CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. j [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di Salerno, quale Tribunale del riesame, rigettava l'appello dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 6 agosto 2021, di rigetto della richiesta di dissequestro di una partita di concentrato di pomodoro egiziano pari a 1.587.731 kg. in un procedimento per commercio di sostanze alimentari nocive (artt. 110, 61 n. 2 e 444 cod. pen.) e frode nell'esercizio del commercio (artt. 110, 61 n. 2 e 515 cod. pen.). 1.1 II Tribunale di Salerno, chiamato a decidere sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo d'urgenza, impeditivo e finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. da parte dei ricorrenti, ha respinto l'appello. 1.2. L'ordinanza impugnata, per quanto d'interesse ai fini della valutazione dei ricorsi, ha valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche tra i fratelli [OSCURATO:SOCIETA] (attuali ricorrenti) che, parlando tra loro e altri soggetti (tra cui un mediatore in prodotti alimentari), discutevano della qualità e del superamento dei limiti di legge rispetto alle tracce di pesticidi del concentrato di pomodoro egiziano in sequestro,sulla base delle quali veniva ravvisata la sussistenza del funnus dei delitti contestati di cui agli artt. 444 e 515 cod. pen. Nella motivazione del provvedimento qui impugnato si escludeva che le intercettazioni telefoniche disposte fossero state illegittimamente disposte per assenza dei gravi indizi e di indispensabilità ai fini delle indagini ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., così escludendo l'invocata inutilizzabilità delle stesse. Dette intercettazioni, disposte per i reati in contestazione ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. f-bis), cod. proc. pen., facevano seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria ila quale aveva accertato, attraverso reiterati servizi di osservazione, il trasporto "in modo irrituale" di enormi quantitativi di derivato della lavorazione dei pomodori con conseguente verosimile coinvolgimento dell'[OSCURATO:SOCIETA] nei reati contestati. Veniva, quindi, confermato il pericolo attuale e concreto che la libera disponibilità del prodotto in sequestro, avente un valore riferibile ai pesticidi presenti otto volte superiore a quelli consentiti dalla normativa nazionale ed europea potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati ovvero agevolare la commissione di altri reati, tenuto conto del rilevante quantitativo e della capacità imprenditoriale della società. 2. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorrono per cassazione, tramite i difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo.2.1. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. la violazione della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 191 cod. proc. pen.) in relazione alla mancanza dei requisiti legali per autorizzare le intercettazioni (artt. 266 e sg. cod. proc. pen.), con particolare riguardo alla mancanza dei gravi indizi di reato, nonché la mancanza assoluta della motivazione sul punto. In particolare, il decreto autorizzativo delle intercettazioni, effettuate con esito positivo sulla presenza di pesticidi in misura maggiore a quella consentita dalla legge, sarebbe illegittimo e tale invalidità si riverberebbe sul decreto di sequestro preventivo impugnato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è infondato, quindi, non meritevole di accoglimento. 1.1. Esso, rispetto all'asserita assenza della motivazione, risulta evidentemente infondato, poiché "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 1.2. Anche rispetto alla violazione di legge non risulta fondato perché, come sopra riportato, il provvedimento impugnato, nel corpo della motivazione ha dato conto della legittimità delle intercettazioni disposte sulla base dei gravi indizi di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-bis), cod. proc. pen., le quali facevano seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziariajla quale aveva accertato, attraverso reiterati servizi di osservazione, il trasporto "in modo irrituale" di enormi quantitativi di derivato della lavorazione dei pomodori con conseguente verosimile coinvolgimento dell'[OSCURATO:SOCIETA] nei reati contestati. Veniva, inoltre specificata l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini non potendo acquisirsi altrimenti ulteriori elementi. Altrettanto correttamente è stata dimostrata la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora desumibili anche dall'esito positivo delle intercettazioni telefoniche. Va peraltro qui ricordato il principio di diritto espresso da questa Corte con Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-02, secondo cui "l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiadto nullo. (In motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata" in assenza di una espressa previsione legislativa).", e quello espresso da Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029-02: "il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art.185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità derivata di intercettazioni telefoniche autorizzate sulla base dell'apporto conoscitivo di precedenti intercettazioni, di cui anche si assumeva l'inutilizzabilità, senza che fosse stato adeguatamente specificato il rapporto di derivazione)". 3. Dalle considerazioni ora esposte derivano il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e cond