CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02514/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento all'espulso, che sia anche imputato in un procedimento penale, della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008, Seck, Rv. 240457), mentre la circostanza, peraltro soltanto riferita dall'imputato, che lo stesso al momento dell'espulsione convivesse già con una cittadina rumena è inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, in quanto "in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la mera convivenza "more uxorio" del cittadino extracomunitario con cittadina italiana (Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 04/12/2008, dep. 2009, PG in proc. Essafari, Rv. 242518); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicemb