Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30075/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, con ordinanzadel 15 gennaio 2026, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti:a) condanna alla pena di anni 8 di reclusione emessa dalla Corte di Assise diAppello di Napoli il 7 settembre 2015, irrevocabile il 17 giugno 2016, in relazioneal reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 8, cod. pen., commesso aNapoli e Secondigliano il 21 ottobre 2011;b) condanna alla pena di anni 25 di reclusione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli il 7 giugno 2025, irrevocabile il 22ottobre 2024, in relazione agli artt. 575, 577 n. 3, e art. 416-bis.1. cod. pen. art.81 cpv cod. pen. e artt. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974 e 416-bis.1 cod. pen.,commessi a Napoli e Secondigliano il 21 ottobre 2011;c) condanna alla pena di anni 20 di reclusione emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2020, irrevocabile il 31 ottobre 2022, in relazione agli artt.575 cod. pen., 7 l. 203 del 1991, artt. 81 cpv cod. pen. 10, 12 e 14 l. 497 del1974 e 7 l. 203 del 1991, commessi a Napoli e Villaricca l’8 gennaio 2012;d) condanna alla pena di anni 30 di reclusione emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo 2021, irrevocabile il 16 maggio 2022, in relazione agli artt.605, 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del 1991, 81 cpv 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l.203 del 1991, commessi a Napoli il 23 ottobre 2012;e) condanna alla pena dell’ergastolo emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le IndaginiPreliminari di Napoli il 18 dicembre 2018, irrevocabile il 13 luglio 2022, inrelazione agli artt. 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del 1991, 81 cpv e 582 e 585 cod.pen., 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l. 203 del 1991, commessi a Villaricca il 1°ottobre 2010.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.

Nei primi due motivi di ricorso la difesa rileva che laconclusione del giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto lo stessoavrebbe mancato di considerare che il ricorrente, come pure riconosciuto nellesentenze di condanna, ha partecipato all’associazione quale killer per cui i delittidi omicidio, al di là del fatto che quelli per cui è stato condannato facessero parteo meno dell’originaria programmazione, rientravano comunque nell’oggettosociale ed erano comunque contenuti, quanto meno nelle linee essenziali, in unaunica intenzione.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 442 cod. proc. pen. e 81 cod.pen. quanto alla illegalità della pena inflitta con la sentenza n. 1787/2018 sub e)che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato il ricorrente alla penadell’ergastolo piuttosto che alla pena di anni trenta di reclusione.

Nel terzomotivo la difesa rileva che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbeerrato sia quanto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione,per cui si sarebbe dovuto procedere alla nuova determinazione della penacomplessiva, sia per l’errata applicazione dei principi indicati nelle Sezioni UniteVolpe e Giampà in ordine alla quantificazione della pena all’esito del giudizioabbreviato.

Ragione questa ultima per cui la pena, da ritenersi illegale, avrebbedovuto essere rideterminata in anni 30 in sede esecutiva.

Secondo la difesa,infatti, in nel giudizio di merito il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 442 cod.proc. pen. sia nella determinazione della pena base che in quella della pena per ireati satellite, arrivando così a una pena finale di anni trenta e non dell’ergastolo.Sotto tale profilo e in via subordinata, poi, il ricorrente chiede si rimettere ladecisione del presente ricorso alle Sezioni Unite affinché queste, ribadendo ilprincipio di diritto già affermato nella sentenza Giampà, definiscano i criteri diapplicazione degli art. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nella faseesecutiva.3.

In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Le doglianze sono infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 -La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2.

Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina dellacontinuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che isecondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione delprogramma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contestocriminale.Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggettoagente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatricisin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lostesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-finenel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessarioche tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dellostesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n.4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica dellasussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto dellacostituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020,Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv.259481 – 01).2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Con lo specifico riferimento alla circostanza che gli omicidi sono staticommessi nei confronti di persone che erano inizialmente sodali e alleati dellastessa consorteria mafiosa di cui faceva parte il ricorrente e che tutti e quattro ireati sono stati decisi a fronte di un momento di fibrillazione in cui si trovava ilclan, ha fornito un’adeguata e coerente spiegazioni della ragione per cui haescluso che la programmazione di questi specifici delitti potesse farsi risalire almomento in cui il ricorrente ha aderito all’associazione, presupposto indefettibileper il riconoscimento della continuazione in quanto, giova ribadirlo, la solacircostanza che i fatti si inseriscano tutti in un medesimo contesto criminoso ètotalmente irrilevante.3.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 442 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. quanto alla illegalità della pena inflitta con la sentenza1787/18 indicata sub e) che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato ilricorrente alla pena dell’ergastolo piuttosto che alla pena di anni trenta direclusione.La doglianza è infondata.3.1.

In prima battuta si deve rilevare che la censura, proprio per quantoindicato a titolo di premessa nel primo periodo del terzo motivo, è posta qualesubordinata all’accoglimento della richiesta di applicare la disciplina dellacontinuazione per cui al rigetto della prima consegue l’infondatezza dellaseconda.3.2.

Più in generale, d’altro canto, come pure evidenziato nelprovvedimento impugnato, si deve rilevare che il giudice della cognizione non èincorso in alcun errore e la pena dell’ergastolo inflitta con la sentenza n. 1787/18emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 18 dicembre 2018,irrevocabile il 13 luglio 2022, in relazione agli artt. 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del1991, 81 cpv e 582 e 585 cod. pen., 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l. 203 del1991, commessi a Villaricca il 1° ottobre 2010, è corretta.l criterio di calcolo del cumulo materiale, nel caso in cui si debba tenereconto della riduzione del rito abbreviato, è diverso a seconda se questo deveessere effettuato nel corso del giudizio di cognizione o in sede di esecuzione.Sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questaCorte e la distinzione, poi successivamente sempre confermata (da ultimo ancheda Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 02), èstata chiaramente delineata nella sentenza delle Sezioni Unite Volpe che,chiamate a dirimere un possibile contrasto in ordine al criterio da applicare algiudizio di cognizione, ha risolto una volta per tutte la questione.In sintesi, rinviando alle sentenze citate e all’ormai pacifica giurisprudenzadi legittimità sul punto:- nel giudizio di cognizione «la riduzione di pena conseguente alla sceltadel rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanzadelle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen.,fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forzadella quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta»(Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 2, n. 37104 del13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 02; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018,Schiavone, Rv. 271751 – 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv.257325 - 01);- «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione trapiù reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di penaconseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez.

U,n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 9522 del14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 – 01; Sez. 5, n. 43044 del04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 – 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Pullia, Rv. 249440 – 01; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia,Rv. 249027 – 01).La discrasia che esiste tra le regole da applicare nelle due fasi, come giàevidenziato nella medesima sentenza delle Sezioni Unite, non determina alcunadisparità di trattamento.Per l’esecuzione delle «pene concorrenti» si applica l’art. 663, comma 1cod. proc. pen., che prevede che «quando la stessa persona è stata condannatacon più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministerodetermina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene».A fronte del diretto rinvio a quanto disposto dall’art. 80 cod. pen., quindi,in assenza di una specifica previsione derogatoria nelle disposizioni del decimolibro del codice di rito, la diminuente del rito speciale non può essere applicatanel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputatoin distinti e autonomi procedimenti e ciò - considerato il carattere eccezionaledella potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casiprevisti dalla legge in punto di rideterminazione della pena- risulta coerente conil sistema (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01)La ratio legis dell’art. 442, comma 2 cod. proc. pen., d’altra parte, èdiversa.

Lo scopo della norma, infatti, è quello di garantire all’imputato, in ognisingolo processo, un vantaggio conseguente alla scelta strategica del ritoalternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello (e solo in quello)specifico processo e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processicelebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali sidetermina «la pena» applicando la relativa diminuente, che opera, pertanto, inmodo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contestoprocessuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo, essere duplicata in sedeesecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle peneinflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta involta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (sempre Sez.U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 11108 del24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541 – 01).In questi termini, quindi, la disparità di moduli applicativi nelle sequenzeprocedurali di determinazione della pena trova solida e razionale basegiustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità - non di mero fatto bensì giuridica- delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità diprocessi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio dicognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusivaderivante dal principio d’intangibilità del giudicato (ancora Sez.

U, n. 45583 del25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01), tanto che si è affermato che «èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442,comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cuinon consente l'applicazione della diminuente ivi prevista in sede di esecuzione,trattandosi di disparità di trattamento che trova ragion d'essere, oltre che nelladiversità di posizione processuale, anche e soprattutto nel principio dellaintangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020,Mabouka, Rv. 278494 – 01; Sez. 1, n. 4937 del 11/10/1995, Tasca, Rv. 203035– 01).3.2.

Nel caso di specie nel giudizio di cognizione, in cui peraltro la Corte diAssise di Appello di Napoli si è anche pronunciata sul punto escludendoqualsivoglia violazione, la pena è stata quantificata correttamente.In sede di merito, infatti, come evidenziato dalle SU Volpe e poi ribaditoanche da SU Giampà, prima si individua la pena complessiva (pureeventualmente applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen.) e poi si applica lariduzione dell’abbreviato.Nella fase di esecuzione, invece, la riduzione dell’abbreviato è calcolatasulle singole pene (la base e quelle per i reati satellite) e quindi la penacomplessiva è la somma di queste e, quindi, in caso, il criterio moderatore di cuiall’art. 78 cod. pen.Nel caso di specie il giudice della cognizione, quindi, ha operatocorrettamente.Prima ha quantificato la pena base (ergastolo per l’omicidio di PasqualeMalavita), poi quella complessiva finale considerando la continuazione (ergastoloe isolamento diurno) e, infine, applicato l’art. 442 cod. proc. pen., ha inflitto ilsolo ergastolo, senza isolamento diurno.La pena così quantificata non è illegale e, quindi, pure se il giudice dellacognizione fosse incorso in errore, la pena sarebbe al più illegittima per cui ilgiudice dell’esecuzione non avrebbe potuto in ogni caso intervenire e, anzi, invirtù dei principi in precedenza indicati e ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod.proc. pen., avrebbe dovuto prendere le mosse proprio dalla pena dell’ergastolo.Come di recente specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti,«quando è riconosciuta la continuazione in sede esecutiva a norma dell’art. 671cod. proc. pen. tra più reati giudicati con distinti riti abbreviati, la “pena piùgrave”, cui fare riferimento ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., è quelladell’ergastolo, come determinata dal giudice di merito per il “reato più grave” diomicidio aggravato, poi incrementata con l’applicazione dell’isolamento diurno daparte del medesimo giudice di merito ex art. 72, secondo comma, cod. pen. per iconcorrenti reati puniti con una pena superiore a cinque anni di reclusione,aggravamento in fine eliso dalla riduzione per il rito ex art. 442 cod. proc. pen.con l’irrogazione della pena finale dell’ergastolo; i successivi incrementisanzionatori, derivanti dalla riconosciuta continuazione in sede esecutiva con glialtri reati giudicati con la diversa sentenza di giudizio abbreviato, vannocommisurati, con adeguata motivazione, nei limiti del citato art. 72, secondocomma, cod. pen.» (Sez. 1, n. 22809 del 06/05/2026, Modica, n.m. alla cuimotivazione si rinvia per la puntuale ricostruzione della disciplina in questacontenuta).4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, con ordinanzadel 15 gennaio 2026, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti:a) condanna alla pena di anni 8 di reclusione emessa dalla Corte di Assise diAppello di Napoli il 7 settembre 2015, irrevocabile il 17 giugno 2016, in relazioneal reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 8, cod. pen., commesso aNapoli e Secondigliano il 21 ottobre 2011;b) condanna alla pena di anni 25 di reclusione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli il 7 giugno 2025, irrevocabile il 22ottobre 2024, in relazione agli artt. 575, 577 n. 3, e art. 416-bis.1. cod. pen. art.81 cpv cod. pen. e artt. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974 e 416-bis.1 cod. pen.,commessi a Napoli e Secondigliano il 21 ottobre 2011;c) condanna alla pena di anni 20 di reclusione emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2020, irrevocabile il 31 ottobre 2022, in relazione agli artt.575 cod. pen., 7 l. 203 del 1991, artt. 81 cpv cod. pen. 10, 12 e 14 l. 497 del1974 e 7 l. 203 del 1991, commessi a Napoli e Villaricca l’8 gennaio 2012;d) condanna alla pena di anni 30 di reclusione emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] il 2 marzo 2021, irrevocabile il 16 maggio 2022, in relazione agli artt.605, 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del 1991, 81 cpv 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l.203 del 1991, commessi a Napoli il 23 ottobre 2012;e) condanna alla pena dell’ergastolo emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le IndaginiPreliminari di Napoli il 18 dicembre 2018, irrevocabile il 13 luglio 2022, inrelazione agli artt. 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del 1991, 81 cpv e 582 e 585 cod.pen., 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l. 203 del 1991, commessi a Villaricca il 1°ottobre 2010.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. Nei primi due motivi di ricorso la difesa rileva che laconclusione del giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto lo stessoavrebbe mancato di considerare che il ricorrente, come pure riconosciuto nellesentenze di condanna, ha partecipato all’associazione quale killer per cui i delittidi omicidio, al di là del fatto che quelli per cui è stato condannato facessero parteo meno dell’originaria programmazione, rientravano comunque nell’oggettosociale ed erano comunque contenuti, quanto meno nelle linee essenziali, in unaunica intenzione.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 442 cod. proc. pen. e 81 cod.pen. quanto alla illegalità della pena inflitta con la sentenza n. 1787/2018 sub e)che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato il ricorrente alla penadell’ergastolo piuttosto che alla pena di anni trenta di reclusione. Nel terzomotivo la difesa rileva che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbeerrato sia quanto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione,per cui si sarebbe dovuto procedere alla nuova determinazione della penacomplessiva, sia per l’errata applicazione dei principi indicati nelle Sezioni UniteVolpe e Giampà in ordine alla quantificazione della pena all’esito del giudizioabbreviato. Ragione questa ultima per cui la pena, da ritenersi illegale, avrebbedovuto essere rideterminata in anni 30 in sede esecutiva. Secondo la difesa,infatti, in nel giudizio di merito il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 442 cod.proc. pen. sia nella determinazione della pena base che in quella della pena per ireati satellite, arrivando così a una pena finale di anni trenta e non dell’ergastolo.Sotto tale profilo e in via subordinata, poi, il ricorrente chiede si rimettere ladecisione del presente ricorso alle Sezioni Unite affinché queste, ribadendo ilprincipio di diritto già affermato nella sentenza Giampà, definiscano i criteri diapplicazione degli art. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nella faseesecutiva.3. In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Le doglianze sono infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 -La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina dellacontinuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che isecondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione delprogramma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contestocriminale.Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggettoagente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatricisin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lostesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-finenel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessarioche tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dellostesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n.4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica dellasussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto dellacostituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020,Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv.259481 – 01).2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Con lo specifico riferimento alla circostanza che gli omicidi sono staticommessi nei confronti di persone che erano inizialmente sodali e alleati dellastessa consorteria mafiosa di cui faceva parte il ricorrente e che tutti e quattro ireati sono stati decisi a fronte di un momento di fibrillazione in cui si trovava ilclan, ha fornito un’adeguata e coerente spiegazioni della ragione per cui haescluso che la programmazione di questi specifici delitti potesse farsi risalire almomento in cui il ricorrente ha aderito all’associazione, presupposto indefettibileper il riconoscimento della continuazione in quanto, giova ribadirlo, la solacircostanza che i fatti si inseriscano tutti in un medesimo contesto criminoso ètotalmente irrilevante.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 442 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. quanto alla illegalità della pena inflitta con la sentenza1787/18 indicata sub e) che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato ilricorrente alla pena dell’ergastolo piuttosto che alla pena di anni trenta direclusione.La doglianza è infondata.3.1. In prima battuta si deve rilevare che la censura, proprio per quantoindicato a titolo di premessa nel primo periodo del terzo motivo, è posta qualesubordinata all’accoglimento della richiesta di applicare la disciplina dellacontinuazione per cui al rigetto della prima consegue l’infondatezza dellaseconda.3.2. Più in generale, d’altro canto, come pure evidenziato nelprovvedimento impugnato, si deve rilevare che il giudice della cognizione non èincorso in alcun errore e la pena dell’ergastolo inflitta con la sentenza n. 1787/18emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 18 dicembre 2018,irrevocabile il 13 luglio 2022, in relazione agli artt. 575, 577 n. 3, 7 l. 203 del1991, 81 cpv e 582 e 585 cod. pen., 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 e 7 l. 203 del1991, commessi a Villaricca il 1° ottobre 2010, è corretta.l criterio di calcolo del cumulo materiale, nel caso in cui si debba tenereconto della riduzione del rito abbreviato, è diverso a seconda se questo deveessere effettuato nel corso del giudizio di cognizione o in sede di esecuzione.Sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questaCorte e la distinzione, poi successivamente sempre confermata (da ultimo ancheda Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 02), èstata chiaramente delineata nella sentenza delle Sezioni Unite Volpe che,chiamate a dirimere un possibile contrasto in ordine al criterio da applicare algiudizio di cognizione, ha risolto una volta per tutte la questione.In sintesi, rinviando alle sentenze citate e all’ormai pacifica giurisprudenzadi legittimità sul punto:- nel giudizio di cognizione «la riduzione di pena conseguente alla sceltadel rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanzadelle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen.,fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forzadella quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta»(Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 2, n. 37104 del13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 02; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018,Schiavone, Rv. 271751 – 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv.257325 - 01);- «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione trapiù reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di penaconseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. U,n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 9522 del14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 – 01; Sez. 5, n. 43044 del04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 – 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Pullia, Rv. 249440 – 01; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia,Rv. 249027 – 01).La discrasia che esiste tra le regole da applicare nelle due fasi, come giàevidenziato nella medesima sentenza delle Sezioni Unite, non determina alcunadisparità di trattamento.Per l’esecuzione delle «pene concorrenti» si applica l’art. 663, comma 1cod. proc. pen., che prevede che «quando la stessa persona è stata condannatacon più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministerodetermina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene».A fronte del diretto rinvio a quanto disposto dall’art. 80 cod. pen., quindi,in assenza di una specifica previsione derogatoria nelle disposizioni del decimolibro del codice di rito, la diminuente del rito speciale non può essere applicatanel procedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte al medesimo imputatoin distinti e autonomi procedimenti e ciò - considerato il carattere eccezionaledella potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casiprevisti dalla legge in punto di rideterminazione della pena- risulta coerente conil sistema (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01)La ratio legis dell’art. 442, comma 2 cod. proc. pen., d’altra parte, èdiversa. Lo scopo della norma, infatti, è quello di garantire all’imputato, in ognisingolo processo, un vantaggio conseguente alla scelta strategica del ritoalternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello (e solo in quello)specifico processo e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processicelebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali sidetermina «la pena» applicando la relativa diminuente, che opera, pertanto, inmodo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contestoprocessuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo, essere duplicata in sedeesecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle peneinflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta involta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (sempre Sez.U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01; Sez. 1, n. 11108 del24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541 – 01).In questi termini, quindi, la disparità di moduli applicativi nelle sequenzeprocedurali di determinazione della pena trova solida e razionale basegiustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità - non di mero fatto bensì giuridica- delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità diprocessi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio dicognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusivaderivante dal principio d’intangibilità del giudicato (ancora Sez. U, n. 45583 del25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 – 01), tanto che si è affermato che «èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442,comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cuinon consente l'applicazione della diminuente ivi prevista in sede di esecuzione,trattandosi di disparità di trattamento che trova ragion d'essere, oltre che nelladiversità di posizione processuale, anche e soprattutto nel principio dellaintangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020,Mabouka, Rv. 278494 – 01; Sez. 1, n. 4937 del 11/10/1995, Tasca, Rv. 203035– 01).3.2. Nel caso di specie nel giudizio di cognizione, in cui peraltro la Corte diAssise di Appello di Napoli si è anche pronunciata sul punto escludendoqualsivoglia violazione, la pena è stata quantificata correttamente.In sede di merito, infatti, come evidenziato dalle SU Volpe e poi ribaditoanche da SU Giampà, prima si individua la pena complessiva (pureeventualmente applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen.) e poi si applica lariduzione dell’abbreviato.Nella fase di esecuzione, invece, la riduzione dell’abbreviato è calcolatasulle singole pene (la base e quelle per i reati satellite) e quindi la penacomplessiva è la somma di queste e, quindi, in caso, il criterio moderatore di cuiall’art. 78 cod. pen.Nel caso di specie il giudice della cognizione, quindi, ha operatocorrettamente.Prima ha quantificato la pena base (ergastolo per l’omicidio di PasqualeMalavita), poi quella complessiva finale considerando la continuazione (ergastoloe isolamento diurno) e, infine, applicato l’art. 442 cod. proc. pen., ha inflitto ilsolo ergastolo, senza isolamento diurno.La pena così quantificata non è illegale e, quindi, pure se il giudice dellacognizione fosse incorso in errore, la pena sarebbe al più illegittima per cui ilgiudice dell’esecuzione non avrebbe potuto in ogni caso intervenire e, anzi, invirtù dei principi in precedenza indicati e ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod.proc. pen., avrebbe dovuto prendere le mosse proprio dalla pena dell’ergastolo.Come di recente specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti,«quando è riconosciuta la continuazione in sede esecutiva a norma dell’art. 671cod. proc. pen. tra più reati giudicati con distinti riti abbreviati, la “pena piùgrave”, cui fare riferimento ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., è quelladell’ergastolo, come determinata dal giudice di merito per il “reato più grave” diomicidio aggravato, poi incrementata con l’applicazione dell’isolamento diurno daparte del medesimo giudice di merito ex art. 72, secondo comma, cod. pen. per iconcorrenti reati puniti con una pena superiore a cinque anni di reclusione,aggravamento in fine eliso dalla riduzione per il rito ex art. 442 cod. proc. pen.con l’irrogazione della pena finale dell’ergastolo; i successivi incrementisanzionatori, derivanti dalla riconosciuta continuazione in sede esecutiva con glialtri reati giudicati con la diversa sentenza di giudizio abbreviato, vannocommisurati, con adeguata motivazione, nei limiti del citato art. 72, secondocomma, cod. pen.» (Sez. 1, n. 22809 del 06/05/2026, Modica, n.m. alla cuimotivazione si rinvia per la puntuale ricostruzione della disciplina in questacontenuta).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris