organizzazione. Parimenti censura la decisione gravata per aver ritenuto inapplicabile ai fini IRAP il principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo sancito dall'art. 50 TUIR. In materia questa Corte ha più volte affermato che «il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930)» (Cass.14/3/2018, n. 12052, in motivazione)» (cfr. Cass., V, n. 12495/2019). Né possono trovare accoglimento le ulteriori censure svolte dal patrono erariale in relazione al principio di attrazione e con le quali ha richiamato i precedenti espressi da questa Corte in relazione agli studi associati. Invero, questa Corte ha precisato che solo <d'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività» (Cass., Sez. U., n. 7371 del 2016; conf., tra le altre, Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n. 30873 del 2019, nonché Cass. n. 3622 del 2019 pronunciata tra le stesse parti)» (Cfr. Cass., VI, n. 13129/2022), ivi anche estendendo l'anzidetto principio anche «alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni» (Cfr. Cass., VI, n. 13129/2022). Nel caso di specie, invero, non è controverso tra le parti l'esercizio in modo autonomo e non associato dell'attività professionale da parte del contribuente, sì da risultare inapplicabili i principi resi da questa Corte Ric. 2021 n. 16806 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- in relazione a fattispecie astratte, oggettivamente diverse da quelle oggetto di esame. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte privata; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 1
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