CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o della presunta nullit à dell ’ assemblea in cuiè stato nominato, soggetta alle decadenze e forme dell ’ apposito rito impugnatorio. La Corte osserva quindi che in forza dell ’ art.25 primo comma della l. n.218/95, innanzitutto « Le societ à , le associazioni, le fondazionied ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di na- turaassociativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territo- rioè stato perfezionato il procedimento di costituzione » e, dunque, il criterio individ uerebbe nel caso in esame la legge lussemburghese; nondimeno,prosegue il disposto normativo citato, « Si applica, tuttavia, lalegge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ov- verose in Italia si trova l'oggetto principale di tali ent i. » . 7. Orbene, il giudice d ’ appello ha accertato che la sede effettiva con riferimentoai periodi di imposta oggetto delle riprese della GAI Mattiolo HoldingSA - oggi [OSCURATO:PERSONA] SA - era in Italia, essendo fittizia la sedeall’estero e tale accert amento fattuale non è specificamente re- vocatoin dubbio dalla censura, che si limita a riproporre la prospetta- zioneoriginaria della contribuente secondo cui non sarebbero adeguate lerisultanze del p.v.c., difesa gi à vagliata dal giudice d ’ appello e disat- tesa. Circa l ’ efficacia probatoria del p.v.c., va rammentato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a se- condadella natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardoun triplice livello di attendib ilit à : a) il verbale è assistito da fedeprivilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti at- testati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenzao che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprez- zamento o di percezione sensoriale, nonch é quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;b) quanto alla veridicit à sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del conte nuto di documenti formatidalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova con- traria,che pu ò essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti diconoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazionedel contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della in- dicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nelverbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giu- dicedeve in ogni caso valutare, in concorso c on gli altri elementi, po- tendoessere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inatten- dibilitào di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza,fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 24 novembre 2017 n.28060);orbene, nel caso di specie, non risulta proposta alcuna que- reladi falso n é contestazione analitica con indicazione specifica di ele- mentidi prova contrari e, dunque, fa fede l ’ accertamento fattual e del giudice d ’ appello circa l ’ esterovestizione della societ à che poggia su talesolido compendio. Pertanto,è logicamente la CTR ha ritenuto che trova applicazione nella fattispecieil secondo criterio di collegamento, il quale individua la legge italianae, ai sensi di questa, è legittima l ’ attivit à di accertamento svolta nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] custode giudiziario del 65% delle azionidella holding, la cui nomina risulta pacificamente dall ’ anagrafe tributaria, oltre che dall ’ assemblea ge nerale del consiglio d ’ ammini- strazionedella societ à . 8.Sono poi inammissibili perch é nuovi i profili di censura relativi alla violazionedegli artt.7 comma 1 e 12 comma 7 della l. n.212/2000, di cuila sentenza impugnata non d à conto n é il ricorso allega la rituale e tempestivaproposizione nei gradi di merito. Peraltro essi sono anche infondati, in quanto articolati sul presupposto che non sarebbe stata assicurataal contribuente la conoscenza legale del p.v.c. e di ogni altro attoistruttorio cui l ’ avvi so faccia riferimento, conseguenza del fatto che lanotifica del p.v.c. sarebbe avvenuta in capo ad un soggetto privo di poteri rappresentativi della societ à , prospettazione come sopra visto destituitadi fondamento. Infatti, non vi è ragione di dubitare d ella le- gittimazionedi [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare la societ à contribuente in sededi verifica, in quanto legittimamente nominato suo legale rappre- sentantee la societ à , per il tramite del suo legale rappresentante cui è statonotificato il p.v.c., ha avu to la conoscenza effettiva della verifica alfine di esercitare i diritti di difesa. 9. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa ap- plicazione da parte della CTR de ll ’ art.73 T.U.I.R. quanto all ’ accerta- mento dei presupposti per considerare le societ à estere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] schema legale. 10.La censura è inammissibile. Va richiamata la consolidata giurispru- denzadella Corte di Giustizia circa l ’ esterovestizione, in particolare le sentenze12 settembre 2006, causa C - 196/04, [OSCURATO:PERSONA] plc eCadbury [OSCURATO:PERSONA], e 28 giugno 2007, causa C - 73/06, PlanzerLuxembourg S ̀ rl, che individua il fenomeno nella fittizia loca- lizzazionedella residenza fiscale di una persona fisica o di una societ à all’estero in un Paese con un trattamento fiscale pi ù vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottr arsi agli adempimenti previsti dall’ordinamentotributario del Paese di reale appartenenza. Tenutoconto di tale quadro, la previsione di legge che nell ’ ordinamento nazionale regola la fattispecie e oggetto della censura in disamina è l'art. 73, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986, secondocui « [a] i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societ à e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hannola sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto princi- palenel territorio dello Stato » . Tale previsione è stata interpretata da questa Sezione (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23150 del 25/07/2022)nel senso di individuare i criteri di collegam ento - ossia la sedelegale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale - , pari- teticied alternativi, delle societ à e degli enti con il territorio dello Stato, lacui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina laresidenza i n Italia e l'assoggettamento alla potest à impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalit à elusivadella contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico van- taggiofiscale che altrimenti non le spetterebbe. 11.La decisione della CTR è conforme ai richiamati principi di diritto e, ai fini della decisione della censura va anche reiterato che, « Con la proposizionedel ricorso per cassazione, il ricorrente non pu ò rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valuta- zionedisponibili ed in s é coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimit à , dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- zionefatta dal giudice d i merito, cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, con- trollarneattendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze pro- batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussion e » (Cass.7 aprile 2017 n. 9097). Orbene, f ermo restando quanto sopra gi à visto circa l ’ individuazione dellalegge italiana sulla base del sistema italiano di diritto internazio- nale privato, il Collegio rammenta quanto alla disposizione invocata nelladoglianza oggetto di scrutinio che in materia di imposte sui redditi dellesocietà, l'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, come gi à l’art.87del medesimo decreto in vigore sino al 31.12.2003, individuano i seguenti criteri di collegamento con il terri torio dello Stato: la sede legale,la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale delle societ à edegli enti. Orbene, essi sono paritetici ed alternativi (cfr. Cass. Sez. 5- , Ordinanza n. 23150 del 25/07/2022) e la ricorrenza anche solo di unodi es si per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenzain Italia della societ à e l'assoggettamento alla potest à impo- sitivadel fisco italiano. Ilmotivo in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge, con- testal ’ accertamento operato dal giudice d ’ appello sulla base delle ri- sultanze del p.v.c. e dello stesso menzionato processo penale circa l’esterovestizione e la sussistenza del criterio di collegamento con lo Statoalla luce del disposto di legge summenzionato. Si sollecita cos ì , inammissibilmente,una rivalutazione di accertamenti in fatto e di que- stioniinerenti alla sufficienza degli elementi di prova della pretesa im- positivache è estranea al perimetro del giudizio consentito in sede di legittimità, non essendo neppure stata allegata una censura motiva- zionalecon deduzione di fatti decisivi e contrari all ’ accertamento della CTR,ritualmente introdotti nel processo e non debitamente vagliati dal giudicedel merito. 12.Con il terzo motivo la societ à - agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione da parte dellasentenza impugnata degli artt.63, 75 e 86 T.U.I.R. perch é negli avvisi di accertamento, ai fini della determinazione dell ’ imponibile, sonostati assunti i componen ti positivi come risultanti dal bilancio de- positatoin Lussemburgo per il 2003 e dalla documentazione fornita dal consulenteper il 2004 e poi sarebbe stata detratta la quota ammortiz- zabilepari al 10% ma non anche gli interessi passivi, perch é non do- cumentati. 13.La doglianza è inammissibile perch é investe l ’ accertamento fattuale condotto dal giudice d ’ appello di mancata dimostrazione in giudizio della sussistenza di tali componenti negativi, per essere del tutto ge- nericala difesa dell ’ appellante sul pun to. A sua volta, è generica la censura proposta nel presente giudizio di legittimità,dal momento che si limita ad affermare a p.36 del ricorso secondocui « In entrambi i gradi del giudizio di merito è stata eccepita l’illegittimitàdi un tale operato, ma nulla è stato statuito sul punto » . Al contrario,a differenza di quanto ritiene la societ à , la statuizione esiste, all’ultimapagina della sentenza impugnata, in cui si legge « Q uanto al motivodi appello relativo all ’ omessa valutazione delle spese risultanti dallacontabilità ( … ) la contribuente dovrebbe provare l ’ esistenza dei fattiche danno luogo a costi deducibili e non limitarsi a richiamare le scritture contabili » e, nuovamente, la ricorrente omette di indicare i fatti contrari a tale accertam ento e di cui il giudice del merito non avrebbetenuto conto, prospettando una doglianza generica e apodit- tica. 14. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condosoccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.