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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31054/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29185/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Sperone (AV) , alla [OSCURATO:PERSONA] n . 4 (P.lVA: 02346640646 ), in persona del legale rappresentante p.t.

E s posito Antonio, nato a N apoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla V ia Ulisse P rota Giurleo n. 62 (C.F.:SPSNTN67024f839L), rappresenta t a e difesa , in for z a di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rdi (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in No l a, al la [OSCURATO:PERSONA]Università n.

Avvisi accertamento ripresa a tassazione Ires, Irap e Iva – Spese di pubblicità associazione sportiva dilettantistica 16, ed elettivamente domiciliata in Roma , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] d a Palestrina n. 55, presso l'Avv.Alessandro lzzo; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 20/2020emessa dalla CTR Campania il 05 / 0 2 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva, per gli anni di imposta 2013 e 2014, il complessivo importo di euro 120.000 (oltre Iva) relativo a costi ritenuti indeducibili.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che si trattasse di erogazioni effettuate in favore di associazione sportiva dilettantistica e, in quanto tali, configurabili ex lege (ai sensi dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002) come spese di pubblicità.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che ricorrevano tutte le condizioni prescritte dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 per la qualificazione delle spese in questione come pubblicitarie e per la conseguente integrale deducibilità delle stesse per il soggetto erogante.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR tralasciato l’analisi della promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor, nonché della specifica attività promozionale effettivamente posta in essere dal soggetto sponsorizzato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fo ndamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Del resto, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo neppure dedotto che le decisioni dei giudici di merito fossero fondate su differenti ragioni in fatto, la ricorrente non avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c., sollevare censure sul piano motivazionale.

Senza tralasciare che la CTR ha espressamente preso posizione (cfr. pag.6 della sentenza qui impugnata) su tutte le condizioni cui l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 subordina il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Invero, la presunzione legale assoluta per cui sono qualificati come spese di pubblicità i costi sostenuti dal soggetto erogante ai fini della promozione della sua immagine o dei suoi prodotti, impone che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) il beneficiario della sponsorizzazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica, come attestato dall'iscrizione nell’apposito registro del CONI istituito nel 2005; 2) il soggetto beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale; 3) sia rispettato il limite quantitativo (pari a 200.000,00 euro) di spesa (cfr. Cass., Sez.

VI, 5, n. 7202/2017 e Cass., Sez.

VI, 5, n. 14232/2017).

Avuto particolare riguardo alle ultime due condizioni, i giudici di seconde cure hanno evidenziato, da un lato, che era documentalmente provato il contratto di sponsorizzazione intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] C/5 diretto a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor attraverso l’installazione di striscioni e tabelloni nel campo di gioco e, dall’altro, che l’Ufficio non aveva contestato che la società sportiva sponsorizzata avesse effettivamente posto in essere l’attività promozionale pattuita.

Né la odierna ricorrente si è peritata, in violazione del principio di autosufficienza, di indicare in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente contestato il reale svolgimento della sponsorizzazione.

2. Alla stregua delle su esposte argomentazioni , il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29185/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Sperone (AV) , alla [OSCURATO:PERSONA] n . 4 (P.lVA: 02346640646 ), in persona del legale rappresentante p.t. E s posito Antonio, nato a N apoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla V ia Ulisse P rota Giurleo n. 62 (C.F.:SPSNTN67024f839L), rappresenta t a e difesa , in for z a di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rdi (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in No l a, al la [OSCURATO:PERSONA]Università n. Avvisi accertamento ripresa a tassazione Ires, Irap e Iva – Spese di pubblicità associazione sportiva dilettantistica 16, ed elettivamente domiciliata in Roma , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] d a Palestrina n. 55, presso l'Avv.Alessandro lzzo; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 20/2020emessa dalla CTR Campania il 05 / 0 2 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva, per gli anni di imposta 2013 e 2014, il complessivo importo di euro 120.000 (oltre Iva) relativo a costi ritenuti indeducibili. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che si trattasse di erogazioni effettuate in favore di associazione sportiva dilettantistica e, in quanto tali, configurabili ex lege (ai sensi dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002) come spese di pubblicità. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che ricorrevano tutte le condizioni prescritte dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 per la qualificazione delle spese in questione come pubblicitarie e per la conseguente integrale deducibilità delle stesse per il soggetto erogante. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR tralasciato l’analisi della promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor, nonché della specifica attività promozionale effettivamente posta in essere dal soggetto sponsorizzato. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fo ndamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Del resto, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo neppure dedotto che le decisioni dei giudici di merito fossero fondate su differenti ragioni in fatto, la ricorrente non avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c., sollevare censure sul piano motivazionale. Senza tralasciare che la CTR ha espressamente preso posizione (cfr. pag.6 della sentenza qui impugnata) su tutte le condizioni cui l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 subordina il riconoscimento dell’agevolazione fiscale. Invero, la presunzione legale assoluta per cui sono qualificati come spese di pubblicità i costi sostenuti dal soggetto erogante ai fini della promozione della sua immagine o dei suoi prodotti, impone che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) il beneficiario della sponsorizzazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica, come attestato dall'iscrizione nell’apposito registro del CONI istituito nel 2005; 2) il soggetto beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale; 3) sia rispettato il limite quantitativo (pari a 200.000,00 euro) di spesa (cfr. Cass., Sez. VI, 5, n. 7202/2017 e Cass., Sez. VI, 5, n. 14232/2017). Avuto particolare riguardo alle ultime due condizioni, i giudici di seconde cure hanno evidenziato, da un lato, che era documentalmente provato il contratto di sponsorizzazione intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] C/5 diretto a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor attraverso l’installazione di striscioni e tabelloni nel campo di gioco e, dall’altro, che l’Ufficio non aveva contestato che la società sportiva sponsorizzata avesse effettivamente posto in essere l’attività promozionale pattuita. Né la odierna ricorrente si è peritata, in violazione del principio di autosufficienza, di indicare in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente contestato il reale svolgimento della sponsorizzazione. 2. Alla stregua delle su esposte argomentazioni , il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella
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