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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00029/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.530/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 23, come da procura in calce alla memoria di costituzione; - resistente – avverso Oggetto: specificità motivi appello - art. 53 D.lgs. 546/1992 la sentenza n. 2756/6/2017, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione 6, in data 15/5/2017, depositata il 16/5/2017; ascoltata la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; LaCorte osserva: Fatti di causa 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento n.

TK7011605771-2012 con il quale l’Ufficio, ai sensi degli artt. 32,primo comma n. 2, 38 e 39 , primo comma lett. c), 42 e 43 del D.P.R. 600/1073, e degli artt. 5, 11, 11 bis del D.lgs. 446/1997, nonché, ai fini IVA, degli art. 51, comma 2 n. 2, e 54, comma 2, del D.P.R.633/1972, recuperava a tassazione accreditamenti per euro 325.076,82 e addebitamenti pari ad euro 79.988,28, con un conseguente reddito imponibile di euro 542.041,00.

2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rilevando l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 del D.P.R.633/1922 e perché fondato su mere presunzioni e su una interpretazione dei dati arbitraria ed errata, chiedendo in via subordinata la rideterminazione dell’imponibile e/o il riconoscimento dei costi.

L’Agenzia si costituiva contestando la prospettazione difensiva di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso

3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n. 21609/32/15 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la parte relativa ai prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, poiché il ricorrente era titolare di redditi da lavoro autonomo.

4. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la parziale riforma, ed in particolare deduceva quanto segue : a) l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in corso di causa in violazione dell’art. 32 del D.P.R.600/1973, e dell’art. 51 ultimo comma del D.P.R. 633/1972 e, comunque, l’inidoneità della documentazione ad assolvere all’onere della prova posto a carico del contribuente; b) quanto all’importo di euro 95.000,00, asseritamente ricevuto a titolo di finanziamento per l’apertura diuna scuola di danza, l’appellante rilevava che il documento prodotto era una scritturaprivata priva di data certa e dal contenuto generico; c) quanto all’importo di euro 9.133,00,ritenuto giustificato a titolo di canoni di locazione dei fabbricati dichiarati dalla parte nel 2007, l’appellante evidenziava che nel quadro RB non risultava dichiarato alcun canone; d) quanto alla vendita dell’autovettura di marca Porsche, rilevava ancora che era stata fornita soltanto una dichiarazione del presunto acquirente e nessun atto avente valenza di riscontro certo; d) infine, con riferimento all’assegno emesso da INA Assitalia per la liquidazione di un generico sinistro, l’appellante evidenziava che non era stata fornita alcuna notizia circa la sua esatta consistenza, né la polizza o il contratto di assicurazione.

Il contribuente nel costituirsi nel grado di appello insisteva quanto alla regolarità della contabilità.

5. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’Agenzia avesse riproposto le medesime argomentazioni già esaminate nel primo grado, senza aggiungere nuove motivazionia sostegno, mentre il contribuente aveva insistito a sostegno della motivazione resa dal giudice di primo grado. 6.L’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente si costituisce con memoria avente contenuto difensivo, non risulta, però, in atti la notifica dell’atto al ricorrente ai sensi ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, per cui va considerato resistente;ha depositato memorie il 7/11/2015.

7. Dopo l’iscrizione del giudizio per cassazione, in data 6/5/2019 il contribuente inoltrava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ma l’Agenzia delle Entrate in data 17/7/2020 comunicava il proprio diniego rappresentando che l’applicazione del 5% del valore della controversia per la definizione agevolata della stessa non poteva essere applicata perché non ricorreva l’ipotesi della soccombenza dell’ente in tutti i gradi di giudizio alla data di entrata in vigore del decreto innanzi richiamato, stante la pronuncia di parziale soccombenza nella sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 2160972015.

Deve,dunque, darsi atto del fatto che l’ istanza veniva considerata in contrasto con la previsione dell’art. 6, comma 2 ter, del D.L. 119/2018, nonché con i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6/2019.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992 , avendo la [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’impugnazione nonostante l’appellante avesse proposto, rispetto ad una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] comunque generica e consistente in un acritico recepimento delle tesi di parte ricorrente, motivi di censura della decisione impugnata.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L ’Agenzia delle Entrate , nel rispetto del principio di autosufficienza,di cui all’art. 360, primo comma, n.6), cod. proc. civ., ha riproposto nel ricorso il contenuto dell’atto di appelloed ha riportato i punti contestati dalla sentenza di primo grado.

La Corte, in relazione alla violazione dell’art. 53 D.lgs. 546/546/1992, ha osservato che in tema di contenzioso tributario la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura(Cass., sez. 5, 10/01/2024, n. 1030).

Ed ancora, è stato affermato che,laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazionespecifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass., sez. 6-5, 25/2/2022, n. 6302).

In definitiva, non sono configurabili la mancanza o l’assoluta incertezza e genericità dei motivi specifici dell’impugnazione che determinano l’inammissibilità dell’appello qualora quest’ultimo contenga una motivazione interpretabile in modo non equivoco, dal momento che, come ripetutamente argomentato (Cass., sez.5, 21/07/2020 , n. 15519), è possibile desumere gli elementi di specificità dei motivi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

L'articolo 53 del D.lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ. , trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.

E’, dunque , necessario garantire l’effettività del sindacato di merito ogni qualvolta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.

Dalla lettura degli atti si evince chiaramente che l’Agenzia ha censurato la decisione del primo grado rilevando innanzitutto la genericità della sentenza, basata su presupposti inesatti ed errati, avendo i giudici di primo grado accolto, seppure in parte, le istanze formulate in primo grado dal contribuente in violazione del dato normativo ed in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato; ha poi rilevato che le argomentazioni sostenute a giustificazione dei singoli accreditamenti menzionati erano fondate su fatti non adeguatamente provati, all’uopo richiamandola distribuzione dell’onere della prova ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972; inoltre, ha richiamato specificamente le questioni concernenti la voce relativa all’importo di euro 95.000,00, contestando l’assunto che il contribuente lo avesse ricevuto a titolo di finanziamento in virtù della richiamata scrittura privata, spiegando le ragioni della erroneità della decisione sul punto ed evidenziando la carenza probatoria da imputare al contribuente; allo stesso modo, con riferimento ad altra voce discussa , riguardante la vendita dell’autovettura Porsche, ha contestato la documentazione prodotta illustrandone le ragioni, ed ancora,con riferimento all’assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione di un generico sinistro, ha evidenziato come la controparte non avessefornito elementi idonei per superare la presunzione e per ricollegare il sinistro ad attività di lavoro autonomo.

3. Alla luce dei principi innanzi richiamati, la Corte, all’esito della disamina degli atti,ritiene che la censura proposta avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata ad affermare l’inammissibilità dell’appello a cagione della riproposizione da parte dell’Agenzia delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, debba essere accolta, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio per nuovo esame.

La Corte di cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.530/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 23, come da procura in calce alla memoria di costituzione; - resistente – avverso Oggetto: specificità motivi appello - art. 53 D.lgs. 546/1992 la sentenza n. 2756/6/2017, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione 6, in data 15/5/2017, depositata il 16/5/2017; ascoltata la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; LaCorte osserva: Fatti di causa 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento n. TK7011605771-2012 con il quale l’Ufficio, ai sensi degli artt. 32,primo comma n. 2, 38 e 39 , primo comma lett. c), 42 e 43 del D.P.R. 600/1073, e degli artt. 5, 11, 11 bis del D.lgs. 446/1997, nonché, ai fini IVA, degli art. 51, comma 2 n. 2, e 54, comma 2, del D.P.R.633/1972, recuperava a tassazione accreditamenti per euro 325.076,82 e addebitamenti pari ad euro 79.988,28, con un conseguente reddito imponibile di euro 542.041,00. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rilevando l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 del D.P.R.633/1922 e perché fondato su mere presunzioni e su una interpretazione dei dati arbitraria ed errata, chiedendo in via subordinata la rideterminazione dell’imponibile e/o il riconoscimento dei costi. L’Agenzia si costituiva contestando la prospettazione difensiva di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso 3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n. 21609/32/15 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la parte relativa ai prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, poiché il ricorrente era titolare di redditi da lavoro autonomo. 4. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la parziale riforma, ed in particolare deduceva quanto segue : a) l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in corso di causa in violazione dell’art. 32 del D.P.R.600/1973, e dell’art. 51 ultimo comma del D.P.R. 633/1972 e, comunque, l’inidoneità della documentazione ad assolvere all’onere della prova posto a carico del contribuente; b) quanto all’importo di euro 95.000,00, asseritamente ricevuto a titolo di finanziamento per l’apertura diuna scuola di danza, l’appellante rilevava che il documento prodotto era una scritturaprivata priva di data certa e dal contenuto generico; c) quanto all’importo di euro 9.133,00,ritenuto giustificato a titolo di canoni di locazione dei fabbricati dichiarati dalla parte nel 2007, l’appellante evidenziava che nel quadro RB non risultava dichiarato alcun canone; d) quanto alla vendita dell’autovettura di marca Porsche, rilevava ancora che era stata fornita soltanto una dichiarazione del presunto acquirente e nessun atto avente valenza di riscontro certo; d) infine, con riferimento all’assegno emesso da INA Assitalia per la liquidazione di un generico sinistro, l’appellante evidenziava che non era stata fornita alcuna notizia circa la sua esatta consistenza, né la polizza o il contratto di assicurazione. Il contribuente nel costituirsi nel grado di appello insisteva quanto alla regolarità della contabilità. 5. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’Agenzia avesse riproposto le medesime argomentazioni già esaminate nel primo grado, senza aggiungere nuove motivazionia sostegno, mentre il contribuente aveva insistito a sostegno della motivazione resa dal giudice di primo grado. 6.L’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si costituisce con memoria avente contenuto difensivo, non risulta, però, in atti la notifica dell’atto al ricorrente ai sensi ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, per cui va considerato resistente;ha depositato memorie il 7/11/2015. 7. Dopo l’iscrizione del giudizio per cassazione, in data 6/5/2019 il contribuente inoltrava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ma l’Agenzia delle Entrate in data 17/7/2020 comunicava il proprio diniego rappresentando che l’applicazione del 5% del valore della controversia per la definizione agevolata della stessa non poteva essere applicata perché non ricorreva l’ipotesi della soccombenza dell’ente in tutti i gradi di giudizio alla data di entrata in vigore del decreto innanzi richiamato, stante la pronuncia di parziale soccombenza nella sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 2160972015. Deve,dunque, darsi atto del fatto che l’ istanza veniva considerata in contrasto con la previsione dell’art. 6, comma 2 ter, del D.L. 119/2018, nonché con i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6/2019. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992 , avendo la [OSCURATO:PERSONA] rigettato l’impugnazione nonostante l’appellante avesse proposto, rispetto ad una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] comunque generica e consistente in un acritico recepimento delle tesi di parte ricorrente, motivi di censura della decisione impugnata. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L ’Agenzia delle Entrate , nel rispetto del principio di autosufficienza,di cui all’art. 360, primo comma, n.6), cod. proc. civ., ha riproposto nel ricorso il contenuto dell’atto di appelloed ha riportato i punti contestati dalla sentenza di primo grado. La Corte, in relazione alla violazione dell’art. 53 D.lgs. 546/546/1992, ha osservato che in tema di contenzioso tributario la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura(Cass., sez. 5, 10/01/2024, n. 1030). Ed ancora, è stato affermato che,laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazionespecifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass., sez. 6-5, 25/2/2022, n. 6302). In definitiva, non sono configurabili la mancanza o l’assoluta incertezza e genericità dei motivi specifici dell’impugnazione che determinano l’inammissibilità dell’appello qualora quest’ultimo contenga una motivazione interpretabile in modo non equivoco, dal momento che, come ripetutamente argomentato (Cass., sez.5, 21/07/2020 , n. 15519), è possibile desumere gli elementi di specificità dei motivi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L'articolo 53 del D.lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ. , trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. E’, dunque , necessario garantire l’effettività del sindacato di merito ogni qualvolta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. Dalla lettura degli atti si evince chiaramente che l’Agenzia ha censurato la decisione del primo grado rilevando innanzitutto la genericità della sentenza, basata su presupposti inesatti ed errati, avendo i giudici di primo grado accolto, seppure in parte, le istanze formulate in primo grado dal contribuente in violazione del dato normativo ed in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato; ha poi rilevato che le argomentazioni sostenute a giustificazione dei singoli accreditamenti menzionati erano fondate su fatti non adeguatamente provati, all’uopo richiamandola distribuzione dell’onere della prova ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972; inoltre, ha richiamato specificamente le questioni concernenti la voce relativa all’importo di euro 95.000,00, contestando l’assunto che il contribuente lo avesse ricevuto a titolo di finanziamento in virtù della richiamata scrittura privata, spiegando le ragioni della erroneità della decisione sul punto ed evidenziando la carenza probatoria da imputare al contribuente; allo stesso modo, con riferimento ad altra voce discussa , riguardante la vendita dell’autovettura Porsche, ha contestato la documentazione prodotta illustrandone le ragioni, ed ancora,con riferimento all’assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione di un generico sinistro, ha evidenziato come la controparte non avessefornito elementi idonei per superare la presunzione e per ricollegare il sinistro ad attività di lavoro autonomo. 3. Alla luce dei principi innanzi richiamati, la Corte, all’esito della disamina degli atti,ritiene che la censura proposta avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata ad affermare l’inammissibilità dell’appello a cagione della riproposizione da parte dell’Agenzia delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, debba essere accolta, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio per nuovo esame. La Corte di cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qu
Sentenza Cassazione n. 00029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris