CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 30533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi i difensori, avvocatii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare custodia in carcere, emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 13 dell'incolpazione provvisoria, di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 356, 416-bis.1 cod. pen. contestati come commessi quale partecipe all'associazione criminosa denominata 'ndrangheta, nell'articolazione locale di [OSCURATO:PERSONA], diretta da [OSCURATO:PERSONA], partecipazione contestata come commessa fino alla data della emissione della misura. 1.1.11 ricorrente è accusato, in via provvisoria, di aver partecipato al sodalizio, rispettando gli adempimenti indicatigli dal padre Giuseppe, del pari indicato come associato in posizione di vertice, gestendo parte degli appalti pubblici e privati in [OSCURATO:PERSONA], contattando le imprese, al fine di subentrare nei contratti di cui queste erano aggiudicatarie, con la finalità di incrementare, dal punto di vista patrimoniale, gli introiti della cosca. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dimostrati dal complesso dei dati investigativi riportati nell'ordinanza genetica della misura cautelare, alla quale quella impugnata rinvia fornendo una motivazione per relationem. Premessa un'ampia ricognizione delle caratteristiche dell'organizzazione criminale di tipo mafioso e di quelle della condotta del singolo affinché possa esserne ritenuto associato, il Tribunale ha ritenuto Grano (cfr. pag. 10 e ss. dell'ordinanza impugnata) figlio di Giuseppe, partecipe della storica cosca di 'ndrangheta della locale di [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva l'attività edilizia aggiudicata ad altri, attraverso la sua ditta Mesoscavi, rendeva edotto il padre (detenuto agli arresti domiciliari) dell'avanzamento dei lavori e delle problematiche relative all'esecuzione delle opere, con forte capacità di infiltrazione, subentrando nei lavori pubblici alle ditte aggiudicatarie. Si richiamano le dichiarazioni di collaboratori di giustizia reputati credibili (cfr. pag. 10 del provvedimento impugnato) nonché attendibili dal punto di vista soggettivo, oltre a valorizzare l'esistenza di riscontri esterni, costituiti anche dalla convergenza di chiamate, indicate come indipendenti tra loro e sufficientemente individualizzanti, nonché per l'assenza di ragioni di inimicizia, odio o conflitto tra i dichiaranti e il Grano e di interessi utilitaristici particolari, tanto da escludere intenti calunniosi. Ulteriore conferma del ruolo di vertice del padre di [OSCURATO:PERSONA] è indicata dall'ordinanza impugnata come ricavata dalle risultanze del procedimento n. 5946/2010 r.g.n.r. DDA, in cui sono state intercettate conversazioni dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], indicato come boss di Cutro, in cui raccontava di incontri avuti con Ferrazzo e con [OSCURATO:PERSONA], chiamato con il suo soprannome. Il Tribunale ha, infine, ritenuto riscontrata la partecipazione del Grano all'associazione, dalle vicende relative ai lavori pubblici svolti da società edili, riconducibili al predetto [OSCURATO:PERSONA], in cui viene manifestata una forte capacità di infiltrazione, svolgendo i lavori appaltati ad altre ditte mediante subappalti ritenuti illeciti. 1.2.11 Tribunale ha valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche per il delitto di frode in pubbliche forniture, contestato al capo 13), ricavandoli da intercettazioni, indicate nel provvedimento impugnato o riportate per stralcio, da cui emerge la consapevolezza di Grano di avere utilizzato, nel realizzare delle tubature stradali, tubi non carrabili e già lesionati, non idonei a sopportare il passaggio di mezzi pesanti e il tentativo di ovviare al forte rischio di crollo del manto soprastante, con interventi poco costosi e altrettanto inadeguati. 1.3. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sia perché presunte ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen., sia perché le modalità e le circostanze delle condotte criminose sono considerate indicative di professionalità nel delinquere, rivelatici di un elevato pericolo di reiterazione. Hanno ritenuto, altresì, i giudice del riesame che non emergano elementi da cui evincere la dissoluzione dell'associazione di appartenenza o la rescissione dei legami con essa o, comunque, un effettivo allontanamento da parte dell'indagato. L'unica misura idonea per salvaguardare le esigenze cautelari è stata ritenuta la custodia in carcere, stante la presunzione di adeguatezza, in quanto unica in grado di recidere i contatti del ricorrente con l'associazione, visto il grado dell' inserimento nell'ambiente di riferimento. 2. Avverso la descritta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e A. Gaito, articolando quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 292, comma 2 e 3, 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.La difesa nei motivi di riesame aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica per difetto del requisito dell'autonoma valutazione di cui all'articolo 292, comma 2, codice di rito. Su tale questione il Tribunale del riesame non avrebbe reso alcuna motivazione. Si riporta, pertanto, l'eccezione di nullità svolta avverso l'ordinanza genetica. Il giudice della cautela si sarebbe limitato a trasporre le risultanze investigative, compendiate nella richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, senza approfondire la posizione del ricorrente, né per quanto riguarda i gravi indizi di colpevolezza né in relazione alle esigenze cautelari. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata trattata dall'ordinanza genetica, unitamente a quella del padre Giuseppe, affidando la motivazione specifica per la posizione dell'odierno ricorrente a poco più di una pagina. Del pari stringata sarebbe la motivazione relativa alla contestazione di cui al capo 13. Tanto, in spregio a quanto previsto dall'articolo 292 cod. proc. pen. che, invece, impone al giudice di dare conto, valutandoli autonomamente, dei singoli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per ciascun indagato. Si riporta giurisprudenza di legittimità in relazione al tema della motivazione per relationem, reputata legittima sempre che questa possa dare conto, da parte del giudice, del vaglio effettivo degli elementi di fatto ritenuti decisivi per ciascun indagato. Neppure può rilevarsi a tal fine che il Giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di misura cautelare per [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo 10 dell'incolpazione. Si riporta precedente di legittimità (Sez. 6, n. 31370 del 2018) che esclude che il parziale diniego del giudice, in relazione a talune imputazioni cautelari, o la diversa graduazione delle misure possa essere considerato indice di una valutazione critica e non meramente adesiva della richiesta cautelare. Del pari, il Tribunale del riesame incorrerebbe nel medesimo vizio di motivazione perché si limiterebbe a riportare la stringata motivazione contenuta nell'ordinanza genetica, aggiungendo alla stessa poche righe, di contenuto apodittico, o contenenti meri richiami giurisprudenziali. 2.2.Con il secondo motivo si contesta in relazione al capo 13, erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. con correlato vizio di motivazione. La vicenda di cui al capo 13 ha ad oggetto la frode nelle pubbliche forniture asseritamente commessa in relazione ai lavori di realizzazione della raccolta dell'acqua nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], da parte del ricorrente quale esecutore materiale dei lavori appaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e di fatto subappaltati al predetto. Grano avrebbe posato in opera tubi in conglomerato cementizio, non adeguati o lesionati e, comunque, collocati in modo non conforme a quanto previsto al progetto esecutivo dei lavori. Il primo giudice ha valorizzato la consapevolezza, in capo al Grano dell'inadeguatezza dei materiali utilizzati, e il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziaria già espresso, valorizzando i medesimi elementi. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di frode in pubbliche forniture incorrendo, però, nel vizio di travisamento della prova. Infatti, sarebbe emerso chiaramente dalle indagini che per l'esecuzione dei lavori pubblici in questione la ditta di [OSCURATO:PERSONA] ha solo fornito la manodopera, affidandosi totalmente all'aggiudicatario dell'appalto quanto alla scelta e alla fornitura dei materiali. Inoltre, le intercettazioni citate dal Tribunale dimostrerebbero che Grano aveva manifestato al titolare dell'appalto ogni perplessità, tanto da chiedergli indicazioni sul da farsi. In definitiva la conversazione che vede coinvolto il ricorrente, citata dal Tribunale a sostegno della sussistenza del dolo del reato contestato sarebbe indicativa dell'assenza di consapevolezza, da parte dello stesso indagato, del contenuto del progetto redatto per l'esecuzione dei lavori, dell'esclusiva titolarità in capo al Mauro della scelta dei materiali e della modalità di posa in opera delle tubazioni. Mancherebbe, quindi, il dolo del delitto di cui all'art. 356 cod. pen. come avrebbe dimostrato la difesa attraverso la produzione di documentazione in allegato a memoria difensiva, depositata in sede di riesame. La difesa aveva invocato, in via subordinata, la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 355 cod. pen., richiesta su cui la motivazione sarebbe del tutto assente, non essendo dimostrati gli artifici e raggiri richiesti per la configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture. In ordine a questo reato e all'ipotesi prospettata dalla difesa, mancherebbe anche la motivazione in merito alla circostanza aggravante mafiosa. Il Tribunale, trascurando del tutto le argomentazioni devolute -con memoria difensiva, si sarebbe riportato alla stringata frase contenuta nell'ordinanza genetica, secondo cui i lavori venivano così eseguiti per favorire, sul piano economico, la ditta riconducibile al Grano, che era espressione della consorteria nel settore degli appalti, ma quest'ultima affermazione è rimasta del tutto non dimostrata, mancando qualsiasi attività di indagine e qualsiasi elemento indiziario da cui essa potesse essere desunta, essendo il mero presunto coinvolgimento dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], del pari intraneo all'associazione nella ditta del figlio, insufficiente per integrare tale circostanza aggravante. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., e la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. viene contestato semplicemente sulla base del rapporto di parentela di Domenico con [OSCURATO:PERSONA] tanto che l'ordinanza impugnata, per dieci pagine, si diffonde a rendere motivazione che riguarda il padre del ricorrente. Il Tribunale assume che Domenico, titolare della ditta edile che svolgeva i lavori pubblici illecitamente, mediante subappalto, è figlio di Giuseppe, indicato dai collaboratori di giustizia quale appartenente al sodalizio, dunque, anche l'attività di Domenico viene fatta risalire al padre, quale strumento di infiltrazione negli appalti. La ditta Mesoscavi, però, ha svolto lavori in subappalto solo in due occasioni quindi non vi sarebbe stabile collegamento rispetto agli interessi della cosca. Inoltre, si rileva che a fronte di 57 contestazioni di reati fine, vi è una sola imputazione, ascritta a Grano in via provvisoria, come estorsione, per la quale il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di escludere la gravità indiziaria. Si esclude, poi, che i collaboratori di giustizia abbiano indicato [OSCURATO:PERSONA] come avente ruolo nell'ambito imprenditoriale e, comunque, nessun collaboratore escusso nel presente procedimento conosce [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, infine, finirebbe per concludere in questo senso soltanto attraverso due conversazioni, tra padre e figlio in cui quest'ultimo informa il padre dello svolgimento delle opere che, però per la difesa sarebbero conversazioni di nessun valore indiziante cfr. pag. 16 e ss. del ricorso. In ogni caso, anche a voler riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] la posizione di vertice della consorteria che i titoli custodiali intendono attribuirgli, tanto non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto contestato al figlio, avendo la frequentazione con l'associato, in tale caso, alternativa giustificazione ed in mancanza di elementi indiziari circa lo stabile inserimento di Domenico nella struttura organizzativa dell'associazione.2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 274, 275, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale, nonostante uno specifico motivo di riesame, non ha aggiunto nulla alla stringata motivazione dell'ordinanza genetica, la quale riporta, usando la tecnica del "copia-incolla", le medesime considerazioni esposte per altre posizioni. Manca, quindi, anche nel provvedimento del Tribunale, un'autonoma valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circa il mancato superamento della presunzione relativa della loro presenza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'indagato, della collocazione risalente nel tempo delle condotte delittuose contestate che, se anche sussistenti, risalgono al 2017, e l'assenza, come documentato dalla difesa, di segnalazione negativa a carico del ricorrente. 3.La difesa, avv. A. Gaito, a mezzo p.e.c. ha fatto pervenire motivi aggiunti, a sostegno del secondo e terzo motivo del ricorso principale. 3.1.In relazione alla condotta associativa si è notato che questa fonda sul ragionamento secondo il quale, avendo [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della ditta edile Mesoscavi ed essendo costui il figlio di Giuseppe, tali elementi sarebbero idonei a giustificare la gravità indiziaria della partecipazione ad associazione mafiosa, peraltro rimasta affidata alla petizione di principio secondo cui la ditta Mesoscavi era espressione del sodalizio operante a [OSCURATO:PERSONA]. Questi, invece, si sarebbe limitato a svolgere in subappalto lavori, in sole due occasioni e senza imposizioni ai danni delle ditte aggiudicatarie. Inoltre, la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] è quella di partecipare all'associazione rispettando e adempiendo alle direttive del padre, gestendo parte degli appalti pubblici e privati del territorio di riferimento e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo a contattare le imprese appaltatrici al fine di subentrare nei contratti loro assegnati e, quindi, di implementare gli introiti della locale. A fronte di detta contestazione, secondo la difesa, i provvedimenti non hanno dato contezza degli elementi di fatto a sostegno della pretesa partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno evidenziando l'imposizione dei lavori in subappalto e il confluire dei ricavi nella bacinella della congrega, come invece necessario, alla stregua dei principi fissati dalla pronuncia a Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'interrogativo al quale il Tribunale non avrebbe fornito appagante risposta, andrebbe, dunque, individuato nella necessità di definire la condotta partecipativa e, quindi, ad individuare quale contributo consapevole e volontario 'L() causalmente orientato al rafforzamento della congrega avrebbe fornito Domenico, nonché quale ruolo dinamico e funzionale avrebbe assunto per il perseguimento dei fini criminosi condivisi in forza della conclusione di un pactum sceleris. Tanto, anche a fronte dell'irrilevanza di situazioni di mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale che non si risolvono in condotte funzionali agli scopi associativi - con riferimento ai pretesi contatti che il ricorrente avrebbe intrattenuto, per conto del padre, con Trapasso e Procopio, nonché, a tutto voler concedere, al legame familiare con la figura paterna - che non sono neanche sufficienti a configurare il meno stringente requisito dell'appartenenza" ad associazione mafiosa richiesto per l'applicazione di una misura di prevenzione. Infine, quanto al reato di cui all'art. 356 cod. pen., si rileva che [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a svolgere attività di manodopera, rimettendosi completamente alle decisioni dell'aggiudicatario per la scelta dei materiali, l'acquisto dei medesimi e le concrete modalità di esecuzione dell'opera, rispetto ad un progetto dei lavori da lui non conosciuto e, quindi, non oggetto di cognizione né di consapevolezza. Emblematico in tal senso, sarebbe il tenore delle intercettazioni in cui Domenico chiedeva istruzioni e rappresentava perplessità al titolare dell'appalto il quale, peraltro, aveva direttamente fornito i tubi come dimostrato dalla relativa fattura intestata alla ditta Mauro (all. sub 1 al di ricorso). Di qui la richiesta di derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 355 cod. pen. che, peraltro, non consente l'applicazione di misura cautelare custodiale. Infatti, si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (in motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture) . Con ancora maggiore rigore è stato ulteriormente precisato, nel recente arresto giurisprudenziale citato per esteso nel ricorso, che delineare il discrimine tra le ipotesi di reato è operazione volta a scongiurare indebite dilatazioni dell'ambito applicativo della più grave ipotesi di cui all'art. 356 cod. pen. rispetto a quella di cui all'art. 355 cod. pen. la quale risulterebbe completamente assorbita nella prima laddove si ritenesse configurata a fronte di qualsivoglia inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti. 4.La difesa ha chiesto tempestivamente la discussione orale, ai sensi dell'art. 23 ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. All'esito dell'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alle censure che attengono alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero, sempre che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (tra le altre, Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei detti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). Ciò risulta avvenuto nel caso di specie perché il Giudice cautelare ha introdotto una sua ricostruzione delle vicende oggetto di indagine, ha delineato il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], al di là della pronunciata esclusione della gravità indiziaria in relazione al capo n. 11 dell'incolpazione, ha vagliato il profilo delle esigenze cautelari. Da ultimo è appena il caso di rimarcare che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, che, in motivazione, ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. Consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame sotto il prospettato profilo. 2.2.11 secondo motivo è infondato. La vicenda di cui al capo 13 ha ad oggetto la frode nelle pubbliche forniture indicata come commessa in relazione ai lavori di realizzazione della raccolta dell'acqua, in strada Laudoci, nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], da parte del ricorrente quale esecutore materiale dei lavori appaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e di fatto subappaltati al predetto. Grano, secondo i convergenti provvedimenti di merito, ha posato in opera tubi in conglomerato cementizio non adeguati o lesionati e, comunque, collocati in modo non corretto. L'ordinanza impugnata dà conto degli elementi indiziari da cui dedurre la sussistenza del reato di cui all'art. 356 cod. peri., e, in particolare, delle intercettazioni che attestano la consapevole e volontaria partecipazione del Grano alla frode nella fornitura (cfr. pag. 15 e ss. dell'ordinanza), indicando con ragionamento non manifestamente illogico e lineare, di aver ricavato dall'esame del compendio rappresentato dalle conversazioni intercettate, la dimostrazione della sussistenza del reato, anche dal punto di vista soggettivo. Si rimarca, particolarmente, l'esistenza di captazioni dalle quali secondo l'univoco significato attribuito ai colloqui captati, Grano si dimostra pacificamente consapevole della qualità dei tubi posati in opera (non carrabili), con indicazione del progettista come responsabile della situazione, valorizzando, comunque, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, l'intervenuta prosecuzione dei lavori e la non estraneità a detta deliberazione di "andare avanti" da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 16 : conv n. 55240 del 16 marzo 2017), ponendo in essere espedienti atti a far apparire l'esecuzione dell'opera come conforme agli obblighi assunti (cfr. pag. 16 relativamente al sms trasmesso da [OSCURATO:PERSONA] al padre : "ce a messo il misto e non si sono rotti ce lo faccio mettere"), onde compensare le carenze strutturali dovute a materiali risultati non idonei. Alla stregua di tale motivazione e del richiamo al contenuto di specifici colloqui, anche tra il ricorrente e il Mauro, la prospettazione alternativa proposta dalla difesa, secondo la quale la ditta di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fornire la manodopera, affidandosi totalmente all'aggiudicatario dell'appalto quanto alla scelta e alla fornitura dei materiali e delle modalità di posa in opera delle tubazioni, risulta versata in fatto e, comunque, pretende la rilettura del contenuto delle captazioni, complessivamente indicate nell'ordinanza genetica, operazione non consentita in questa sede. Sul punto si osserva che è noto che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Né il dedotto travisamento appare puntualmente devoluto. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta si rileva che il dolo richiesto, ai fini della configurabilità della fattispecie ritenuta in via provvisoria, è generico (tra le altre, Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Rv. 269370). Peraltro, il Tribunale del riesame descrive, dettagliatamente, la natura fraudolenta dell'operazione ed evidenzia la sussistenza del requisito della malafede, così, evidentemente, escludendo in radice la diversa qualificazione della condotta prospettata, ex art. 355 cod. pen.Invero, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Dunque, è proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture (tra le altre Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Rv.282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020, Rv. 279679). Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza risulta motivata, nel complesso (e quindi non soltanto con riferimento a quanto esposto a pag. 17 del provvedimento impugnato), con ragionamento non manifestamente illogico. In primo luogo, il Collegio osserva che i provvedimenti di merito rendono conto del costante riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al padre Giuseppe, all'epoca in regime di detenzione domiciliare, non soltanto dello stato di avanzamento dei lavori di interesse della ditta Mesoscavi, ma anche delle varie problematiche relative allo svolgimento delle opere appaltate, nonché alle difficoltà incontrate per le lesioni delle tubature e allo svolgimento delle prove di carico. Tanto, a dimostrazione della linearità logica del ragionamento dei giudici di merito che descrivono la Mesoscavi come collegata anche agli interessi strategici di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in regime di detenzione domiciliare e, dunque, anche con difficoltà di agire operativamente di persona e, comunque, a suo nome. In secondo luogo, si rileva che [OSCURATO:PERSONA], è destinatario di ordinanza cautelare per appartenenza ad associazione di stampo mafioso in posizione apicale, relativamente ad una cosca che, secondo la prospettazione recepita dai giudici di merito e, secondo la stessa contestazione provvisoria mossa a suo carico, trae profitti anche dallo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia ed, anzi, è diretta ad acquisire, anche indirettamente, il controllo e la gestione di detta attività economica, infiltrandosi nel settore degli appalti. Dunque, appare conclusione esente da illogicità manifesta e, come tale, non censurabile in questa sede, quella che vuole l'impresa, gestita da [OSCURATO:PERSONA], non solo non in contrasto con gli interessi economici dell'associazione alla quale il padre del ricorrente è accusato, allo stato, di appartenere, ma anche quale ente che ha operato, suo tramite, finendo per agevolare l'associazione medesima, perché ha consentito, quanto meno nelle occasioni e circostanze di cui all'imputazione provvisoria sub 13, l'attuazione di uno degli interessi economici perseguiti dal sodalizio, cioè quello di attuare l'infiltrazione nel settore degli appalti, così rafforzandone anche la capacità di influenza nel settore economico di interesse del sodalizio. 2.3. Il terzo motivo è fondato sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, come peraltro indicato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria svolta. La difesa ha rilevato compiutamente che la contestazione per il reato associativo è risalente mentre le indagini, che hanno condotto ad accertare le vicende relative alla Mesoscavi, sono state svolte negli anni 2016 e 2017, con acquisizione di lavori in subappalto, nelle occasioni indicate nell'incolpazione di cui al capo 13, rimarcando anche l'assenza di ogni altro reato fine per il quale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia stata riconosciuta la gravità indiziaria, esclusa anche per la contestazione sub capo 10. Si evidenzia, inoltre, l'assenza di qualsiasi riferimento da parte dei collaboratori di giustizia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan. Si sottolinea, infine, che anche l'attività contestata di cui al capo 13 avrebbe avuto attuazione in sole due occasioni, per gli appalti risultati di interesse della Mesoscavi, in assenza di ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito, da cui trarre le modalità operative tipiche dell'associazione, quale l'imposizione dei lavori in subappalto, o il certo confluire dei ricavi nella bacinella della congrega. A parere del Collegio, a fronte di tali considerazioni, deve essere rilevato il dedotto vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non rende conto delle censure difensive, già devolute sul punto in sede di riesame, quanto alla stabilità del vincolo associativo, tenuto conto della collocazione temporale delle vicende collegate alla Mesoscavi, onde definire l'ambito della condotta partecipativa che, invero risulta a contestazione "aperta", al fine di individuare quale contributo consapevole e volontario, al di là del concorso nel reato di cui al capo 13, causalmente orientato al rafforzamento della congrega, abbia fornito [OSCURATO:PERSONA], nonché quale ruolo dinamico e funzionale abbia assunto per il perseguimento dei fini condivisi in forza della partecipazione al clan. 2.4.11 quarto motivo è inammissibile. Il Tribunale a pag. 17 e ss prende in esame il profilo delle esigenze cautelari, con ragionamento che si attaglia anche alla contestazione della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto alla presunzione di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. Del resto, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215333). Sicché non può tenersi conto delle circostanze valorizzate dalla difesa (incensuratezza dell'indagato, della collocazione risalente nel tempo delle condotte delittuose contestate, risalenti al 2017, e l'assenza di segnalazione negativa a carico del ricorrente). 3.L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente alla motivazione svolta in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento al capo 1) dell'incolpazione provvisoria, relativamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, su tale capo, al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., con rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo alla pronuncia la liberazione dell'indagato. P.Q.M. Annulla l'o