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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07543/2022

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z z- 9 17 sz o -5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 novembre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 settembre 2019, che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen..

2. Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen..

Si rileva che il primo giudice riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto il fatto veniva commesso in orario notturno.

Tuttavia, tale dato temporale non può in alcun modo integrare, di per sé solo, la contestata aggravante, posto che nel caso di specie l'unico vero e corposo aiuto alla commissione del reato era stata la circostanza che il capannone fosse stato lasciato aperto, con le chiavi inserite.

È doveroso chiedersi, dunque, se l'aggravante sussista o meno, quali siano le condizioni in cui tale circostanza può ritenersi integrate e se le circostanza del caso concreto possano essere sussunte in una delle ipotesi previste dal disposto normativo di cui all'art. 61 n. 5 codice penale.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., con conseguente vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Si rileva che in sede di discussione veniva chiesta l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, posto che gli oggetti sottratti non avevano un prezzo c.d.

"di commercio", ma venivano indicativamente stimati in euro 800,00 dal proprietario, e che gli stessi venivano immediatamente restituiti integri all'avente diritto.

Pertanto, si sarebbe dovuta effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi del reato, dunque sia del valore del bene sottratto che del pericolo, ovvero del danno cagionato alla persona offesa; conseguentemente, avrebbe dovuto essere concessa all'imputato anche l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

2.3. Con il terzo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva.È principio noto che, nell'applicare o meno la recidiva, è necessario esaminare la condizione e la personalità dell'imputato, oltre che le condanne riportate dallo stesso; alla luce di tali elementi, si deve rilevare come Sgrò avesse compiuto, prima del fatto de qua, un reato della stessa indole oltre 10 anni prima, il quale non può pertanto rappresentare sintomo di accresciuta pericolosità dello stesso.

Inoltre, si rileva come l'odierno ricorrente sia persona con una forte dipendenza da sostanze alcoliche e come lo stesso abbia, seppur solo recentemente, fatto ingresso in una comunità terapeutica, circostanza che ha indotto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia, si rileva che anche la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata, anche per calibrare maggiormente la pena al reale disvalore del fatto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. con conseguente vizio motivazionale in ordine alla pena così come inflitta in concreto.

La Corte di appello ha ritenuto immeritevole di riduzione la pena inflitta, di poco discostatasi dal minimo edittale.

Tuttavia, nonostante si tratti di una pena mite e siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, si rileva che si sarebbero dovute prendere le mosse dal minimo edittale, avuto riguardo al minimo disvalore del fatto, alle modalità della condotta nonché al danno, pressoché nullo, subito dalla persona offesa.

Infine, meritevole di valorizzazione appare il comportamento post delictum, tradottosi nella presa di coscienza, da parte di Sgrò, delle proprie dipendenze nonché nella libera scelta di entrare in Comunità.

Per tutto quanto sopra esposto, si insiste nell'accoglimento del ricorso chiedendosi l'annullamento della sentenza impugnata. 1.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone il medesimo motivo formulato in grado di appello e ciò nonostante la corte territoriale abbia motivato in termini ampi e completi, richiamando i principi affermati, sul punto, da questa Corte, indirizzati a valorizzare l'aspetto della concreta efficacia agevolatrice, in relazione alle circostanze del caso concreto, dell'agire in ora notturna e con il favore del buio.

Seguendo l' indirizzo oramai consacrato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte - che hanno affrontato funditus l'argomento affermando che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di naura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto, così Sez.

U. n. 18/21 del 15.7.2021 - la corte territoriale ha richiamato le circostanze del fatto, analizzandole puntualmente - ora del delitto, dopo la mezzanotte, a fine marzo, e dunque orario notturno che in ragione dei rigori di fine inverno già di per sé rendeva pressochè deserta la zona in cui insisteva l'immobile presso cui fu praticato il furto - valorizzando al contempo la posizione del locale commerciale ove si introdusse l'imputato in zona periferica, l'assenza del proprietario o di altre persone all'interno dello stabile, il fatto che l'allarme fu lanciato dal portiere di un albergo vicino e di contro l'irrilevanza della circostanza secondo cui le chiavi di accesso fossero rimaste attaccate alla porta d'ingresso ( avendo comunque le tenebre e le circostanze indicate favorito l'introduzione dell'imputato nella zona ove si trovava il capannone ).

Si tratta di situazioni rispetto alle quali l'avere agito con il favore del buio ha certamente agevolato l'imputato in ragione dell'assenza di persone che avrebbero potuto disturbare l'azione predatoria e dare l'allarme prima di quando il portiere di un albergo che iniziava il turno si avvedesse del fatto, per una pura coincidenza temporale, che, quindi, nulla toglie alla sussistenza dei caratteri propri dell'aggravante in argomento ( rispetto alla cui integrazione anche la mera presenza di un sistema di allarme, alla luce delle circostanze del fatto, è stata ritenuta irrilevante, essendo esso scattato solo dopo che l'imputato aveva consumato il furto introducendosi all'interno del locale commerciale ).

In altri termini, la sentenza di merito, con ampie e congrue argomentazioni, ha spiegato come l'ora notturna, il luogo ove era ubicato il capannone (periferia di un piccolo comune), le caratteristiche dell'immobile, l'assenza di persone che potessero mantenere il controllo della proprietà, costituissero situazione idonea ad integrare gli estremi dell'aggravante della minorata difesa, sia pubblica che privata, in quanto l'imputato aveva potuto approfittare di quelle condizioni obiettivamente e in concreto idonee a facilitare il compimento della programmata iniziativa criminosa.

2. Il secondo motivo relativo all'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. è anch'esso meramente reiterativo.

Il ricorrente deduce, anche in questo caso, motivo già proposto e disatteso in grado di appello con motivazione puntuale e coerente sia con i principi che governano la fattispecie che con le evidenze disponibili, laddove il ricorrente sollecita una diversa lettura della ricostruzione del fatto che se assistita - come nel caso in esame - da motivazione congrua, non è suscettibile di censura nel giudizio di legittimità.

La Corte territoriale motiva sulle ragioni per cui la prospettazione difensiva in punto di effettivo valore dei beni sottratti è superata alla stregua dei criteri oggettivi e precisi sulla base dei quali ritenere attendibile il prezzo e il valore dei beni sottratti ( cfr. pag. 6 della pronuncia impugnata ).

Allo stesso modo, la Corte di Appello richiama il principio, qui condiviso, in base al quale non rileva per l'integrazione del reato l'avere il ricorrente restituito la refurtiva trattandosi di "post factunn " non valutabile al fine in argomento, citando la giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr. tra tante Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731 - 01 ).Peraltro, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali ( Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021m Rv. 281296 - 02 ). 3.11 terzo motivo sull'avvenuto riconoscimento della recidiva è anch'esso privo di pregio.

Invero la Corte di appello - dopo aver precisato che la recidiva contestata è ritenuta dal primo giudice è quella reiterata ed infra-quinquennale - motiva in modo quanto mai puntuale sulle ragioni per cui la recidiva deve ritenersi qualificata come reiterata e infra- quinquennale, richiamando la rilevanza di nove precedenti penali e dell'ultima sentenza divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2018 in relazione a un fatto commesso il 15 novembre 2017, ed evidenziando come il fatto per il quale si procede è stato commesso il 28 marzo 2018.

A fronte della doglianza per cui l'ultimo episodio di furto risalirebbe al 2007, la Corte ha puntualmente richiamato i precedenti di luglio 2009, di febbraio 2011, di novembre 2013, di ottobre 2014, facendo emergere il percorso delinquenziale ritenuto indicativo della maggiore pericolosità sociale espressa dall'imputato con l'ultimo reato di furto commesso nel 2018, oggetto del presente procedimento, in tal modo dando anche conto del fatto che le precedenti vicende non fossero affatto così risalenti come dedotto dal ricorrente.

4. Allo stesso modo la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta, evidenziando come quella base da cui si è partiti, di mesi nove, si discosti di soli tre mesi da quella minima prevista per il furto semplice - essendo state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti -, discostamento ritenuto giustificato alla stregua dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato e non ridimensionabile in considerazione del comportamento assunto da Sgrò dopo il fatto, essendosi di esso già tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio, comunque già improntato ad evidente mitezza.

Il motivo in scrutinio, nel reiterare le censure già mosse alle quali la Corte territoriale aveva dato congrua risposta, si appalesa del tutto aspecifico e quindi inammissibile.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
z z- 9 17 sz o -5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 settembre 2019, che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.. 2. Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. Si rileva che il primo giudice riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto il fatto veniva commesso in orario notturno. Tuttavia, tale dato temporale non può in alcun modo integrare, di per sé solo, la contestata aggravante, posto che nel caso di specie l'unico vero e corposo aiuto alla commissione del reato era stata la circostanza che il capannone fosse stato lasciato aperto, con le chiavi inserite. È doveroso chiedersi, dunque, se l'aggravante sussista o meno, quali siano le condizioni in cui tale circostanza può ritenersi integrate e se le circostanza del caso concreto possano essere sussunte in una delle ipotesi previste dal disposto normativo di cui all'art. 61 n. 5 codice penale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., con conseguente vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Si rileva che in sede di discussione veniva chiesta l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, posto che gli oggetti sottratti non avevano un prezzo c.d. "di commercio", ma venivano indicativamente stimati in euro 800,00 dal proprietario, e che gli stessi venivano immediatamente restituiti integri all'avente diritto. Pertanto, si sarebbe dovuta effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi del reato, dunque sia del valore del bene sottratto che del pericolo, ovvero del danno cagionato alla persona offesa; conseguentemente, avrebbe dovuto essere concessa all'imputato anche l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva.È principio noto che, nell'applicare o meno la recidiva, è necessario esaminare la condizione e la personalità dell'imputato, oltre che le condanne riportate dallo stesso; alla luce di tali elementi, si deve rilevare come Sgrò avesse compiuto, prima del fatto de qua, un reato della stessa indole oltre 10 anni prima, il quale non può pertanto rappresentare sintomo di accresciuta pericolosità dello stesso. Inoltre, si rileva come l'odierno ricorrente sia persona con una forte dipendenza da sostanze alcoliche e come lo stesso abbia, seppur solo recentemente, fatto ingresso in una comunità terapeutica, circostanza che ha indotto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia, si rileva che anche la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata, anche per calibrare maggiormente la pena al reale disvalore del fatto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. con conseguente vizio motivazionale in ordine alla pena così come inflitta in concreto. La Corte di appello ha ritenuto immeritevole di riduzione la pena inflitta, di poco discostatasi dal minimo edittale. Tuttavia, nonostante si tratti di una pena mite e siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, si rileva che si sarebbero dovute prendere le mosse dal minimo edittale, avuto riguardo al minimo disvalore del fatto, alle modalità della condotta nonché al danno, pressoché nullo, subito dalla persona offesa. Infine, meritevole di valorizzazione appare il comportamento post delictum, tradottosi nella presa di coscienza, da parte di Sgrò, delle proprie dipendenze nonché nella libera scelta di entrare in Comunità. Per tutto quanto sopra esposto, si insiste nell'accoglimento del ricorso chiedendosi l'annullamento della sentenza impugnata. 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone il medesimo motivo formulato in grado di appello e ciò nonostante la corte territoriale abbia motivato in termini ampi e completi, richiamando i principi affermati, sul punto, da questa Corte, indirizzati a valorizzare l'aspetto della concreta efficacia agevolatrice, in relazione alle circostanze del caso concreto, dell'agire in ora notturna e con il favore del buio. Seguendo l' indirizzo oramai consacrato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte - che hanno affrontato funditus l'argomento affermando che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di naura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto, così Sez. U. n. 18/21 del 15.7.2021 - la corte territoriale ha richiamato le circostanze del fatto, analizzandole puntualmente - ora del delitto, dopo la mezzanotte, a fine marzo, e dunque orario notturno che in ragione dei rigori di fine inverno già di per sé rendeva pressochè deserta la zona in cui insisteva l'immobile presso cui fu praticato il furto - valorizzando al contempo la posizione del locale commerciale ove si introdusse l'imputato in zona periferica, l'assenza del proprietario o di altre persone all'interno dello stabile, il fatto che l'allarme fu lanciato dal portiere di un albergo vicino e di contro l'irrilevanza della circostanza secondo cui le chiavi di accesso fossero rimaste attaccate alla porta d'ingresso ( avendo comunque le tenebre e le circostanze indicate favorito l'introduzione dell'imputato nella zona ove si trovava il capannone ). Si tratta di situazioni rispetto alle quali l'avere agito con il favore del buio ha certamente agevolato l'imputato in ragione dell'assenza di persone che avrebbero potuto disturbare l'azione predatoria e dare l'allarme prima di quando il portiere di un albergo che iniziava il turno si avvedesse del fatto, per una pura coincidenza temporale, che, quindi, nulla toglie alla sussistenza dei caratteri propri dell'aggravante in argomento ( rispetto alla cui integrazione anche la mera presenza di un sistema di allarme, alla luce delle circostanze del fatto, è stata ritenuta irrilevante, essendo esso scattato solo dopo che l'imputato aveva consumato il furto introducendosi all'interno del locale commerciale ). In altri termini, la sentenza di merito, con ampie e congrue argomentazioni, ha spiegato come l'ora notturna, il luogo ove era ubicato il capannone (periferia di un piccolo comune), le caratteristiche dell'immobile, l'assenza di persone che potessero mantenere il controllo della proprietà, costituissero situazione idonea ad integrare gli estremi dell'aggravante della minorata difesa, sia pubblica che privata, in quanto l'imputato aveva potuto approfittare di quelle condizioni obiettivamente e in concreto idonee a facilitare il compimento della programmata iniziativa criminosa. 2. Il secondo motivo relativo all'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. è anch'esso meramente reiterativo. Il ricorrente deduce, anche in questo caso, motivo già proposto e disatteso in grado di appello con motivazione puntuale e coerente sia con i principi che governano la fattispecie che con le evidenze disponibili, laddove il ricorrente sollecita una diversa lettura della ricostruzione del fatto che se assistita - come nel caso in esame - da motivazione congrua, non è suscettibile di censura nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale motiva sulle ragioni per cui la prospettazione difensiva in punto di effettivo valore dei beni sottratti è superata alla stregua dei criteri oggettivi e precisi sulla base dei quali ritenere attendibile il prezzo e il valore dei beni sottratti ( cfr. pag. 6 della pronuncia impugnata ). Allo stesso modo, la Corte di Appello richiama il principio, qui condiviso, in base al quale non rileva per l'integrazione del reato l'avere il ricorrente restituito la refurtiva trattandosi di "post factunn " non valutabile al fine in argomento, citando la giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr. tra tante Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731 - 01 ).Peraltro, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali ( Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021m Rv. 281296 - 02 ). 3.11 terzo motivo sull'avvenuto riconoscimento della recidiva è anch'esso privo di pregio. Invero la Corte di appello - dopo aver precisato che la recidiva contestata è ritenuta dal primo giudice è quella reiterata ed infra-quinquennale - motiva in modo quanto mai puntuale sulle ragioni per cui la recidiva deve ritenersi qualificata come reiterata e infra- quinquennale, richiamando la rilevanza di nove precedenti penali e dell'ultima sentenza divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2018 in relazione a un fatto commesso il 15 novembre 2017, ed evidenziando come il fatto per il quale si procede è stato commesso il 28 marzo 2018. A fronte della doglianza per cui l'ultimo episodio di furto risalirebbe al 2007, la Corte ha puntualmente richiamato i precedenti di luglio 2009, di febbraio 2011, di novembre 2013, di ottobre 2014, facendo emergere il percorso delinquenziale ritenuto indicativo della maggiore pericolosità sociale espressa dall'imputato con l'ultimo reato di furto commesso nel 2018, oggetto del presente procedimento, in tal modo dando anche conto del fatto che le precedenti vicende non fossero affatto così risalenti come dedotto dal ricorrente. 4. Allo stesso modo la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta, evidenziando come quella base da cui si è partiti, di mesi nove, si discosti di soli tre mesi da quella minima prevista per il furto semplice - essendo state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti -, discostamento ritenuto giustificato alla stregua dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato e non ridimensionabile in considerazione del comportamento assunto da Sgrò dopo il fatto, essendosi di esso già tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio, comunque già improntato ad evidente mitezza. Il motivo in scrutinio, nel reiterare le censure già mosse alle quali la Corte territoriale aveva dato congrua risposta, si appalesa del tutto aspecifico e quindi inammissibile. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estenso
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