CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. R.G.N. 24137/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-8 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il