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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 29671/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

G.N. 7163/2018 SENTENZA Cron. sul ricorso 7163-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Ud. 29/01/2021 PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che PU lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 340 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro lempore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, - intimata - avverso la sentenza n. 15200/2017 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi Agenzia delle entrate e della riscossione ) e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Roma n. 32934/2016, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento ricevuta in data 28/8/2016 per sanzioni irrogate per violazioni in materia di circolazione stradale.

Avverso la suindicata pronunzia dl giudice dell'appello il Chen propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato anche memoria.

Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che l'integrazione del contraddittorio da questa Corte disposta con ordinanza del 17/10/2019 risulta essere stata dall'odierno ricorrente effettuata con notifica del ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore privato nominato giusta procura speciale in grado appello, e non già all'Avvocatura generale dello Stato, risultando a tale stregua disatteso il principio posto da Cass., Sez.

Un., n. 2087 del 2020 in base al quale in tema di giudizio di legittimità la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, e cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], è invalida se come nella specie eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, giacché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge ( art. 1 D.L. n. 193 del 2016 ) (v.

Cass., Sez.

Un., 23/2/2021, n. 4845; Cass., Sez.

Un., 30/1/2020, n. 2087).

Risultando a tale stregua effettuata in modo invalido, la rinnovazione della notifica del ricorso deve nel caso conseguentemente considerarsi come non eseguita ritualmente nel termine perentorio assegnato, con conseguente inammissibilità del ricorso ( cfr. Cass., 2/4/2019, n. 9097; Cass., 25/1/2017, n. 1930; Cass., Sez.

Un., 12/5/2006, n. 11003 ).

Va ulteriormente osservato quanto segue.

Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 615 c.p.c., 2909 c.c., 23 ss.

L. n. 689 del 1981 in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello abbia riformato la sentenza del giudice di prime cure in ragione della ravvisata «inammissibilità dell'azione», laddove gli era invero «precluso il riesame della questione essendosi formato, in assenza di specifica impugnazione sulla disposta ammissibilità dell'azione come motivata con la sentenza di primo grado ed in presenza di appello incidentale palesemente inammissibile ( difetto di specificità dei motivi; privo delle ragioni a supporto della domanda; contraddittorietà tra le formulate richieste [ accoglimento appello Equitalia -limitato al capo di sentenza sulle spese-; rigetto appello Equitalia; conferma sentenza impugnata ], il giudicato interno».

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione in violazione dei requisiti a pena d'inammissibilità richiesti all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di citazione in opposizione all'esecuzione ... ex art. 615 c.p.c.», alla «cartella di pagamento n. 0972015147106569», a «n. 4 verbali di accertamento ... per violazioni in materia di circolazione stradale», alla sentenza del giudice di prime cure, all'«appello parziale», alla «comparsa di costituzione» di «[OSCURATO:PERSONA]», alla propria «comparsa di risposta in appello depositata tardivamente», all'«appello principale», all'«appello incidentale», all'«accettazione del contraddittorio in ordine al rito» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., parti della sentenza del giudice di prime cure ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce nemmeno le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come nnodif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello -n-Vatti per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 7163/2018 SENTENZA Cron. sul ricorso 7163-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Ud. 29/01/2021 PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che PU lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 340 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro lempore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, - intimata - avverso la sentenza n. 15200/2017 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi Agenzia delle entrate e della riscossione ) e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Roma n. 32934/2016, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento ricevuta in data 28/8/2016 per sanzioni irrogate per violazioni in materia di circolazione stradale. Avverso la suindicata pronunzia dl giudice dell'appello il Chen propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato anche memoria. Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che l'integrazione del contraddittorio da questa Corte disposta con ordinanza del 17/10/2019 risulta essere stata dall'odierno ricorrente effettuata con notifica del ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore privato nominato giusta procura speciale in grado appello, e non già all'Avvocatura generale dello Stato, risultando a tale stregua disatteso il principio posto da Cass., Sez. Un., n. 2087 del 2020 in base al quale in tema di giudizio di legittimità la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, e cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], è invalida se come nella specie eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, giacché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge ( art. 1 D.L. n. 193 del 2016 ) (v. Cass., Sez. Un., 23/2/2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 30/1/2020, n. 2087). Risultando a tale stregua effettuata in modo invalido, la rinnovazione della notifica del ricorso deve nel caso conseguentemente considerarsi come non eseguita ritualmente nel termine perentorio assegnato, con conseguente inammissibilità del ricorso ( cfr. Cass., 2/4/2019, n. 9097; Cass., 25/1/2017, n. 1930; Cass., Sez. Un., 12/5/2006, n. 11003 ). Va ulteriormente osservato quanto segue. Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 615 c.p.c., 2909 c.c., 23 ss. L. n. 689 del 1981 in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello abbia riformato la sentenza del giudice di prime cure in ragione della ravvisata «inammissibilità dell'azione», laddove gli era invero «precluso il riesame della questione essendosi formato, in assenza di specifica impugnazione sulla disposta ammissibilità dell'azione come motivata con la sentenza di primo grado ed in presenza di appello incidentale palesemente inammissibile ( difetto di specificità dei motivi; privo delle ragioni a supporto della domanda; contraddittorietà tra le formulate richieste [ accoglimento appello Equitalia -limitato al capo di sentenza sulle spese-; rigetto appello Equitalia; conferma sentenza impugnata ], il giudicato interno». Il ricorso è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione in violazione dei requisiti a pena d'inammissibilità richiesti all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di citazione in opposizione all'esecuzione ... ex art. 615 c.p.c.», alla «cartella di pagamento n. 0972015147106569», a «n. 4 verbali di accertamento ... per violazioni in materia di circolazione stradale», alla sentenza del giudice di prime cure, all'«appello parziale», alla «comparsa di costituzione» di «[OSCURATO:PERSONA]», alla propria «comparsa di risposta in appello depositata tardivamente», all'«appello principale», all'«appello incidentale», all'«accettazione del contraddittorio in ordine al rito» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( es., parti della sentenza del giudice di prime cure ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce nemmeno le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come nnodif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello -n-Vatti per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.