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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23848/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002; rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58

I. 689/81.

Considerato che la Corte di appello, con motivazione congrua e immune da censure, ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, il quale annovera plurimi precedenti penali, di cui uno specifico, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Considerato che i rilievi difensivi sono reiterativi di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni corrette.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002; rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 I. 689/81. Considerato che la Corte di appello, con motivazione congrua e immune da censure, ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, il quale annovera plurimi precedenti penali, di cui uno specifico, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Considerato che i rilievi difensivi sono reiterativi di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni corrette. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 23848/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris