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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48751/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Letta l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del ricorrente, interpretandola come istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle condanne in esecuzione; Considerato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte dal caso specifico e omette di confrontarsi, se non reiterando quanto addotto nell'istanza, con le motivazioni del provvedimento impugnato, che, con corretti argomenti giuridici, ha evidenziato che: 1) i reati sono eterogenei e commessi a lunghissima distanza di tempo; 2) riconoscendo la continuazione, la pena base inflitta per il reato più grave, sulla quale applicare l'aumento ex art. 81 cod. pen., resterebbe l'ergastolo, da inasprirsi con l'isolamento diurno; 3) il richiamo all'art. 78 n. 1 cod. pen. non è pertinente, essendo quella disposizione dettata per il cumulo di pene detentive temporanee; 4) la giurisprudenza concernente la sostituzione - in abbreviato - della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta non rileva, perché, nel caso di specie, le due condanne non sono state riportate con quel rito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Letta l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del ricorrente, interpretandola come istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle condanne in esecuzione; Considerato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte dal caso specifico e omette di confrontarsi, se non reiterando quanto addotto nell'istanza, con le motivazioni del provvedimento impugnato, che, con corretti argomenti giuridici, ha evidenziato che: 1) i reati sono eterogenei e commessi a lunghissima distanza di tempo; 2) riconoscendo la continuazione, la pena base inflitta per il reato più grave, sulla quale applicare l'aumento ex art. 81 cod. pen., resterebbe l'ergastolo, da inasprirsi con l'isolamento diurno; 3) il richiamo all'art. 78 n. 1 cod. pen. non è pertinente, essendo quella disposizione dettata per il cumulo di pene detentive temporanee; 4) la giurisprudenza concernente la sostituzione - in abbreviato - della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta non rileva, perché, nel caso di specie, le due condanne non sono state riportate con quel rito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 48751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris