CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10941/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermoudita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendol'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo del 14 febbraio 2025, ha applicato la misura cautelare personale dellacustodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all’art.416 bis cod. pen., per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso “[OSCURATO:PERSONA]”, qualeesponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], ricompresa nel mandamento mafioso diTommaso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], avendo assistito il sodale [OSCURATO:PERSONA] nelle suefunzioni di organizzatore della cosca mafiosa, anche nel settore del traffico di stupefacenti,con contestazione aperta dall’1 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel riformare il provvedimento reiettivo della domanda cautelaredel primo giudice, ha inferito il perdurante inserimento dell’indagato nel sodalizio mafioso,per l’adesione al quale ha già riportato condanna definitiva, dalle emergenze captativeafferenti alle operazioni eseguite nei confronti del genero [OSCURATO:PERSONA], preposto dallacosca ai settori illeciti riguardanti il traffico di droga, il gioco clandestino, le attività estorsive, ilmantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie.Il Tribunale ha evidenziato che, in costanza dello stato detentivo, [OSCURATO:PERSONA] avevamantenuto saldi legami con la cosca di riferimento, come si arguiva da una conversazionetra [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], e FrancescoStagno, nel corso della quale il primo comunicava all’interlocutore di aver incontrato inambito carcerario il suocero [OSCURATO:PERSONA] e di avergli assicurato, una volta uscito dal carcere,“tappeto rosso e tutte cose”. Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conversando con la suocera l’1 gennaio2024, ad annunciare che [OSCURATO:PERSONA], non appena uscito di galera, avrebbe comandato.Puntuale conferma dei propositi e delle rassicurazioni enucleabili dei menzionaticolloqui i Giudici di merito hanno tratto dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] econsiderate indicative dell’assunzione in concreto da parte dell’indagato di un ruolo nelcontesto associativo di riferimento e della volontà di questi di continuare a fare partedell’associazione, dando un contributo sul piano gestionale e organizzativo.Il 18 aprile 2024, appena un giorno dopo la scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] faceva al suocero unresoconto sulle attività dell’organizzazione, rappresentando che tutte le piazze di spaccioversavano alla cosca una quota mensile. Il genero si soffermava sulle lamentele esternatedal gestore di una delle piazze per i pagamenti imposti e sul mantenimento erogatomensilmente a un detenuto. [OSCURATO:PERSONA], pur manifestando la volontà di non interveniredirettamente nell’attività illecita, reclamava una quota settimanale degli introiti di una piazzadi spaccio per mantenere la propria famiglia. Reso edotto dall’affine del controllo esercitatodal sodalizio su tutti i padiglioni del quartiere Zen 2 e in ordine ai soggetti deputati a curare lariscossione dei proventi per conto del clan, l’indagato autorizzava [OSCURATO:PERSONA] a continuare adoperare secondo le linee esposte sino al 28 giugno seguente, allorquando avrebbe terminatodi espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, riservando di valutare nel prosieguose continuare a delegare ad altri le incombenze o gestirle in prima persona.L’11 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] si intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] su questioni concernenti ledinamiche del traffico degli stupefacenti, che l’affine gestiva per conto della congrega. In unasituazione di penuria di cocaina nel mercato locale, a causa di prezzi troppo alti dellasostanza, l’indagato esternava il proposito di creare una nuova piazza di spaccio di drogheleggere nei pressi della propria abitazione.Sul traffico degli stupefacenti i due affini interloquivano nuovamente il 13 maggio 2024:[OSCURATO:PERSONA] prospettava al genero la possibilità di reperire canali per l’approvvigionamento dellacocaina in Calabria; nel prosieguo si confrontava con l’affine sulle iniziative da adottare perovviare alla scarsa disponibilità di tale tipologia di stupefacente sul mercato palermitano.In una conversazione, registrata qualche mese dopo, [OSCURATO:PERSONA] programmava di recarsi inGermania, lasciando al suocero la gestione degli affari illeciti riguardanti le scommesse;seguiva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famigliamafiosa di [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di tale settore per conto dell’organizzazione.Sul piano cautelare il Tribunale, pur dando atto dell’operatività della presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dell’assenza di elementi idonei a superarla, haravvisato in ogni caso la ricorrenza di pericula, ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 274,comma 1, cod. proc. pen., fronteggiabili unicamente con la misura della custodia in carcere.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo delproprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta partecipazione associativa, avendo il Tribunale fondato il giudizio digravità indiziaria su intercettazioni di colloqui che non vedevano protagonista MassimilianoVattiato, dal contenuto generico e privi di riscontri estrinseci individualizzanti.Ha dedotto che dal colloquio registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonemergeva alcun contributo concreto del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione.Ha contestato la possibilità di trarre elementi indizianti dalle conversazioni trasenza che possa evincersi alcun contributo dinamico e funzionale al sodalizio.Nella conversazione intercettata il 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al generoche non intendeva intervenire direttamente negli affari illeciti, preferendo trovare un lavoroper mantenere la famiglia. Tanto meno assumeva valore indiziante la circostanza che, nelcorso del medesimo colloquio, [OSCURATO:PERSONA] avesse informato l’indagato del versamento di unaquota mensile da parte dei gestori delle piazze di spaccio, posto che [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato la volontà di rimanere estraneo a tali dinamiche illecite, non avendo intenzionedi tornare in carcere.Il progetto di [OSCURATO:PERSONA] di organizzare una piazza di spaccio nei pressi della propriaabitazione era rimasto un mero intento penalmente irrilevante.Analogamente, non era mai stato attuato dallo [OSCURATO:PERSONA] il proposito di lasciare la Sicilia,delegando al suocero la gestione degli affari della cosca nel settore delle scommesse e deigiochi clandestini.Le conversazioni dell’11 e del 13 maggio 2024 contenevano solo commentidell’indagato su quanto riferito dal genero in ordine alla penuria di sostanze stupefacenti ealla presenza di sostanze di scarsa qualità sul mercato palermitano della droga.2.2 Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari connotate daconcretezza e attualità afferenti al pericolo di inquinamento probatorio, al pericolo di fuga eal pericolo di reiterazione criminosa specifica. Ha eccepito l’omessa indicazione del terminedi cui all’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., nonché l’omessa valutazione dellapossibilità di fronteggiare le esigenze di cautela con la misura degli arresti domiciliari concontrollo elettronico a distanza.Ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., perviolazione degli artt. 3, 13, primo comma, 24, primo e secondo comma, 27, terzo comma,117, primo comma, Cost., nonché degli artt. 2 e 5 CEDU, nella parte in cui sancisce unapresunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per gli indiziati del delitto dicui all’art. 416 bis cod. pen.Ha richiamato, a supporto della denunciata illegittimità di meccanismi presuntivi, ledecisioni della Corte costituzionale in materia di permessi premio ai detenuti, noncollaboranti, per i reati previsti dall’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e della Corte EDU in temadi “ergastolo ostativo”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che le doglianze in punto digravità indiziaria, incentrate sulla prospettazione di una diversa interpretazione del materialeinvestigativo di tipo intercettivo, sono rivolte a una non consentita rilettura delle risultanzecaptative, in contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza che considera questionedi fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez.2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01). Per altro verso, è approdogiurisprudenziale consolidato che il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi, da cuiemergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoriadiretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioniintercettate secondo criteri di linearità logica (così, tra le tante, Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04).Avendo i giudici di merito offerto una ricostruzione del significato delle conversazioniintercettate, in verità esplicite negli stralci riportati nell’ordinanza, del tutto coerente epuntuale, le critiche mosse dal ricorrente devono ritenersi del tutto infondate.A dispetto delle censure difensive, le valutazioni espresse nel provvedimentoimpugnato fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazionemafiosa.È stato condivisibilmente affermato al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza in sedecautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione almedesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutaticongiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazionerelativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221).Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutividel programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa,essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente delgruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).In ossequio ai principi esposti, il Tribunale del riesame ha dato logicamente conto dellaperdurante partecipazione all’associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] dell’indagatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA],già definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.Il Tribunale ha valorizzato l’investitura in costanza della detenzione ricevutadall’esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA], nonché i ripetuti confronti, intercettati in epocasuccessiva alla scarcerazione, col genero [OSCURATO:PERSONA], col quale [OSCURATO:PERSONA] interloquivasugli affari del congrega nel traffico di stupefacenti, sul mantenimento ai detenuti, sugliintroiti scaturenti dalle quote versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio e sullemodalità di riscossione, rivendicando una partecipazione ai predetti introiti per far fronte alleproprie esigenze familiari.Nella medesima direzione i giudici del riesame hanno rimarcato come [OSCURATO:PERSONA], in vistadi un suo allontanamento dal territorio siciliano, avesse individuato il suocero quale sostitutonel delicato settore del gioco e delle scommesse, che egli gestiva per contodell’associazione: il proposito esternato, a prescindere dalla concreta attuazione, confermaulteriormente come nell’ambito del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] fosse considerato un affiliato in grado diassolvere a ruoli funzionali all’attuazione del programma criminoso.Erroneamente il ricorrente invoca un effettivo ed efficace intervento nelle vicendemafiose, essendo sufficiente la perdurante intraneità al sodalizio, in ossequio all’autorevoleorientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la condotta di partecipazionead associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nellastruttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.Sul piano cautelare il Tribunale non si è limitato a dare conto dell’operatività delladuplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha affermato laricorrenza in concreto delle esigenze di cautela, probatoria, finale e sociale, in ragione deigravi precedenti penali, anche specifici, dell’indagato, della stabilità dell’apporto al sodaliziomafioso, della possibilità di avvalersi degli strumenti di intimidazione tipici dell’associazione,nonché di mezzi e persone facenti capo alla stessa, concludendo che la misura carceraria èl’unica idonea a ostacolare il riallaccio dei legami con il sodalizio.Trattasi di valutazioni congrue, alle quali il ricorrente contrappone deduzioniaspecifiche, allegando non meglio esplicitate condizioni di salute e non confrontandosi con laritenuta necessità di mantenere la misura di massimo rigore, al fine di impedire laprotrazione della condotta associativa a fronte di un’ininterrotta adesione al sodalizio, adispetto di qualunque deterrenza connessa alla condanna riportata per condotta di analoganatura e alla carcerazione subita.Quanto all’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett.d), cod. proc. pen. per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo diinquinamento probatorio, essa è pacificamente non necessaria quando concorrono ancheesigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 – 01; Sez. 6, n. 1094del 18/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265892 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 10785 del21/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249586 - 01).4. Il motivo di ricorso, con cui si censura la legittimità del citato art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è inammissibile alla stregua di quanto esposto, non essendosi il Tribunale limitatoa valutare le esigenze cautelari alla luce della doppia presunzione di cui alla disposizionesospettata di incostituzionalità.La Corte costituzionale, in ogni caso, ha già avuto modo di pronunciarsi sullaquestione, giudicando manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevatisulla disposizione nella nuova formulazione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, inriferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. (Cost. ord. n. 136 del2017). Nell’occasione il Giudice delle leggi ha ribadito, anche mediante richiami a precedentipronunce sul tema (Cost. nn. 265 del 2010, 231 del 2011, 53 del 2013, 48 del 2015), che laratio giustificativa del particolare regime va ricercata nella peculiare natura del delitto diassociazione di tipo mafioso, «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione econdizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguiredeterminati fini illeciti», e nella specificità del vincolo associativo «che, sul piano concreto,implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gliassociati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamentoterritoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva diaccrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso», rilevando che«l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi esecondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare chepuò essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure “minori”sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza inmodo da neutralizzarne la pericolosità».Tanto meno vale ad introdurre argomenti a supporto della lamentata rigidità dellapresunzione il riferimento alla sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio aidetenuti non collaboranti per reati cosiddetti ostativi. Ed invero, nella predetta pronuncia laCorte costituzionale mette a confronto la presunzione di pericolosità del soggetto detenutoper taluno dei reati previsti dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., quale conseguenza della noncollaborazione, con la presunzione cautelare regolata dal terzo comma dell’art. 275 cod.proc. pen., rimarcando la diversità del contesto in cui le due presunzioni sono destinate adoperare: nella fase cautelare la presunzione iuris et de iure di adeguatezza della custodia incarcere per gli indiziati del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. si giustifica «non solo per lepeculiari connotazioni del sodalizio criminale, ma anche perché la valutazione è svolta quasinell’immediatezza del fatto o, comunque, in un momento non lontano dalla sua suppostacommissione»; «nella fase di esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale iltrascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità deldetenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è questa situazione che induce ariconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto diconcessione del permesso premio».5. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10941/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3764/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27112/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermoudita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendol'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo del 14 febbraio 2025, ha applicato la misura cautelare personale dellacustodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all’art.416 bis cod. pen., per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso “[OSCURATO:PERSONA]”, qualeesponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], ricompresa nel mandamento mafioso diTommaso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], avendo assistito il sodale [OSCURATO:PERSONA] nelle suefunzioni di organizzatore della cosca mafiosa, anche nel settore del traffico di stupefacenti,con contestazione aperta dall’1 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel riformare il provvedimento reiettivo della domanda cautelaredel primo giudice, ha inferito il perdurante inserimento dell’indagato nel sodalizio mafioso,per l’adesione al quale ha già riportato condanna definitiva, dalle emergenze captativeafferenti alle operazioni eseguite nei confronti del genero [OSCURATO:PERSONA], preposto dallacosca ai settori illeciti riguardanti il traffico di droga, il gioco clandestino, le attività estorsive, ilmantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie.Il Tribunale ha evidenziato che, in costanza dello stato detentivo, [OSCURATO:PERSONA] avevamantenuto saldi legami con la cosca di riferimento, come si arguiva da una conversazionetra [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], e FrancescoStagno, nel corso della quale il primo comunicava all’interlocutore di aver incontrato inambito carcerario il suocero [OSCURATO:PERSONA] e di avergli assicurato, una volta uscito dal carcere,“tappeto rosso e tutte cose”. Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conversando con la suocera l’1 gennaio2024, ad annunciare che [OSCURATO:PERSONA], non appena uscito di galera, avrebbe comandato.Puntuale conferma dei propositi e delle rassicurazioni enucleabili dei menzionaticolloqui i Giudici di merito hanno tratto dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] econsiderate indicative dell’assunzione in concreto da parte dell’indagato di un ruolo nelcontesto associativo di riferimento e della volontà di questi di continuare a fare partedell’associazione, dando un contributo sul piano gestionale e organizzativo.Il 18 aprile 2024, appena un giorno dopo la scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] faceva al suocero unresoconto sulle attività dell’organizzazione, rappresentando che tutte le piazze di spaccioversavano alla cosca una quota mensile. Il genero si soffermava sulle lamentele esternatedal gestore di una delle piazze per i pagamenti imposti e sul mantenimento erogatomensilmente a un detenuto. [OSCURATO:PERSONA], pur manifestando la volontà di non interveniredirettamente nell’attività illecita, reclamava una quota settimanale degli introiti di una piazzadi spaccio per mantenere la propria famiglia. Reso edotto dall’affine del controllo esercitatodal sodalizio su tutti i padiglioni del quartiere Zen 2 e in ordine ai soggetti deputati a curare lariscossione dei proventi per conto del clan, l’indagato autorizzava [OSCURATO:PERSONA] a continuare adoperare secondo le linee esposte sino al 28 giugno seguente, allorquando avrebbe terminatodi espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, riservando di valutare nel prosieguose continuare a delegare ad altri le incombenze o gestirle in prima persona.L’11 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] si intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] su questioni concernenti ledinamiche del traffico degli stupefacenti, che l’affine gestiva per conto della congrega. In unasituazione di penuria di cocaina nel mercato locale, a causa di prezzi troppo alti dellasostanza, l’indagato esternava il proposito di creare una nuova piazza di spaccio di drogheleggere nei pressi della propria abitazione.Sul traffico degli stupefacenti i due affini interloquivano nuovamente il 13 maggio 2024:[OSCURATO:PERSONA] prospettava al genero la possibilità di reperire canali per l’approvvigionamento dellacocaina in Calabria; nel prosieguo si confrontava con l’affine sulle iniziative da adottare perovviare alla scarsa disponibilità di tale tipologia di stupefacente sul mercato palermitano.In una conversazione, registrata qualche mese dopo, [OSCURATO:PERSONA] programmava di recarsi inGermania, lasciando al suocero la gestione degli affari illeciti riguardanti le scommesse;seguiva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famigliamafiosa di [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di tale settore per conto dell’organizzazione.Sul piano cautelare il Tribunale, pur dando atto dell’operatività della presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dell’assenza di elementi idonei a superarla, haravvisato in ogni caso la ricorrenza di pericula, ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 274,comma 1, cod. proc. pen., fronteggiabili unicamente con la misura della custodia in carcere.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo delproprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta partecipazione associativa, avendo il Tribunale fondato il giudizio digravità indiziaria su intercettazioni di colloqui che non vedevano protagonista MassimilianoVattiato, dal contenuto generico e privi di riscontri estrinseci individualizzanti.Ha dedotto che dal colloquio registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonemergeva alcun contributo concreto del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione.Ha contestato la possibilità di trarre elementi indizianti dalle conversazioni trasenza che possa evincersi alcun contributo dinamico e funzionale al sodalizio.Nella conversazione intercettata il 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al generoche non intendeva intervenire direttamente negli affari illeciti, preferendo trovare un lavoroper mantenere la famiglia. Tanto meno assumeva valore indiziante la circostanza che, nelcorso del medesimo colloquio, [OSCURATO:PERSONA] avesse informato l’indagato del versamento di unaquota mensile da parte dei gestori delle piazze di spaccio, posto che [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato la volontà di rimanere estraneo a tali dinamiche illecite, non avendo intenzionedi tornare in carcere.Il progetto di [OSCURATO:PERSONA] di organizzare una piazza di spaccio nei pressi della propriaabitazione era rimasto un mero intento penalmente irrilevante.Analogamente, non era mai stato attuato dallo [OSCURATO:PERSONA] il proposito di lasciare la Sicilia,delegando al suocero la gestione degli affari della cosca nel settore delle scommesse e deigiochi clandestini.Le conversazioni dell’11 e del 13 maggio 2024 contenevano solo commentidell’indagato su quanto riferito dal genero in ordine alla penuria di sostanze stupefacenti ealla presenza di sostanze di scarsa qualità sul mercato palermitano della droga.2.2 Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari connotate daconcretezza e attualità afferenti al pericolo di inquinamento probatorio, al pericolo di fuga eal pericolo di reiterazione criminosa specifica. Ha eccepito l’omessa indicazione del terminedi cui all’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., nonché l’omessa valutazione dellapossibilità di fronteggiare le esigenze di cautela con la misura degli arresti domiciliari concontrollo elettronico a distanza.Ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., perviolazione degli artt. 3, 13, primo comma, 24, primo e secondo comma, 27, terzo comma,117, primo comma, Cost., nonché degli artt. 2 e 5 CEDU, nella parte in cui sancisce unapresunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per gli indiziati del delitto dicui all’art. 416 bis cod. pen.Ha richiamato, a supporto della denunciata illegittimità di meccanismi presuntivi, ledecisioni della Corte costituzionale in materia di permessi premio ai detenuti, noncollaboranti, per i reati previsti dall’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e della Corte EDU in temadi “ergastolo ostativo”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che le doglianze in punto digravità indiziaria, incentrate sulla prospettazione di una diversa interpretazione del materialeinvestigativo di tipo intercettivo, sono rivolte a una non consentita rilettura delle risultanzecaptative, in contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza che considera questionedi fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez.2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01). Per altro verso, è approdogiurisprudenziale consolidato che il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi, da cuiemergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoriadiretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioniintercettate secondo criteri di linearità logica (così, tra le tante, Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04).Avendo i giudici di merito offerto una ricostruzione del significato delle conversazioniintercettate, in verità esplicite negli stralci riportati nell’ordinanza, del tutto coerente epuntuale, le critiche mosse dal ricorrente devono ritenersi del tutto infondate.A dispetto delle censure difensive, le valutazioni espresse nel provvedimentoimpugnato fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazionemafiosa.È stato condivisibilmente affermato al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza in sedecautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione almedesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutaticongiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazionerelativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221).Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutividel programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa,essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente delgruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).In ossequio ai principi esposti, il Tribunale del riesame ha dato logicamente conto dellaperdurante partecipazione all’associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] dell’indagatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA],già definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.Il Tribunale ha valorizzato l’investitura in costanza della detenzione ricevutadall’esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA], nonché i ripetuti confronti, intercettati in epocasuccessiva alla scarcerazione, col genero [OSCURATO:PERSONA], col quale [OSCURATO:PERSONA] interloquivasugli affari del congrega nel traffico di stupefacenti, sul mantenimento ai detenuti, sugliintroiti scaturenti dalle quote versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio e sullemodalità di riscossione, rivendicando una partecipazione ai predetti introiti per far fronte alleproprie esigenze familiari.Nella medesima direzione i giudici del riesame hanno rimarcato come [OSCURATO:PERSONA], in vistadi un suo allontanamento dal territorio siciliano, avesse individuato il suocero quale sostitutonel delicato settore del gioco e delle scommesse, che egli gestiva per contodell’associazione: il proposito esternato, a prescindere dalla concreta attuazione, confermaulteriormente come nell’ambito del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] fosse considerato un affiliato in grado diassolvere a ruoli funzionali all’attuazione del programma criminoso.Erroneamente il ricorrente invoca un effettivo ed efficace intervento nelle vicendemafiose, essendo sufficiente la perdurante intraneità al sodalizio, in ossequio all’autorevoleorientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la condotta di partecipazionead associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nellastruttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.Sul piano cautelare il Tribunale non si è limitato a dare conto dell’operatività delladuplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha affermato laricorrenza in concreto delle esigenze di cautela, probatoria, finale e sociale, in ragione deigravi precedenti penali, anche specifici, dell’indagato, della stabilità dell’apporto al sodaliziomafioso, della possibilità di avvalersi degli strumenti di intimidazione tipici dell’associazione,nonché di mezzi e persone facenti capo alla stessa, concludendo che la misura carceraria èl’unica idonea a ostacolare il riallaccio dei legami con il sodalizio.Trattasi di valutazioni congrue, alle quali il ricorrente contrappone deduzioniaspecifiche, allegando non meglio esplicitate condizioni di salute e non confrontandosi con laritenuta necessità di mantenere la misura di massimo rigore, al fine di impedire laprotrazione della condotta associativa a fronte di un’ininterrotta adesione al sodalizio, adispetto di qualunque deterrenza connessa alla condanna riportata per condotta di analoganatura e alla carcerazione subita.Quanto all’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett.d), cod. proc. pen. per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo diinquinamento probatorio, essa è pacificamente non necessaria quando concorrono ancheesigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 – 01; Sez. 6, n. 1094del 18/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265892 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 10785 del21/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249586 - 01).4. Il motivo di ricorso, con cui si censura la legittimità del citato art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è inammissibile alla stregua di quanto esposto, non essendosi il Tribunale limitatoa valutare le esigenze cautelari alla luce della doppia presunzione di cui alla disposizionesospettata di incostituzionalità.La Corte costituzionale, in ogni caso, ha già avuto modo di pronunciarsi sullaquestione, giudicando manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevatisulla disposizione nella nuova formulazione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, inriferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. (Cost. ord. n. 136 del2017). Nell’occasione il Giudice delle leggi ha ribadito, anche mediante richiami a precedentipronunce sul tema (Cost. nn. 265 del 2010, 231 del 2011, 53 del 2013, 48 del 2015), che laratio giustificativa del particolare regime va ricercata nella peculiare natura del delitto diassociazione di tipo mafioso, «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione econdizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguiredeterminati fini illeciti», e nella specificità del vincolo associativo «che, sul piano concreto,implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gliassociati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamentoterritoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva diaccrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso», rilevando che«l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi esecondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare chepuò essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure “minori”sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza inmodo da neutralizzarne la pericolosità».Tanto meno vale ad introdurre argomenti a supporto della lamentata rigidità dellapresunzione il riferimento alla sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio aidetenuti non collaboranti per reati cosiddetti ostativi. Ed invero, nella predetta pronuncia laCorte costituzionale mette a confronto la presunzione di pericolosità del soggetto detenutoper taluno dei reati previsti dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., quale conseguenza della noncollaborazione, con la presunzione cautelare regolata dal terzo comma dell’art. 275 cod.proc. pen., rimarcando la diversità del contesto in cui le due presunzioni sono destinate adoperare: nella fase cautelare la presunzione iuris et de iure di adeguatezza della custodia incarcere per gli indiziati del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. si giustifica «non solo per lepeculiari connotazioni del sodalizio criminale, ma anche perché la valutazione è svolta quasinell’immediatezza del fatto o, comunque, in un momento non lontano dalla sua suppostacommissione»; «nella fase di esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale iltrascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità deldetenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è questa situazione che induce ariconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto diconcessione del permesso premio».5. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]