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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12322/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: si censura kolti4,0 il trattamento sanzionatorio applicato con riguardo alla motivazionekkelativa, in realtà articolata e congrua, cui si oppone soltanto una diversa valutazione dei dati emersi, come tale inammissibile, come noto, in sede di legittimità.

Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: si censura kolti4,0 il trattamento sanzionatorio applicato con riguardo alla motivazionekkelativa, in realtà articolata e congrua, cui si oppone soltanto una diversa valutazione dei dati emersi, come tale inammissibile, come noto, in sede di legittimità. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12322/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris