CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2809/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] È, che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 2838/2019 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 09/07/2020 , R.G.N. 3169/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Risorse per [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai lavoratori in epigrafe indicati sia somme a titolo di indennità – per quanto qui rileva - previst e da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l’attività prestata fuori sede, sotto forma di “buoni- pasto” del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza, sia emolumenti a titolo di assegni ad personam riconosciuti nel contratto di assunzione e successivamente negati dalla datrice di lavoro con decisione unilaterale; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia: “violazione degli artt. 1362 ss. c.c., art.2697 c.c., art. 2077 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto come dovuto l’assegno ad personam, senza considerare il contesto di accordi siglati in sede sindacale riguardanti il passaggio di personale già dipendente presso la [OSCURATO:SOCIETA]; con il secondo motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia: “violazione degli artt. 1362 e ss. in relazione all’accordo sindacale 16 luglio 2009”; si critica diffusamente l’interpretazione offerta all’accordo sindacale aziendale dalla Corte territoriale; 2.tale secondo motivo è inammissibile, anche alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 17347 del 2021; Cass. n. 27991 del 2021; Cass. n. 551 del 2022; Cass. n. 13709 del 2022; Cass. n. 14024 del 2022; Cass. n. 30513 del 2022); precedenti in termini dai quali il Collegio non ravvisa ragione dirimente per discostarsi ed ai quali si rinvia, ex art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato; invero, va ribadito che l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), con tutti i limiti che ne derivano quanto all’estensione del sindacato di legittimità su ogni quaestio facti; le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato, secondo un risalente insegnamento, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione che non incorra in vizi radicali sindacabili innanzi a questa Corte (da ultimo Cass. n. 10745 del 2022; in precedenza, ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); anche nella memoria depositata la società si limita a riproporre argomenti già spesi, insistendo nella tesi - chiaramente di parte – secondo la quale l’esegesi patrocinata dell’accordo aziendale sarebbe quella dovuta; tanto contrasta con quanto accertato dai giudici di merito - peraltro in plurime conformi decisioni di primo e secondo grado rese sul medesimo accordo che hanno già superato il vaglio di legittimità -che, partendo dal senso letterale delle parole, il quale costituisce canone ermeneutico fondamentale sebbene di per sé solo non sufficiente (tra molte v. Cass. n. 12360 del 2014 e Cass. n. 14432 del 2016), hanno poi escluso, con specifico argomentare, che la comune intenzione delle parti potesse essere diversa da quella proposta, all’esito di un circolare percorso ermeneutico (cfr. Cass. n. 30141 del 2022) che non evidenzia vizi tali da legittimare la cassazione richiesta; sicché ogni diversa opzione interpretativa attiene al merito della decisione ed è estranea alle valutazioni che possono essere operate in sede di giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. n. 2173 del 2022, in motivazione); 3. parimenti inammissibile il primo m otivo (su cui la società neanche insiste in memoria), non solo perché volto a criticare, anche con questa censura, un accertamento di una volontà negoziale che è di competenza del giudice del merito, ma anche perché non censura efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, la quale ha ritenuto che il titolo dell’emolumento ad personam fosse da ricercare nell’obbligazione assunta in sede di assunzione da parte della società e tale accordo individuale non poteva essere unilateralmente modificato dalla società medesima; tale coerente ricostruzione in diritto viene contestata attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, che non può essere evocata in questa sede di legittimità, come è conclamato dall’improprio riferimento a pretese violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c.; 4. il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a