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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28460/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicata nei confronti del ricorrente, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Verona in data 8 luglio 2022, con effetto dal 6 novembre 2022, dichiarando altresì, non doversi procedere in relazione alla richiesta di affidamento in prova terapeutico per soggetti alcol o tossicodipendenti e respingendo la domanda di affidamento in prova del condannato.

Considerato che il vizio dedotto, a mezzo del difensore, avv.

S. G. Bergamini, (illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione in relazione alla incompatibilità circa la prosecuzione dell'affidamento in prova) non è consentito in sede di legittimità in quanto relativb a doglianze in punto di fatto, per una parte, e, per altra parte, manifestamente infondato, perché prospetta vizio di motivazione che non si ricava dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato ove viene descritto puntualmente l'episodio del 6 novembre 2022, all'esito del quale il condannato è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato per aver forzato la cassetta delle elemosine della chiesa parrocchiale valdese ivi descritta, sottraendo il danaro ivi custodito, nonché l'esito della consulenza psicologica prodotta dall'istante).

Rilevato che si impone, alla luce di quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicata nei confronti del ricorrente, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Verona in data 8 luglio 2022, con effetto dal 6 novembre 2022, dichiarando altresì, non doversi procedere in relazione alla richiesta di affidamento in prova terapeutico per soggetti alcol o tossicodipendenti e respingendo la domanda di affidamento in prova del condannato. Considerato che il vizio dedotto, a mezzo del difensore, avv. S. G. Bergamini, (illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione in relazione alla incompatibilità circa la prosecuzione dell'affidamento in prova) non è consentito in sede di legittimità in quanto relativb a doglianze in punto di fatto, per una parte, e, per altra parte, manifestamente infondato, perché prospetta vizio di motivazione che non si ricava dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato ove viene descritto puntualmente l'episodio del 6 novembre 2022, all'esito del quale il condannato è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato per aver forzato la cassetta delle elemosine della chiesa parrocchiale valdese ivi descritta, sottraendo il danaro ivi custodito, nonché l'esito della consulenza psicologica prodotta dall'istante). Rilevato che si impone, alla luce di quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 28460/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris