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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 39468/2022

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iedendo 94go tonno [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, nonché all'art. 337 e 61 n. 2 cod. pen. 2.

I Carabinieri avevano osservato l'imputato avvicinarsi ad un cantiere in un Comune, in cui gli era interdetto accedere perché sottoposto a divieto di dimora in relazione ad altro procedimento penale, ed occultare un pacchetto di sigarette contenente due involucri confezionati di hashish.

Vistosi scoperto, l'uomo gettava via il pacchetto di sigarette e si dava alla fuga.

Raggiunto dagli operanti, tentava di sottarsi al controllo spintonando e facendo cadere a terra l'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato fondandolo su quattro motivi:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente a fini di spaccio: la Corte di appello avrebbe valorizzato aspetti privi di rilievo indiziario.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen., essendosi trattato di condotta impulsiva, non sorretta dall'elemento soggettivo del reato.

3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità sul punto: la Corte territoriale avrebbe erroneamente tenuto conto di condotte poste in essere in epoca precedente al fatto per cui si procede, invece di soffermarsi sulla effettiva maggiore pericolosità dimostrata dalla commissione del nuovo reato, la cui scarsa offensività legittima la disapplicazione della recidiva.

3.4. Violazione dell'art.62-bis cod. pen. e omessa motivazione sul punto.

5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Il ricorso è inammissibile perché generico, sviluppato sul piano del fatto e manifestamente infondato.

7. Con riguardo ai motivi sulla responsabilità, la sentenza impugnata ha richiamato il significato univoco degli indicatori della colpevolezza, rappresentati, per quanto riguarda il reato di cui al capo A), dall'occultamento della sostanza in un luogo aperto al pubblico, sito in un Comune ove all'imputato era vietato recarsi, e quindi «con ingiustificata esposizione a rischio di trasgressione per nascondere sostanza stupefacente suddivisa in dosi» e dall'inesistenza di elementi anche solo minimamente indicativi della condizione di consumatore;quanto al reato di cui al capo B), dalle circostanze e modalità dell'azione, «secondo incontestate acquisizioni (impiego di calci e pugni contro l'operante che lo aveva fermato, necessità di un secondo carabiniere per bloccarlo, inequivocabile piena consapevolezza della condotta e delle sue finalità)».

8. Vi è adeguata motivazione anche con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva, giacché la Corte territoriale - richiamate la natura non lieve dei precedenti, la reiterazione ravvicinata di reati contro il patrimonio e con violenza - ha, in particolare, valorizzato il particolare grado di spregiudicatezza espresso nella commissione del nuovo illecito durante il periodo di applicazione di una misura cautelare per altri fatti.

9. Parimenti si dica in ordine alle circostanze attenuanti generiche il cui denegato riconoscimento è adeguatamente motivato con l'assunto per il quale «non si ravvisano fattori suscettibili di apprezzamento per la concessione delle attenuanti generiche considerando i precedenti penali e le pendenze di polizia, la inesistenza di condizioni di lecito inserimento nel territorio».

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iedendo 94go tonno [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, nonché all'art. 337 e 61 n. 2 cod. pen. 2. I Carabinieri avevano osservato l'imputato avvicinarsi ad un cantiere in un Comune, in cui gli era interdetto accedere perché sottoposto a divieto di dimora in relazione ad altro procedimento penale, ed occultare un pacchetto di sigarette contenente due involucri confezionati di hashish. Vistosi scoperto, l'uomo gettava via il pacchetto di sigarette e si dava alla fuga. Raggiunto dagli operanti, tentava di sottarsi al controllo spintonando e facendo cadere a terra l'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato fondandolo su quattro motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente a fini di spaccio: la Corte di appello avrebbe valorizzato aspetti privi di rilievo indiziario. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen., essendosi trattato di condotta impulsiva, non sorretta dall'elemento soggettivo del reato. 3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità sul punto: la Corte territoriale avrebbe erroneamente tenuto conto di condotte poste in essere in epoca precedente al fatto per cui si procede, invece di soffermarsi sulla effettiva maggiore pericolosità dimostrata dalla commissione del nuovo reato, la cui scarsa offensività legittima la disapplicazione della recidiva. 3.4. Violazione dell'art.62-bis cod. pen. e omessa motivazione sul punto. 5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile perché generico, sviluppato sul piano del fatto e manifestamente infondato. 7. Con riguardo ai motivi sulla responsabilità, la sentenza impugnata ha richiamato il significato univoco degli indicatori della colpevolezza, rappresentati, per quanto riguarda il reato di cui al capo A), dall'occultamento della sostanza in un luogo aperto al pubblico, sito in un Comune ove all'imputato era vietato recarsi, e quindi «con ingiustificata esposizione a rischio di trasgressione per nascondere sostanza stupefacente suddivisa in dosi» e dall'inesistenza di elementi anche solo minimamente indicativi della condizione di consumatore;quanto al reato di cui al capo B), dalle circostanze e modalità dell'azione, «secondo incontestate acquisizioni (impiego di calci e pugni contro l'operante che lo aveva fermato, necessità di un secondo carabiniere per bloccarlo, inequivocabile piena consapevolezza della condotta e delle sue finalità)». 8. Vi è adeguata motivazione anche con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva, giacché la Corte territoriale - richiamate la natura non lieve dei precedenti, la reiterazione ravvicinata di reati contro il patrimonio e con violenza - ha, in particolare, valorizzato il particolare grado di spregiudicatezza espresso nella commissione del nuovo illecito durante il periodo di applicazione di una misura cautelare per altri fatti. 9. Parimenti si dica in ordine alle circostanze attenuanti generiche il cui denegato riconoscimento è adeguatamente motivato con l'assunto per il quale «non si ravvisano fattori suscettibili di apprezzamento per la concessione delle attenuanti generiche considerando i precedenti penali e le pendenze di polizia, la inesistenza di condizioni di lecito inserimento nel territorio». 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022