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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 luglio 2018 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza 20 febbraio 2015 della Corte di appello di Napoli nei confronti del solo imputato [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza rescindente aveva ritenuto fondati, con assorbimento degli altri motivi, i motivi secondo e terzo relativi alla qualificazione giuridica del fatto.

Con sentenza in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 453 n. 4 cod. pen., ascritto al capo N, per aver, al fine di metterle in circolazione, ricevuto dall'autore della contraffazione o da un intermediario 50 banconote da 100 C false, fatto commesso 1'8 maggio 2007, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed C 800 di multa.

Tramite intercettazioni telefoniche veniva accertato che tale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a tale [OSCURATO:PERSONA] l'acquisizione di banconote false; ne era seguito, dapprima un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e quindi un incontro, oggetto di un servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Cante, soggetto operativo nel settore della contraffazione di banconote. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] della mancanza di tre banconote.

Veniva quindi accertato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse procurato banconote false che aveva ceduto al [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza rescindente, premessa la distinzione tra la fattispecie di spendita di banconote contraffatte di concerto con il falsario ovvero con un suo intermediario, ascritta all'imputato, e quella di ricezione e spendita di banconote contraffatte di cui all'art. 455 cod. pen., aveva annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione in ordine all'accertamento del previo concerto tra l'imputato e il falsario o suo intermediario, specifico elemento costitutivo della più grave fattispecie ascritta.

Le ulteriori censure proposte dal ricorrente, relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni e al trattamento sanzionatorie, erano da considerarsi assorbite, e non precluse.

La sentenza di rinvio, premesso che il decreto n. 407 del 20 marzo 2007, di autorizzazione dell'intercettazione, era motivato sia in ordine agli indizi di reato che in relazione alla necessità dello specifico mezzo di indagine, ha ritenuto, sul punto oggetto dell'annullamento, che il previo concerto con il falsario fosse.desumibile dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione, dal rilevante numero di banconote contraffatte procurate al [OSCURATO:PERSONA], dalla pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre per traffici di banconote false.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge processuale in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni.

Il decreto autorizzativo n. 407 aveva motivato la sussistenza degli indizi di reato solo operando richiamo a informativa della polizia giudiziaria, e così aveva motivato per relationem "di secondo grado" e senza operare alcun vaglio critico delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

Il decreto, inoltre, non aveva alcuna motivazione in ordine alla necessità delle intercettazioni, che era stata ritenuta dalla sentenza impugnata sul rilievo, ex post, che il compendio probatorio era costituito solo dalle intercettazioni.

Con i motivi secondo e terzo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, con riguardo all'accertamento della consapevolezza dell'imputato in ordine ai motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano voluto contattare Cante e in ordine al ritenuto previo concerto con l'autore della contraffazione ovvero con soggetto intermediario.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va, perciò, respinto.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il decreto n. 407, con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni interessanti tre utenze cellulari, ha motivato sia la sussistenza di indizi di reato, evidenziando che le operazioni di ascolto in atti avevano fatto emergere indizi di reati di falso, sia la necessità del mezzo di indagine, in quanto le persone coinvolte avevano mutato utenza e quindi l'attività captativa doveva essere estesa alle nuove utenze.

Il motivo di ricorso ripropone censura già esaminata con motivazione congrua rispetto all'effettivo contenuto del decreto autorizzativo.Del tutto eccentrica risulta la censura relativa alla motivazione per relationem di secondo grado, in quanto nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato il contenuto delle operazioni di captazione già compiute, e dunque la fonte di prova diretta.

Il cambio di utenze cellulari da parte dei soggetti indagati rendeva dunque palese la necessità di estendere l'attività captativa alle nuove utenze, evidentemente funzionali ad ostacolare l'attività degli investigatori.

2. Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione all'accertamento della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], intendesse incontrare Cante per procurarsi banconote false.

Il punto, peraltro, non è stato oggetto dell'annullamento da parte della sentenza della quinta sezione di questa Corte, che aveva ritenuto inadeguatamente motivato il punto relativo alla sussistenza o meno di previo concerto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'autore della contraffazione ovvero un suo intermediario.

Inoltre, il punto oggetto della censura proposta con il secondo motivo di ricorso non era stato oggetto di impugnazione con il ricorso presentato avverso la sentenza di appello, e dunque non era oggetto di motivo assorbito dalla pronuncia di annullamento.

Si tratta dunque di motivo non consentito.

3. Con il terzo motivo la censura motivazionale riguarda l'accertamento in ordine al previo concerto tra il ricorrente e l'autore della contraffazione ovvero un suo intermediario.

A fronte della motivazione della sentenza di rinvio che ha valorizzato come prova del previo concerto il numero, significativo, delle banconote false procurate e la non episodicità, desumibile dal tenore di una conversazione, del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il motivo denuncia il travisamento di una intercettazione, letta dai giudici come riscontro della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, invece, prova del fatto che i due non si conoscevano, ed inoltre interpretata come relativa a banconote contraffatte, mentre tale lettura non aveva riscontro alcuno.

Il motivo, complessivamente considerato, è infondato.

Innanzitutto, il motivo argomenta, nuovamente, in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato all'acquisto di banconote false, punto della decisione estraneo alla cognizione devoluta al giudice del rinvio.

Da questo punto di vista, dunque, il motivo non è consentito.Viene poi denunciato il travisamento del contenuto di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbe evidente, contrariamente alla lettura che ne aveva fatto il giudice del rinvio, che i due non si conoscevano.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha rilevato che la conversazione provava la circostanza che i due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si erano già incontrati, e in tal senso la lettura del passaggio, laddove il [OSCURATO:PERSONA] si presenta come "... quello del box che è venuto l'altra volta", conferma l'accertamento compiuto, invece che smentirlo.

Il motivo di ricorso, invece, finisce per sostenere che tra i due non vi fosse una conoscenza personale approfondita - come è desumibile dal passaggio laddove il ricorrente chiede "... come gli devo dire a lui, chi siete voi?" -, che è circostanza diversa da quella valorizzata dalla sentenza, cha ha fatto riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già avuto contatti.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2018 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato la sentenza 20 febbraio 2015 della Corte di appello di Napoli nei confronti del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza rescindente aveva ritenuto fondati, con assorbimento degli altri motivi, i motivi secondo e terzo relativi alla qualificazione giuridica del fatto. Con sentenza in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 453 n. 4 cod. pen., ascritto al capo N, per aver, al fine di metterle in circolazione, ricevuto dall'autore della contraffazione o da un intermediario 50 banconote da 100 C false, fatto commesso 1'8 maggio 2007, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed C 800 di multa. Tramite intercettazioni telefoniche veniva accertato che tale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a tale [OSCURATO:PERSONA] l'acquisizione di banconote false; ne era seguito, dapprima un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e quindi un incontro, oggetto di un servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Cante, soggetto operativo nel settore della contraffazione di banconote. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] della mancanza di tre banconote. Veniva quindi accertato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse procurato banconote false che aveva ceduto al [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza rescindente, premessa la distinzione tra la fattispecie di spendita di banconote contraffatte di concerto con il falsario ovvero con un suo intermediario, ascritta all'imputato, e quella di ricezione e spendita di banconote contraffatte di cui all'art. 455 cod. pen., aveva annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione in ordine all'accertamento del previo concerto tra l'imputato e il falsario o suo intermediario, specifico elemento costitutivo della più grave fattispecie ascritta. Le ulteriori censure proposte dal ricorrente, relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni e al trattamento sanzionatorie, erano da considerarsi assorbite, e non precluse. La sentenza di rinvio, premesso che il decreto n. 407 del 20 marzo 2007, di autorizzazione dell'intercettazione, era motivato sia in ordine agli indizi di reato che in relazione alla necessità dello specifico mezzo di indagine, ha ritenuto, sul punto oggetto dell'annullamento, che il previo concerto con il falsario fosse.desumibile dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione, dal rilevante numero di banconote contraffatte procurate al [OSCURATO:PERSONA], dalla pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre per traffici di banconote false. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge processuale in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni. Il decreto autorizzativo n. 407 aveva motivato la sussistenza degli indizi di reato solo operando richiamo a informativa della polizia giudiziaria, e così aveva motivato per relationem "di secondo grado" e senza operare alcun vaglio critico delle ragioni poste a fondamento della richiesta. Il decreto, inoltre, non aveva alcuna motivazione in ordine alla necessità delle intercettazioni, che era stata ritenuta dalla sentenza impugnata sul rilievo, ex post, che il compendio probatorio era costituito solo dalle intercettazioni. Con i motivi secondo e terzo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, con riguardo all'accertamento della consapevolezza dell'imputato in ordine ai motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano voluto contattare Cante e in ordine al ritenuto previo concerto con l'autore della contraffazione ovvero con soggetto intermediario. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va, perciò, respinto. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il decreto n. 407, con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni interessanti tre utenze cellulari, ha motivato sia la sussistenza di indizi di reato, evidenziando che le operazioni di ascolto in atti avevano fatto emergere indizi di reati di falso, sia la necessità del mezzo di indagine, in quanto le persone coinvolte avevano mutato utenza e quindi l'attività captativa doveva essere estesa alle nuove utenze. Il motivo di ricorso ripropone censura già esaminata con motivazione congrua rispetto all'effettivo contenuto del decreto autorizzativo.Del tutto eccentrica risulta la censura relativa alla motivazione per relationem di secondo grado, in quanto nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato il contenuto delle operazioni di captazione già compiute, e dunque la fonte di prova diretta. Il cambio di utenze cellulari da parte dei soggetti indagati rendeva dunque palese la necessità di estendere l'attività captativa alle nuove utenze, evidentemente funzionali ad ostacolare l'attività degli investigatori. 2. Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione all'accertamento della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], intendesse incontrare Cante per procurarsi banconote false. Il punto, peraltro, non è stato oggetto dell'annullamento da parte della sentenza della quinta sezione di questa Corte, che aveva ritenuto inadeguatamente motivato il punto relativo alla sussistenza o meno di previo concerto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'autore della contraffazione ovvero un suo intermediario. Inoltre, il punto oggetto della censura proposta con il secondo motivo di ricorso non era stato oggetto di impugnazione con il ricorso presentato avverso la sentenza di appello, e dunque non era oggetto di motivo assorbito dalla pronuncia di annullamento. Si tratta dunque di motivo non consentito. 3. Con il terzo motivo la censura motivazionale riguarda l'accertamento in ordine al previo concerto tra il ricorrente e l'autore della contraffazione ovvero un suo intermediario. A fronte della motivazione della sentenza di rinvio che ha valorizzato come prova del previo concerto il numero, significativo, delle banconote false procurate e la non episodicità, desumibile dal tenore di una conversazione, del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il motivo denuncia il travisamento di una intercettazione, letta dai giudici come riscontro della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, invece, prova del fatto che i due non si conoscevano, ed inoltre interpretata come relativa a banconote contraffatte, mentre tale lettura non aveva riscontro alcuno. Il motivo, complessivamente considerato, è infondato. Innanzitutto, il motivo argomenta, nuovamente, in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato all'acquisto di banconote false, punto della decisione estraneo alla cognizione devoluta al giudice del rinvio. Da questo punto di vista, dunque, il motivo non è consentito.Viene poi denunciato il travisamento del contenuto di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbe evidente, contrariamente alla lettura che ne aveva fatto il giudice del rinvio, che i due non si conoscevano. Il motivo è infondato. La sentenza ha rilevato che la conversazione provava la circostanza che i due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si erano già incontrati, e in tal senso la lettura del passaggio, laddove il [OSCURATO:PERSONA] si presenta come "... quello del box che è venuto l'altra volta", conferma l'accertamento compiuto, invece che smentirlo. Il motivo di ricorso, invece, finisce per sostenere che tra i due non vi fosse una conoscenza personale approfondita - come è desumibile dal passaggio laddove il ricorrente chiede "... come gli devo dire a lui, chi siete voi?" -, che è circostanza diversa da quella valorizzata dalla sentenza, cha ha fatto riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già avuto contatti. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i
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