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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 17446/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15499-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1506/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 1 2 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/6/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscanaaveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 4 35 /2017 della Commissione tributaria provinciale di G rosseto in rigetto del ricorso propostodalla società contribuente avverso avvisodi rettifica della rendita catastaleproposta dalla società a mezzo DOCFAcon riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a quattromotivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, comma 1, del R.D. 8 ottobre 1932, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D.29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del R.D.L.13 aprile 1939,n. 652, dell’art. 1 quinquiesd.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n.190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezionenon devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificiorelativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione;

1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass.15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827;

1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica;

1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie;

1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile;

1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass.20/01/2023 n. 1827);

1.9. per completezza va inoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamatadalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione;

1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;

2.1. con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di extrapetizione in quanto la Commissione tributaria regionale si sarebbe pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni, quali i «carriponte», i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, sebbene tali beni non avessero mai costituito oggetto del contendere nel giudizio;

2.2. lecensure sono inammissibil i per dif etto di interesse in quanto la stessa Società afferma di non aver mai contestato la valorizzazione, ai fini catastali, dei «carriponte», dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, il che esclude quindi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la suddetta censura riguardo alla sentenza d’appello; 3.1.con il terzo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, «in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c.», violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare e valutare la perizia di parte ricorrente circa la lamentata erronea sovrastima dei costi, nell’atto impugnato, determinata, in parte, dall’inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e in parte dall’erronea valutazione di tali oneri aggiuntivi, ove previsti, e circa l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione;

3.2. va prelimin armente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass.

SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/ 6 /2017 in motiv. ; Cass. n. 11892 del 10/5/2016);

3.3. atanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 1 2/10/2017 ; Cass. . n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole - sulla base degli elementi delibatori hinc et inde dedotti - diversamente da come auspicato dalla ricorrente come di seguito illustrato;

3.4. la censura va dunque disattesa , in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita inquesta sede di legittimità;

3.5. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue:«Anche il motivo concernente l'erronea stima dei costi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus.

Infatti,al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio... »; 3.6.va quindi ribadito che i n tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni(cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009);

3.7. vieppiù, va evidenziato che laconsulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprioconvincimento co nsiderazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui la Società ha peraltro del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese; 4.1.con il quarto motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul quarto motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestata la sovrastima dei costi, nell’atto impugnato, determinata, in parte, dall’inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e in partedall’erronea valutazione di tali oneri aggiuntivi, ove previsti, e circa l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione;

4.2. la censura è infondata atteso che, sulla scorta di quanto illustrato con i motivi di ricorso incidentale dianzi esaminati, emerge l’insussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione da parte della Commissione tributaria regionale, che risulta al contrario aver preso in esame le dedotte censure della Società, respingendole;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati;

6. le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante laparziale reciproca soccombenza e la novità delle questioni trattate P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15499-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1506/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 1 2 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/6/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscanaaveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 4 35 /2017 della Commissione tributaria provinciale di G rosseto in rigetto del ricorso propostodalla società contribuente avverso avvisodi rettifica della rendita catastaleproposta dalla società a mezzo DOCFAcon riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a quattromotivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, comma 1, del R.D. 8 ottobre 1932, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D.29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del R.D.L.13 aprile 1939,n. 652, dell’art. 1 quinquiesd.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n.190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezionenon devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificiorelativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione; 1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass.15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827; 1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica; 1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie; 1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile; 1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass.20/01/2023 n. 1827); 1.9. per completezza va inoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamatadalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione; 1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano; 2.1. con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di extrapetizione in quanto la Commissione tributaria regionale si sarebbe pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni, quali i «carriponte», i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, sebbene tali beni non avessero mai costituito oggetto del contendere nel giudizio; 2.2. lecensure sono inammissibil i per dif etto di interesse in quanto la stessa Società afferma di non aver mai contestato la valorizzazione, ai fini catastali, dei «carriponte», dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, il che esclude quindi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la suddetta censura riguardo alla sentenza d’appello; 3.1.con il terzo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, «in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c.», violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare e valutare la perizia di parte ricorrente circa la lamentata erronea sovrastima dei costi, nell’atto impugnato, determinata, in parte, dall’inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e in parte dall’erronea valutazione di tali oneri aggiuntivi, ove previsti, e circa l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione; 3.2. va prelimin armente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/ 6 /2017 in motiv. ; Cass. n. 11892 del 10/5/2016); 3.3. atanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 1 2/10/2017 ; Cass. . n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole - sulla base degli elementi delibatori hinc et inde dedotti - diversamente da come auspicato dalla ricorrente come di seguito illustrato; 3.4. la censura va dunque disattesa , in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita inquesta sede di legittimità; 3.5. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue:«Anche il motivo concernente l'erronea stima dei costi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus. Infatti,al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio... »; 3.6.va quindi ribadito che i n tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni(cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009); 3.7. vieppiù, va evidenziato che laconsulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprioconvincimento co nsiderazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui la Società ha peraltro del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese; 4.1.con il quarto motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul quarto motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestata la sovrastima dei costi, nell’atto impugnato, determinata, in parte, dall’inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e in partedall’erronea valutazione di tali oneri aggiuntivi, ove previsti, e circa l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione; 4.2. la censura è infondata atteso che, sulla scorta di quanto illustrato con i motivi di ricorso incidentale dianzi esaminati, emerge l’insussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione da parte della Commissione tributaria regionale, che risulta al contrario aver preso in esame le dedotte censure della Società, respingendole; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati; 6. le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante laparziale reciproca soccombenza e la novità delle questioni trattate P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , pe