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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37143/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari alla Mati, indagata per i reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-bis, 648-ter cod. pen; al riguardo i difensori eccepiscono: 1.1 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt.191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata; 1.2 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen., 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale di cui sopra, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato e del dolo di concorso; 1.3 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 316-ter, 640 e 56 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie consumata del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche; 1.4 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis cod. pen, e 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di riciclaggio e autoriciclaggio, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato; 1.5 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt, 416 cod pen. e 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato; 1.6 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt, 125 comma 3, 274 comma 1 lett. a), 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche ricorrendo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, oltre che 1.7 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli art. 125 comma 3 e 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame motivato apparentemente in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; richiesta di rimessione del ricorso ex art. 618 cod. proc. pen. alle Sezioni Unite; 1.8 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 191, 266, 270 e 275 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ambientali disposte nel diverso procedimento penale, la misura cautelare applicata proporzionata alla gravità dei fatti contestati all'indagata e per aver motivato apparentemente in ordine alla inidoneità di altra misura cautelare meno afflittiva a garantire le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve premettere che "in tema di intercettazioni, la locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020" - che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 - si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendono utilizzare i risultati di intercettazioni captate "aliunde" (Sez.5, 37169 del 20/07/2022, S., Rv. 283874 - 02) e che nel procedimento in esame, diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state autorizzate, la valutazione di utilizzabilità dei risultati capativi deve essere svolta entro il perimetro applicativo delineato dall'art. 270 cod. proc. pen., nella nuova formulazione vigente( trattandosi di fascicolo iscritto in epoca successiva al 31 agosto 2020; si deve fare quindi riferimento alla nuova formulazione della norma richiamata, che prevede che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" tra cui rientrano quelli contestati agli indagati (in particolare, l'art. 648-bis cod. pen.) Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposta in altro procedimento non è più prevista la necessità di una connessione tra i due procedimenti.

Corretta, pertanto, è la decisione del Tribunale del Riesame, che ha respinto l'eccezione osservando che l'attuale formulazione dell'art. 270 cod. proc .pen., applicabile alla vicenda in esame, trattandosi di fascicolo iscritto successivamente al 31 agosto 2000, consente senz'altro di utilizzare gli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento a prescindere dall'esistenza di un rapporto di connessione, poiché si ha riguardo a reati per i quali l'intercettazione è ammissibile ai sensi dell'articolo 266 cod. proc. pen., tra cui rientra quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.2 Per quanto riguarda il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697); pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.

Nel caso in esame, quanto alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, il Tribunale ha fornito congrua motivazione nelle pagine da 3 a 5, evidenziando il ruolo svolto dalla ricorrente in virtù dello stretto legame familiare e della conoscenza della illiceità delle operazioni compiute. 1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.Premesso che deve essere ribadito che "Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Sez.6, n. 9060 del 30/11/2022, [OSCURATO:SOCIETA]. dep. 02/03/2023, Rv. 284336), è evidente che con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio; quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata. 1.4 Relativamente alla richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994; così anche Sez.5, Sentenza n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, dep. 13/01/2022, Rv. 282769; Sez.3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). 1.5 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente sia il pericolo di inquinamento probatorio (alla luce delle conversazioni intercettate) che il pericolo di reiterazione dei reati con la motivazione contenuta nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, sottolineando che l'indagata si è prestata a realizzare, in forma organizzata e seriale una pluralità di episodi delittuosi di elevata offensività così dimostrando assenza di scrupoli, professionalità e propensione a delinquere. 1.6 Per quanto riguarda infine la proporzionalità della misura, sussiste congrua motivazione nell'ultima parte dell'ordinanza impugnata, logicamente argomentata e pertanto immune dacensure.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari alla Mati, indagata per i reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-bis, 648-ter cod. pen; al riguardo i difensori eccepiscono: 1.1 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt.191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata; 1.2 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen., 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale di cui sopra, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato e del dolo di concorso; 1.3 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 316-ter, 640 e 56 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie consumata del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche; 1.4 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis cod. pen, e 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di riciclaggio e autoriciclaggio, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato; 1.5 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt, 416 cod pen. e 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato; 1.6 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt, 125 comma 3, 274 comma 1 lett. a), 273, 191, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche ricorrendo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, oltre che 1.7 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli art. 125 comma 3 e 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame motivato apparentemente in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; richiesta di rimessione del ricorso ex art. 618 cod. proc. pen. alle Sezioni Unite; 1.8 violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 191, 266, 270 e 275 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ambientali disposte nel diverso procedimento penale, la misura cautelare applicata proporzionata alla gravità dei fatti contestati all'indagata e per aver motivato apparentemente in ordine alla inidoneità di altra misura cautelare meno afflittiva a garantire le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve premettere che "in tema di intercettazioni, la locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020" - che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 - si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendono utilizzare i risultati di intercettazioni captate "aliunde" (Sez.5, 37169 del 20/07/2022, S., Rv. 283874 - 02) e che nel procedimento in esame, diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state autorizzate, la valutazione di utilizzabilità dei risultati capativi deve essere svolta entro il perimetro applicativo delineato dall'art. 270 cod. proc. pen., nella nuova formulazione vigente( trattandosi di fascicolo iscritto in epoca successiva al 31 agosto 2020; si deve fare quindi riferimento alla nuova formulazione della norma richiamata, che prevede che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" tra cui rientrano quelli contestati agli indagati (in particolare, l'art. 648-bis cod. pen.) Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposta in altro procedimento non è più prevista la necessità di una connessione tra i due procedimenti. Corretta, pertanto, è la decisione del Tribunale del Riesame, che ha respinto l'eccezione osservando che l'attuale formulazione dell'art. 270 cod. proc .pen., applicabile alla vicenda in esame, trattandosi di fascicolo iscritto successivamente al 31 agosto 2000, consente senz'altro di utilizzare gli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento a prescindere dall'esistenza di un rapporto di connessione, poiché si ha riguardo a reati per i quali l'intercettazione è ammissibile ai sensi dell'articolo 266 cod. proc. pen., tra cui rientra quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.2 Per quanto riguarda il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697); pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, quanto alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, il Tribunale ha fornito congrua motivazione nelle pagine da 3 a 5, evidenziando il ruolo svolto dalla ricorrente in virtù dello stretto legame familiare e della conoscenza della illiceità delle operazioni compiute. 1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.Premesso che deve essere ribadito che "Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Sez.6, n. 9060 del 30/11/2022, [OSCURATO:SOCIETA]. dep. 02/03/2023, Rv. 284336), è evidente che con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio; quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata. 1.4 Relativamente alla richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994; così anche Sez.5, Sentenza n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, dep. 13/01/2022, Rv. 282769; Sez.3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). 1.5 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente sia il pericolo di inquinamento probatorio (alla luce delle conversazioni intercettate) che il pericolo di reiterazione dei reati con la motivazione contenuta nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, sottolineando che l'indagata si è prestata a realizzare, in forma organizzata e seriale una pluralità di episodi delittuosi di elevata offensività così dimostrando assenza di scrupoli, professionalità e propensione a delinquere. 1.6 Per quanto riguarda infine la proporzionalità della misura, sussiste congrua motivazione nell'ultima parte dell'ordinanza impugnata, logicamente argomentata e pertanto immune dacensure. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric
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