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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20437/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, pronunciata il 10 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma e 640-bis cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 1127 cod. nav., ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritto ad entrambi gli imputati al capo a) relativamente alle condotte perpetrate fino al 21 dicembre 2012, per essersi le medesime estinte per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 11, giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 4 e giorni 5, ha revocato la disposta confisca per equivalente e ha confermato la disposta confisca diretta del profitto.

Ritenuto che il ricorso congiunto, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto contestato e, limitatamente al [OSCURATO:PERSONA], per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 1227 cod. nav. contestato al capo b) in quello contestato al capo a), è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'assenza nella lista testi del signor Asaro, citato dalla difesa, e da questa ritenuto inattendibile,e sul compendio probatorio e le considerazioni a dimostrazione della penale responsabilità dei ricorrenti; pagg. 5 e 6 sulla diversità, sia sul piano soggettivo sia sul piano materiale delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], che integravano entrambe le fattispecie contestate, rispetto alle quali non era ipotizzabile alcun assorbimento, censura oltretutto generica non trattandosi delle medesime condotte materiali); considerato che il ricorso è altresì finalizzato a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, pronunciata il 10 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma e 640-bis cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 1127 cod. nav., ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritto ad entrambi gli imputati al capo a) relativamente alle condotte perpetrate fino al 21 dicembre 2012, per essersi le medesime estinte per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 11, giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 4 e giorni 5, ha revocato la disposta confisca per equivalente e ha confermato la disposta confisca diretta del profitto. Ritenuto che il ricorso congiunto, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto contestato e, limitatamente al [OSCURATO:PERSONA], per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 1227 cod. nav. contestato al capo b) in quello contestato al capo a), è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'assenza nella lista testi del signor Asaro, citato dalla difesa, e da questa ritenuto inattendibile,e sul compendio probatorio e le considerazioni a dimostrazione della penale responsabilità dei ricorrenti; pagg. 5 e 6 sulla diversità, sia sul piano soggettivo sia sul piano materiale delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], che integravano entrambe le fattispecie contestate, rispetto alle quali non era ipotizzabile alcun assorbimento, censura oltretutto generica non trattandosi delle medesime condotte materiali); considerato che il ricorso è altresì finalizzato a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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