CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso (affidato a tre motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) si tende ad ottenere una inammissibile differente valutazione del merito. Rilevato, inoltre, che al contrario di quanto lamentato dal ricorrente il Giudice di pace di Milano ha argomentato - adempiendo il relativo onere motivazionale in modo adeguato e non contraddittorio - circa la responsabilità dell'imputato dando rilievo alla testimonianza resa dall'agente operante; inoltre, ha spiegato la mancata applicazione dell'art.34 del d.lgs 274/2000 mediante il richiamo alla gravità del reato commesso ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato. Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamenti contenuti nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022