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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 50004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' THOMAS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 giugno 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Marcinnò responsabile del reato di ricettazione. 1.1 II difensore rileva che in data 12 aprile 2023 l'imputato era stato scarcerato ed aveva eletto domicilio a Milano, via Millelire n. 16 e che, sempre in data 12 aprile 2023, la Corte di appello aveva notificato il decreto di fissazione di udienza presso il difensore sia "in proprio" che ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.; ciò premesso, il difensore osserva che il comma 8-bis dell'art.157 cod. proc. pen. era stato abrogato dall'art. 98 del D.L.vo n. 150/22 e che si sarebbe dovuto procedere a notifica a mani presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 157-ter comma 1 cod. proc. pen., introdotto dall'art.10 del decreto legislativo citato; anche a voler sostenere la vigenza del comma 8-bis dell'art.157 cod. proc. pen., tale disposizione sarebbe stata comunque violata in quanto, avendo l'imputato eletto domicilio prima della notifica della citazione per il giudizio di appello, avrebbe avuto diritto a riceverne notifica al domicilio eletto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, "una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (La S.C. ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato ed il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità)" (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 05/01/2017, Mercuri, Rv. 268809).

Tale conclusione rimane valida anche relativamente alla disposizione dell'art. 157-ter cod. proc. pen., posto che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la v\ N conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).

Nella parte motiva della sentenza appena richiamata si legge: «secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184 comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire".

Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa".

La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 16/01/2014, Mbengue, Rv. 258131).

Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius.

Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015 - dep. 05/10/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 - dep.26/04/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014 - dep. 08/07/2014, P.G. in proc.

Mamone e altro, Rv. 259819).

Considerato quindi che l'imputato era assistito da difensore di fiducia, che non ha rappresentato al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto, né ha avvalorato l'affermazione con elementi che la rendano credibile (così Sez. Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539) e che non risulta avere proposto l'eccezione sulla omessa notifica in grado di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' THOMAS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 giugno 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Marcinnò responsabile del reato di ricettazione. 1.1 II difensore rileva che in data 12 aprile 2023 l'imputato era stato scarcerato ed aveva eletto domicilio a Milano, via Millelire n. 16 e che, sempre in data 12 aprile 2023, la Corte di appello aveva notificato il decreto di fissazione di udienza presso il difensore sia "in proprio" che ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.; ciò premesso, il difensore osserva che il comma 8-bis dell'art.157 cod. proc. pen. era stato abrogato dall'art. 98 del D.L.vo n. 150/22 e che si sarebbe dovuto procedere a notifica a mani presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 157-ter comma 1 cod. proc. pen., introdotto dall'art.10 del decreto legislativo citato; anche a voler sostenere la vigenza del comma 8-bis dell'art.157 cod. proc. pen., tale disposizione sarebbe stata comunque violata in quanto, avendo l'imputato eletto domicilio prima della notifica della citazione per il giudizio di appello, avrebbe avuto diritto a riceverne notifica al domicilio eletto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, "una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (La S.C. ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato ed il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità)" (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 05/01/2017, Mercuri, Rv. 268809). Tale conclusione rimane valida anche relativamente alla disposizione dell'art. 157-ter cod. proc. pen., posto che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la v\ N conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539). Nella parte motiva della sentenza appena richiamata si legge: «secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184 comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa". La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 16/01/2014, Mbengue, Rv. 258131). Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015 - dep. 05/10/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 - dep.26/04/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014 - dep. 08/07/2014, P.G. in proc. Mamone e altro, Rv. 259819). Considerato quindi che l'imputato era assistito da difensore di fiducia, che non ha rappresentato al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto, né ha avvalorato l'affermazione con elementi che la rendano credibile (così Sez. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539) e che non risulta avere proposto l'eccezione sulla omessa notifica in grado di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Decreto Cassazione n. 50004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris