CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta alla rideterminazione dellapena irrogata nei suoi confronti dalla medesima Corte di appello, con sentenza del 15novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna con i reati satellite giudicati dalTribunale di Roma con sentenza del 1 aprile 2021, nonché al riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati oggetto delle predette sentenze irrevocabili, consistenti in ottotruffe commesse tra aprile e novembre 2018, e un’ulteriore truffa, commessa nell’aprile2012, per cui l’instante aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Siracusa del24 marzo 2016.Evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Romadel 15 novembre 2023 precludeva la rivalutazione della pena irrogata, non trattandosi dipena illegale, la Corte di appello ha ritenuto che la distanza cronologica tra le condottecriminose ostasse al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la truffa del 2012 e letruffe del 2018.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, premesso che la Corte di appello di Roma con la sentenza del15 novembre 2023 aveva applicato due mesi di reclusione a titolo aumento per ciascuno deidue reati giudicati dal Tribunale di Roma con la sentenza del 1 aprile 2021, si è doluto che ilgiudice dell’esecuzione abbia disatteso la richiesta rivolta all’irrogazione di una penainferiore, in misura pari a un mese di reclusione per ciascun reato, già inflitta in egual misuraquale incremento per la continuazione dalla stessa Corte di appello in altre pronunce neiconfronti del medesimo imputato per fatti analoghi.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa valutazione di plurimi indicatoridell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità dei reati e l’identità delle modalitàesecutive, idonei ad avvincere i fatti del 2018 a quello del 2012.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato.La proposta rimodulazione della pena irrogata della Corte di appello di Roma consentenza del 15 novembre 2023, quale aumento per la continuazione esterna riconosciutacon i reati giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza irrevocabile del 1 aprile 2021,incontra un insormontabile ostacolo nel giudicato evocato dal giudice dell’esecuzione.Ed invero, il principio della intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzionela modifica delle statuizioni in ordine al trattamento sanzionatorio adottate all'esito delprocesso di cognizione che siano ormai divenute definitive, in quanto non più soggette aimpugnazione ordinaria. Tale principio generale dell'ordinamento giuridico è destinato acedere nel caso, incontestatamente escluso nella specie, di pena illegale, perché inflitta inviolazione dei parametri normativamente fissati, come tale suscettibile di verifica anche nelsegmento esecutivo del procedimento (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024,Charaf, Rv. 286609 – 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Interbartolo, Rv. 286394 – 01;Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv. 259733 – 01)3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.In tema di continuazione, grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di sceltedi vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356- 01).L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento èsindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1,n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenzialetesté evocato, dandone conto con argomentazioni congrue e non contraddittorie.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminosovalorizzando, in modo logico e dirimente, il consistente arco temporale, pari a sei anni,decorso tra le condotte criminose oggetto delle diverse sentenze.Rispetto alle argomentazioni che precedono le censure difensive, imperniate sullaprospettazione dell’omogeneità dei reati e dell’identità delle modalità esecutive, si rivelanologicamente inconferenti, essendo piuttosto le condotte criminose, dispiegatesi nel tempo,compatibili con un’abituale dedizione a delinquere del reo.4. L’impugnazione deve essere quindi rigettata con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]